(Allegato D-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
              Modalita' di erogazione del finanziamento 
 
  1. I pagamenti in favore del soggetto proponente dichiarato ammesso
al finanziamento saranno effettuati secondo i  tempi  e  le  seguenti
modalita': 
    a) un anticipo pari ad 1/3 del totale del finanziamento a seguito
della presentazione di quanto previsto dall'art. 3 comma 2 e 3; 
    b)  un  ulteriore  versamento  pari  ad  1/3   del   totale   del
finanziamento subordinato alla presentazione, al termine della  prima
annualita', della documentazione di cui all'art. 3, comma 7; 
    c) l'ultima tranche subordinata alla  presentazione,  al  termine
della seconda annualita', della documentazione  di  cui  all'art.  3,
comma 7. 
  2. A  seguito  della  presentazione  della  documentazione  di  cui
all'art.  3,  comma  8,  il  MIUR  effettuera'  la  verifica  finale,
ricalcolando  il  contributo  effettivamente  spettante  in  base  ai
periodi effettivamente trascorsi all'estero o in impresa,  procedendo
all'eventuale  conferma  dei  contributi  gia'  erogati,  ovvero   al
recupero delle quote gia' erogate  in  eccesso,  ovvero  ancora  alla
revoca del contributo inerente al III anno  in  caso  di  valutazione
finale negativa da  parte  del  Collegio  Docenti.  In  nessun  caso,
comunque, il contributo  effettivamente  spettante  potra'  risultare
superiore all'importo stabilito all'atto dell'approvazione  da  parte
del MIUR della proposta presentata in risposta all'Avviso. 
  3.  Il  recupero  delle  somme  eventualmente  erogate  in  eccesso
avverra',  come  nel  caso  delle  revoche,   mediante   restituzione
dell'importo in eccesso da parte dell'Universita', ovvero,  nel  caso
in cui l'Universita' non provveda nel  termine  di  90  giorni  dalla
richiesta,  mediante  recupero  per  compensazione  di  altre   somme
destinate all'Universita' su altri capitoli  di  spesa  del  bilancio
MIUR. 
  4. I pagamenti a favore del destinatario della borsa devono  essere
effettuati mediante bonifico dall'Universita' di riferimento. 
  5. L'erogazione del finanziamento a favore di  soggetti  proponenti
privati  e'  subordinato  alla  presentazione  di   idonea   garanzia
fideiussoria.