Art. 4. Revoche 1. Si procedera' alla revoca totale del finanziamento, con conseguente restituzione degli importi eventualmente gia' versati nei seguenti casi: a) mancato avvio del percorso dottorale entro i termini stabiliti; b) interruzione dei corsi per cause imputabili all'Universita' stessa; c) mancato rispetto degli obblighi in capo all'Universita' di cui all'Avviso e al presente Disciplinare di attuazione; d) realizzazione del percorso di dottorato in maniera difforme rispetto al progetto ammesso al finanziamento, ove non sia stata preventivamente richiesta e successivamente concessa la necessaria autorizzazione da parte del MIUR, come riportato all'articolo 3, comma 5; e) mancato svolgimento, al completamento del percorso di dottorato (durata triennale), del periodo minimo di studio e ricerca in impresa e all'estero; f) mancato rispetto delle leggi nazionali e/o comunitarie, ivi comprese le norme in materia di informazione e comunicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013, allegato XII, sezione 2.2 "Responsabilita' dei beneficiari". 2. Nel caso del mancato conseguimento del titolo o nell'eventualita' in cui il dottorando non venga valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinunci ad essa, si procedera' alla revoca parziale del finanziamento, con l'obbligo di restituzione delle somme erogate in relazione all'annualita' valutata negativamente o all'annualita' in corso all'atto della rinuncia. 3. Nel caso in cui l'Universita' beneficiaria del finanziamento non provveda, nel termine di 90 giorni dalla richiesta, alla restituzione delle somme revocate, e' fatta salva la possibilita', per il MIUR, di procedere al recupero mediante compensazione di somme destinate all'Universita' anche su altri capitoli di spesa del bilancio MIUR.