(Allegato 5)
                                                           Allegato 5 
 
                                                     (Articolo 7-bis) 
    1. Caratterizzazione di base 
    La caratterizzazione di base consiste nella determinazione  delle
caratteristiche dei rifiuti, realizzata con la raccolta di  tutte  le
informazioni necessarie per uno smaltimento finale in  condizioni  di
sicurezza. 
    1. Scopi della caratterizzazione di base 
    La caratterizzazione di base ha i seguenti scopi: 
      a) fornire le informazioni fondamentali in  merito  ai  rifiuti
(tipo e  origine,  composizione,  consistenza,  tendenza  a  produrre
percolato e ove necessario e ove possibile, altre caratteristiche); 
      b) fornire le  informazioni  fondamentali  per  comprendere  il
comportamento  dei  rifiuti  nelle  discariche   e   individuare   le
possibilita' di trattamento; 
      c) fornire una valutazione dei rifiuti tenendo conto dei valori
limite; 
      d) individuare le variabili principali (parametri critici)  per
la verifica di conformita' di cui all'articolo 7-  ter  del  presente
decreto e le eventuali possibilita' di semplificare i  test  relativi
(in modo da ridurre il numero dei componenti  da  misurare,  ma  solo
dopo verifica delle informazioni pertinenti). 
    Determinando le caratteristiche dei rifiuti si possono  stabilire
dei rapporti tra la caratterizzazione di base  e  i  risultati  delle
procedure di test semplificate, nonche' la frequenza delle  verifiche
di conformita'. 
    2. Requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base 
    I requisiti fondamentali per la  caratterizzazione  di  base  dei
rifiuti sono i seguenti: 
      a) fonte ed origine dei rifiuti; 
      b) le informazioni sul  processo  che  ha  prodotto  i  rifiuti
(descrizione e caratteristiche delle materie prime e dei prodotti); 
      c) descrizione del trattamento dei rifiuti effettuato ai  sensi
dell'articolo 7, comma 1 o una relazione tecnica che  giustifichi  la
non necessita' del trattamento; 
      d) i dati sulla composizione dei rifiuti  e  sul  comportamento
del percolato quando sia presente; 
      e) aspetto dei rifiuti (odore, colore, morfologia); 
      f)  codice   dell'elenco   europeo   dei   rifiuti   (decisione
2000/532/Ce della Commissione e successive modificazioni); 
      g)  per  i  rifiuti  pericolosi:  le  proprieta'  che   rendono
pericolosi i rifiuti,  a  norma  dell'allegato  III  della  direttiva
2008/98/CE, cosi' come sostituito  dall'allegato  al  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 1372/2014 della Commissione, del 19 dicembre 2014; 
      h) le informazioni che dimostrano che i rifiuti  non  rientrano
tra le esclusioni  di  cui  all'articolo  6,  comma  1  del  presente
decreto; 
      i)  la  categoria  di  discarica  alla  quale  i  rifiuti  sono
ammissibili; 
      j) se necessario, le precauzioni supplementari da prendere alla
discarica; 
      k) un controllo diretto ad accertare se sia possibile riciclare
o recuperare i rifiuti. 
    3. Caratterizzazioni analitiche 
    Per ottenere le informazioni di cui  al  precedente  punto  2  e'
necessario sottoporre i rifiuti a caratterizzazione analitica.  Oltre
al comportamento dell'eluato deve essere  nota  la  composizione  dei
rifiuti  o  deve  essere   determinata   mediante   caratterizzazione
analitica. Le determinazioni analitiche previste per  determinare  le
tipologie di rifiuti devono sempre  comprendere  quelle  destinate  a
verificarne la conformita'. La determinazione  delle  caratteristiche
dei rifiuti, la gamma delle determinazioni analitiche richieste e  il
rapporto tra caratterizzazione dei  rifiuti  e  verifica  della  loro
conformita' dipendono dal tipo di rifiuti. 
    Ai fini della  caratterizzazione  analitica  si  individuano  due
tipologie di rifiuti: 
      a)  rifiuti  regolarmente  generati  nel  corso  dello   stesso
processo; 
      b) rifiuti non generati regolarmente. 
    Le  caratterizzazioni  descritte  alle  lettere  a)  e  b)  danno
informazioni che possono essere direttamente messe in relazione con i
criteri di ammissibilita' alla categoria di discarica corrispondente;
e'  possibile  inoltre  fornire  informazioni  descrittive  (come  ad
esempio le conseguenze del loro deposito insieme a rifiuti urbani). 
a) Rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo. 
