Art. 5. Modalita' di erogazione del finanziamento 1. I pagamenti in favore del soggetto proponente dichiarato ammesso al finanziamento saranno effettuati secondo i tempi e le seguenti modalita': a) un anticipo pari ad 1/3 del totale del finanziamento a seguito della presentazione di quanto previsto dall'art. 3 comma 2 e 3; b) un ulteriore versamento pari ad 1/3 del totale del finanziamento subordinato alla presentazione, al termine della prima annualita', della documentazione di cui all'art. 3, comma 7; c) l'ultima tranche subordinata alla presentazione, al termine della seconda annualita', della documentazione di cui all'art. 3, comma 7. 2. A seguito della presentazione della documentazione di cui all'art. 3, comma 8, il MIUR effettuera' la verifica finale, ricalcolando il contributo effettivamente spettante in base ai periodi effettivamente trascorsi all'estero o in impresa, procedendo all'eventuale conferma dei contributi gia' erogati, ovvero al recupero delle quote gia' erogate in eccesso, ovvero ancora alla revoca del contributo inerente al III anno in caso di valutazione finale negativa da parte del Collegio Docenti. In nessun caso, comunque, il contributo effettivamente spettante potra' risultare superiore all'importo stabilito all'atto dell'approvazione da parte del MIUR della proposta presentata in risposta all'Avviso. 3. Il recupero delle somme eventualmente erogate in eccesso avverra', come nel caso delle revoche, mediante restituzione dell'importo in eccesso da parte dell'Universita', ovvero, nel caso in cui l'Universita' non provveda nel termine di 90 giorni dalla richiesta, mediante recupero per compensazione di altre somme destinate all'Universita' su altri capitoli di spesa del bilancio MIUR. 4. I pagamenti a favore del destinatario della borsa devono essere effettuati mediante bonifico dall'Universita' di riferimento. 5. L'erogazione del finanziamento a favore di soggetti proponenti privati e' subordinato alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria.