(Allegato D-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
                               Revoche 
 
  1.  Si  procedera'  alla  revoca  totale  del  finanziamento,   con
conseguente restituzione degli importi eventualmente gia' versati nei
seguenti casi: 
    a)  mancato  avvio  del  percorso  dottorale  entro   i   termini
stabiliti; 
    b) interruzione dei corsi per  cause  imputabili  all'Universita'
stessa; 
    c) mancato rispetto degli obblighi in capo all'Universita' di cui
all'Avviso e al presente Disciplinare di attuazione; 
    d) realizzazione del percorso di dottorato  in  maniera  difforme
rispetto al progetto ammesso al  finanziamento,  ove  non  sia  stata
preventivamente richiesta e successivamente  concessa  la  necessaria
autorizzazione da parte del  MIUR,  come  riportato  all'articolo  3,
comma 5; 
    e)  mancato  svolgimento,  al  completamento  del   percorso   di
dottorato (durata triennale), del periodo minimo di studio e  ricerca
in impresa e all'estero; 
    f) mancato rispetto delle leggi nazionali  e/o  comunitarie,  ivi
comprese le norme in materia  di  informazione  e  comunicazione  del
Regolamento  (UE)   n.   1303/2013,   allegato   XII,   sezione   2.2
"Responsabilita' dei beneficiari". 
  2.   Nel   caso   del   mancato   conseguimento   del   titolo    o
nell'eventualita'  in  cui   il   dottorando   non   venga   valutato
positivamente ai fini del rinnovo  della  borsa,  ovvero  rinunci  ad
essa, si procedera'  alla  revoca  parziale  del  finanziamento,  con
l'obbligo  di  restituzione  delle   somme   erogate   in   relazione
all'annualita'  valutata  negativamente  o  all'annualita'  in  corso
all'atto della rinuncia. 
  3. Nel caso in cui l'Universita' beneficiaria del finanziamento non
provveda, nel termine di 90 giorni dalla richiesta, alla restituzione
delle somme revocate, e' fatta salva la possibilita', per il MIUR, di
procedere al  recupero  mediante  compensazione  di  somme  destinate
all'Universita' anche su altri capitoli di spesa del bilancio MIUR.