Art. 6. Controlli e ispezioni 1. Il MIUR potra' effettuare in qualsiasi momento (anche mediante soggetti da esso incaricati con le modalita' previste dai regolamenti comunitari e recepite nel Sistema di Gestione e Controllo dei Programmi) controlli volti ad accertare il corretto svolgimento del progetto. 2. Ogni soggetto proponente e' tenuto a garantire al MIUR lo svolgimento dei controlli in tutti i luoghi coinvolti nel progetto, anche se esterni alle sedi dell'Universita', rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta; a tale scopo, ogni Universita' e' tenuta ad assicurare il tassativo rispetto di tale esigenza anche da parte delle imprese e/o universita', italiane o estere, coinvolte nel progetto. 3. Qualora, infine, dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e controlli eseguiti si verifichi l'esistenza di situazioni illegittime oppure emergano gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente Disciplinare, ovvero il sopraggiungere di cause di inammissibilita' per la concessione del finanziamento di borse aggiuntive, il MIUR procedera' alla revoca del contributo, provvedendo al recupero delle somme gia' accreditate.