    I rifiuti regolarmente generati sono quelli specifici ed omogenei
prodotti regolarmente nel corso dello  stesso  processo,  durante  il
quale: l'impianto e il processo che generano i rifiuti sono ben  noti
e le materie coinvolte nel processo e il  processo  stesso  sono  ben
definiti; il gestore dell'impianto  fornisce  tutte  le  informazioni
necessarie ed informa il gestore della discarica quando  intervengono
cambiamenti nel processo (in  particolare,  modifiche  dei  materiali
impiegati). Il processo si svolge spesso presso un unico impianto.  I
rifiuti possono anche provenire da impianti diversi, se e'  possibile
considerarli  come  un  flusso  unico  che  presenta  caratteristiche
comuni, entro limiti noti (ad esempio le ceneri dei rifiuti urbani). 
    Per l'individuazione dei rifiuti  generati  regolarmente,  devono
essere tenuti presenti i requisiti fondamentali di cui al punto 2 del
presente allegato e  in  particolare:  la  composizione  dei  singoli
rifiuti; la variabilita' delle  caratteristiche;  se  prescritto,  il
comportamento dell'eluato dei rifiuti, determinato mediante  un  test
di cessione per lotti; le caratteristiche principali, da sottoporre a
determinazioni analitiche periodiche. Se  i  rifiuti  derivano  dallo
stesso processo ma da impianti diversi, occorre effettuare un  numero
adeguato di determinazioni analitiche per evidenziare la variabilita'
delle caratteristiche dei rifiuti. In tal modo risulta effettuata  la
caratterizzazione di base e  i  rifiuti  dovranno  essere  sottoposti
soltanto alla verifica di conformita', a meno che, il  loro  processo
di produzione cambi in  maniera  significativa.  Per  i  rifiuti  che
derivano dallo stesso processo e dallo stesso impianto,  i  risultati
delle determinazioni  analitiche  potrebbero  evidenziare  variazioni
minime delle proprieta' dei rifiuti in  relazione  ai  valori  limite
corrispondenti. In tal modo risulta effettuata  la  caratterizzazione
di base e i rifiuti dovranno essere sottoposti soltanto alla verifica
di conformita', a meno che, il loro processo di produzione  cambi  in
maniera  significativa.  I  rifiuti  provenienti  da   impianti   che
effettuano lo stoccaggio e la miscelazione di rifiuti, da stazioni di
trasferimento o da flussi misti  di  diversi  impianti  di  raccolta,
possono presentare caratteristiche estremamente variabili  e  occorre
tenerne conto per stabilire la tipologia di  appartenenza  (tipologia
a: rifiuti regolarmente generati nel corso dello  stesso  processo  o
tipologia b: rifiuti non generati regolarmente). Tale variabilita' fa
propendere verso la tipologia b. 
b) Rifiuti non generati regolarmente. 
    I rifiuti non generati  regolarmente  sono  quelli  non  generati
regolarmente nel corso dello stesso processo e nello stesso  impianto
e che non fanno parte di un flusso di rifiuti ben caratterizzato.  In
questo caso e' necessario determinare le caratteristiche  di  ciascun
lotto e la loro  caratterizzazione  di  base  deve  tener  conto  dei
requisiti fondamentali di cui al punto 2. Per  tali  rifiuti,  devono
essere determinate le caratteristiche di ogni  lotto;  pertanto,  non
deve essere effettuata la verifica di conformita'. 
    4.  Casi  in  cui  non  sono  necessarie   le   caratterizzazioni
analitiche 
    Oltre che per i rifiuti di cui alla a tabella 1 dell'Allegato 4 e
a quanto disciplinato dall'articolo 7-quinquies, comma 7, lettera c),
ai fini della caratterizzazione  di  base,  non  sono  necessarie  le
determinazioni analitiche di cui al punto  3  del  presente  allegato
qualora: i rifiuti siano elencati in una lista  positiva,;  tutte  le
informazioni relative alla caratterizzazione dei rifiuti sono note  e
ritenute  idonee  dall'autorita'   territorialmente   competente   al
rilascio dell'autorizzazione di  cui  all'articolo  10  del  presente
decreto; si tratti di tipologie di rifiuti per i  quali  non  risulta
pratico effettuare le caratterizzazioni analitiche o per cui non sono
disponibili metodi di analisi.  In  questo  caso,  il  detentore  dei
rifiuti deve fornire adeguata documentazione con particolare riguardo
ai motivi per cui  i  rifiuti,  non  sottoposti  a  caratterizzazioni
analitiche,  sono  ammissibili  ad  una  determinata   categoria   di
discarica.