(Allegato D-art. 6)
 
                               Art. 6. 
 
                        Controlli e ispezioni 
 
  1. Il MIUR potra' effettuare in qualsiasi momento  (anche  mediante
soggetti da esso incaricati con le modalita' previste dai regolamenti
comunitari e  recepite  nel  Sistema  di  Gestione  e  Controllo  dei
Programmi) controlli volti ad accertare il corretto  svolgimento  del
progetto. 
  2. Ogni soggetto proponente  e'  tenuto  a  garantire  al  MIUR  lo
svolgimento dei controlli in tutti i luoghi coinvolti  nel  progetto,
anche se esterni alle  sedi  dell'Universita',  rendendo  disponibile
tutta la documentazione richiesta; a tale scopo, ogni Universita'  e'
tenuta ad assicurare il tassativo rispetto di tale esigenza anche  da
parte delle imprese e/o universita', italiane o estere, coinvolte nel
progetto. 
  3. Qualora, infine, dalla documentazione prodotta e dalle verifiche
e  controlli  eseguiti  si  verifichi   l'esistenza   di   situazioni
illegittime  oppure  emergano  gravi  inadempimenti   rispetto   agli
obblighi di cui al presente Disciplinare, ovvero il sopraggiungere di
cause di inammissibilita' per la  concessione  del  finanziamento  di
borse aggiuntive, il MIUR  procedera'  alla  revoca  del  contributo,
provvedendo al recupero delle somme gia' accreditate.