Allegato IV Articolo 11, comma 1, lettera d) «Allegato XV ISPEZIONE DELLE NAVI RO-RO DA PASSEGGERI E DELLE UNITA' VELOCI DA PASSEGGERI IN SERVIZIO DI LINEA. 1.1. Prima dell'avvio dell'attivita' di una nave ro-ro da passeggeri o di un'unita' veloce da passeggeri in un servizio di linea cui si applica il presente decreto, l'autorita' competente locale effettua un'ispezione conformemente all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, per garantire che la nave o l'unita' soddisfi i requisiti necessari per l'esercizio in condizioni di sicurezza dei servizi di linea. 1.2. Quando una nave ro-ro da passeggeri o un'unita' veloce da passeggeri e' destinata a essere adibita a un servizio di linea, l'autorita' competente locale puo' tenere conto delle ispezioni effettuate da un altro Stato membro negli ultimi otto mesi in relazione a detta nave ro-ro da passeggeri o unita' veloce da passeggeri ai fini dell'esercizio in un altro servizio di linea disciplinato dal presente decreto legislativo, a condizione che in ogni caso l'autorita' competente locale sia soddisfatta della pertinenza di tali ispezioni precedenti per le nuove condizioni operative e che durante dette ispezioni i necessari requisiti per l'esercizio in condizioni di sicurezza dei servizi di linea siano stati rispettati. Non e' necessario praticare le ispezioni di cui al punto 1.1 prima che la nave ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri cominci l'esercizio del nuovo servizio di linea. 1.3. Laddove, in seguito a circostanze impreviste, vi sia la necessita' urgente di introdurre rapidamente una nave ro-ro da passeggeri o un'unita' veloce da passeggeri per la sostituzione al fine di assicurare la continuita' del servizio e il punto 1.2. non sia applicabile, l'autorita' competente locale puo' consentire l'avvio dell'esercizio della nave o dell'unita' a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) un'ispezione visiva e un controllo documentale non danno adito a preoccupazioni quanto al fatto che la nave ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri non soddisfi i requisiti per un esercizio in condizioni di sicurezza; e b) l'autorita' competente locale espleta l'ispezione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, entro un mese. 2. Una volta all'anno, ma non prima di quattro mesi e non oltre otto mesi dall'ispezione precedente, l'autorita' competente effettua: a) un'ispezione, tenuto anche conto dei requisiti dell'Allegato II della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, e del regolamento (UE) n. 428/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, a seconda dei casi; b) un'ispezione durante un servizio di linea. Detta ispezione interessa le voci elencate nell'Allegato III del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, e riguarda, secondo il giudizio professionale dell'ispettore, un numero sufficiente delle voci elencate negli allegati I e II del predetto decreto legislativo, per assicurare che la nave ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri continui a soddisfare tutti i requisiti necessari per un esercizio in condizioni di sicurezza. 3. Se una nave ro-ro da passeggeri o un'unita' veloce da passeggeri non e' stata sottoposta a ispezione conformemente al punto 2, tale nave o unita' e' considerata di priorita' I. Un'ispezione conformemente al punto 1.1. e' da considerarsi quale ispezione ai fini del punto 2, lettera a), del presente Allegato.».