(Allegato IV)
                                                          Allegato IV 
 
                                     Articolo 11, comma 1, lettera d) 
 
                                                         «Allegato XV 
 
ISPEZIONE DELLE NAVI RO-RO DA PASSEGGERI E  DELLE  UNITA'  VELOCI  DA
  PASSEGGERI IN SERVIZIO DI LINEA. 
 
    1.1.  Prima  dell'avvio  dell'attivita'  di  una  nave  ro-ro  da
passeggeri o di un'unita' veloce da  passeggeri  in  un  servizio  di
linea cui si applica  il  presente  decreto,  l'autorita'  competente
locale effettua un'ispezione conformemente all'articolo 3,  comma  1,
del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2017/2110
del Parlamento europeo e del Consiglio, del  15  novembre  2017,  per
garantire che la nave o l'unita' soddisfi i requisiti  necessari  per
l'esercizio in condizioni di sicurezza dei servizi di linea. 
    1.2. Quando una nave ro-ro da passeggeri o  un'unita'  veloce  da
passeggeri e' destinata a essere adibita  a  un  servizio  di  linea,
l'autorita' competente  locale  puo'  tenere  conto  delle  ispezioni
effettuate da un  altro  Stato  membro  negli  ultimi  otto  mesi  in
relazione a detta  nave  ro-ro  da  passeggeri  o  unita'  veloce  da
passeggeri ai fini dell'esercizio  in  un  altro  servizio  di  linea
disciplinato dal presente decreto legislativo, a  condizione  che  in
ogni  caso  l'autorita'  competente  locale  sia  soddisfatta   della
pertinenza di tali  ispezioni  precedenti  per  le  nuove  condizioni
operative e che durante dette ispezioni  i  necessari  requisiti  per
l'esercizio in condizioni di sicurezza dei  servizi  di  linea  siano
stati rispettati. 
    Non e' necessario praticare le ispezioni  di  cui  al  punto  1.1
prima che la nave ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri
cominci l'esercizio del nuovo servizio di linea. 
    1.3. Laddove, in seguito a  circostanze  impreviste,  vi  sia  la
necessita' urgente  di  introdurre  rapidamente  una  nave  ro-ro  da
passeggeri o un'unita' veloce da passeggeri per  la  sostituzione  al
fine di assicurare la continuita' del servizio e il  punto  1.2.  non
sia  applicabile,  l'autorita'  competente  locale  puo'   consentire
l'avvio dell'esercizio della nave  o  dell'unita'  a  condizione  che
siano soddisfatte le condizioni seguenti: 
      a) un'ispezione visiva e un  controllo  documentale  non  danno
adito  a  preoccupazioni  quanto  al  fatto  che  la  nave  ro-ro  da
passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri non soddisfi  i  requisiti
per un esercizio in condizioni di sicurezza; e 
      b) l'autorita' competente locale  espleta  l'ispezione  di  cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo di recepimento della
direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
15 novembre 2017, entro un mese. 
    2. Una volta all'anno, ma non prima di quattro mesi e  non  oltre
otto mesi dall'ispezione precedente, l'autorita' competente effettua: 
      a) un'ispezione, tenuto anche conto dei requisiti dell'Allegato
II della direttiva  (UE)  2017/2110  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 novembre 2017, e del regolamento (UE)  n.  428/2010
della Commissione, del 20 maggio 2010, a seconda dei casi; 
      b) un'ispezione durante un servizio di linea.  Detta  ispezione
interessa le voci elencate nell'Allegato III del decreto  legislativo
di recepimento della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento  europeo
e del Consiglio,  del  15  novembre  2017,  e  riguarda,  secondo  il
giudizio professionale dell'ispettore, un  numero  sufficiente  delle
voci elencate negli allegati I e II del predetto decreto legislativo,
per assicurare che la nave ro-ro da passeggeri o l'unita'  veloce  da
passeggeri continui a soddisfare tutti i requisiti necessari  per  un
esercizio in condizioni di sicurezza. 
    3. Se  una  nave  ro-ro  da  passeggeri  o  un'unita'  veloce  da
passeggeri non e' stata sottoposta a ispezione conformemente al punto
2, tale nave o unita' e' considerata di priorita' I. 
    Un'ispezione conformemente al punto 1.1. e' da considerarsi quale
ispezione ai fini del punto 2, lettera a), del presente Allegato.».