Allegato IV
Articolo 11, comma 1, lettera d)
«Allegato XV
ISPEZIONE DELLE NAVI RO-RO DA PASSEGGERI E DELLE UNITA' VELOCI DA
PASSEGGERI IN SERVIZIO DI LINEA.
1.1. Prima dell'avvio dell'attivita' di una nave ro-ro da
passeggeri o di un'unita' veloce da passeggeri in un servizio di
linea cui si applica il presente decreto, l'autorita' competente
locale effettua un'ispezione conformemente all'articolo 3, comma 1,
del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2017/2110
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, per
garantire che la nave o l'unita' soddisfi i requisiti necessari per
l'esercizio in condizioni di sicurezza dei servizi di linea.
1.2. Quando una nave ro-ro da passeggeri o un'unita' veloce da
passeggeri e' destinata a essere adibita a un servizio di linea,
l'autorita' competente locale puo' tenere conto delle ispezioni
effettuate da un altro Stato membro negli ultimi otto mesi in
relazione a detta nave ro-ro da passeggeri o unita' veloce da
passeggeri ai fini dell'esercizio in un altro servizio di linea
disciplinato dal presente decreto legislativo, a condizione che in
ogni caso l'autorita' competente locale sia soddisfatta della
pertinenza di tali ispezioni precedenti per le nuove condizioni
operative e che durante dette ispezioni i necessari requisiti per
l'esercizio in condizioni di sicurezza dei servizi di linea siano
stati rispettati.
Non e' necessario praticare le ispezioni di cui al punto 1.1
prima che la nave ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri
cominci l'esercizio del nuovo servizio di linea.
1.3. Laddove, in seguito a circostanze impreviste, vi sia la
necessita' urgente di introdurre rapidamente una nave ro-ro da
passeggeri o un'unita' veloce da passeggeri per la sostituzione al
fine di assicurare la continuita' del servizio e il punto 1.2. non
sia applicabile, l'autorita' competente locale puo' consentire
l'avvio dell'esercizio della nave o dell'unita' a condizione che
siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) un'ispezione visiva e un controllo documentale non danno
adito a preoccupazioni quanto al fatto che la nave ro-ro da
passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri non soddisfi i requisiti
per un esercizio in condizioni di sicurezza; e
b) l'autorita' competente locale espleta l'ispezione di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo di recepimento della
direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 novembre 2017, entro un mese.
2. Una volta all'anno, ma non prima di quattro mesi e non oltre
otto mesi dall'ispezione precedente, l'autorita' competente effettua:
a) un'ispezione, tenuto anche conto dei requisiti dell'Allegato
II della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 novembre 2017, e del regolamento (UE) n. 428/2010
della Commissione, del 20 maggio 2010, a seconda dei casi;
b) un'ispezione durante un servizio di linea. Detta ispezione
interessa le voci elencate nell'Allegato III del decreto legislativo
di recepimento della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 15 novembre 2017, e riguarda, secondo il
giudizio professionale dell'ispettore, un numero sufficiente delle
voci elencate negli allegati I e II del predetto decreto legislativo,
per assicurare che la nave ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da
passeggeri continui a soddisfare tutti i requisiti necessari per un
esercizio in condizioni di sicurezza.
3. Se una nave ro-ro da passeggeri o un'unita' veloce da
passeggeri non e' stata sottoposta a ispezione conformemente al punto
2, tale nave o unita' e' considerata di priorita' I.
Un'ispezione conformemente al punto 1.1. e' da considerarsi quale
ispezione ai fini del punto 2, lettera a), del presente Allegato.».