Allegato 5
(Articolo 7-bis)
1. Caratterizzazione di base
La caratterizzazione di base consiste nella determinazione delle
caratteristiche dei rifiuti, realizzata con la raccolta di tutte le
informazioni necessarie per uno smaltimento finale in condizioni di
sicurezza.
1. Scopi della caratterizzazione di base
La caratterizzazione di base ha i seguenti scopi:
a) fornire le informazioni fondamentali in merito ai rifiuti
(tipo e origine, composizione, consistenza, tendenza a produrre
percolato e ove necessario e ove possibile, altre caratteristiche);
b) fornire le informazioni fondamentali per comprendere il
comportamento dei rifiuti nelle discariche e individuare le
possibilita' di trattamento;
c) fornire una valutazione dei rifiuti tenendo conto dei valori
limite;
d) individuare le variabili principali (parametri critici) per
la verifica di conformita' di cui all'articolo 7- ter del presente
decreto e le eventuali possibilita' di semplificare i test relativi
(in modo da ridurre il numero dei componenti da misurare, ma solo
dopo verifica delle informazioni pertinenti).
Determinando le caratteristiche dei rifiuti si possono stabilire
dei rapporti tra la caratterizzazione di base e i risultati delle
procedure di test semplificate, nonche' la frequenza delle verifiche
di conformita'.
2. Requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base
I requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base dei
rifiuti sono i seguenti:
a) fonte ed origine dei rifiuti;
b) le informazioni sul processo che ha prodotto i rifiuti
(descrizione e caratteristiche delle materie prime e dei prodotti);
c) descrizione del trattamento dei rifiuti effettuato ai sensi
dell'articolo 7, comma 1 o una relazione tecnica che giustifichi la
non necessita' del trattamento;
d) i dati sulla composizione dei rifiuti e sul comportamento
del percolato quando sia presente;
e) aspetto dei rifiuti (odore, colore, morfologia);
f) codice dell'elenco europeo dei rifiuti (decisione
2000/532/Ce della Commissione e successive modificazioni);
g) per i rifiuti pericolosi: le proprieta' che rendono
pericolosi i rifiuti, a norma dell'allegato III della direttiva
2008/98/CE, cosi' come sostituito dall'allegato al regolamento di
esecuzione (UE) n. 1372/2014 della Commissione, del 19 dicembre 2014;
h) le informazioni che dimostrano che i rifiuti non rientrano
tra le esclusioni di cui all'articolo 6, comma 1 del presente
decreto;
i) la categoria di discarica alla quale i rifiuti sono
ammissibili;
j) se necessario, le precauzioni supplementari da prendere alla
discarica;
k) un controllo diretto ad accertare se sia possibile riciclare
o recuperare i rifiuti.
3. Caratterizzazioni analitiche
Per ottenere le informazioni di cui al precedente punto 2 e'
necessario sottoporre i rifiuti a caratterizzazione analitica. Oltre
al comportamento dell'eluato deve essere nota la composizione dei
rifiuti o deve essere determinata mediante caratterizzazione
analitica. Le determinazioni analitiche previste per determinare le
tipologie di rifiuti devono sempre comprendere quelle destinate a
verificarne la conformita'. La determinazione delle caratteristiche
dei rifiuti, la gamma delle determinazioni analitiche richieste e il
rapporto tra caratterizzazione dei rifiuti e verifica della loro
conformita' dipendono dal tipo di rifiuti.
Ai fini della caratterizzazione analitica si individuano due
tipologie di rifiuti:
a) rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso
processo;
b) rifiuti non generati regolarmente.
Le caratterizzazioni descritte alle lettere a) e b) danno
informazioni che possono essere direttamente messe in relazione con i
criteri di ammissibilita' alla categoria di discarica corrispondente;
e' possibile inoltre fornire informazioni descrittive (come ad
esempio le conseguenze del loro deposito insieme a rifiuti urbani).
a) Rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo.
I rifiuti regolarmente generati sono quelli specifici ed omogenei
prodotti regolarmente nel corso dello stesso processo, durante il
quale: l'impianto e il processo che generano i rifiuti sono ben noti
e le materie coinvolte nel processo e il processo stesso sono ben
definiti; il gestore dell'impianto fornisce tutte le informazioni
necessarie ed informa il gestore della discarica quando intervengono
cambiamenti nel processo (in particolare, modifiche dei materiali
impiegati). Il processo si svolge spesso presso un unico impianto. I
rifiuti possono anche provenire da impianti diversi, se e' possibile
considerarli come un flusso unico che presenta caratteristiche
comuni, entro limiti noti (ad esempio le ceneri dei rifiuti urbani).
Per l'individuazione dei rifiuti generati regolarmente, devono
essere tenuti presenti i requisiti fondamentali di cui al punto 2 del
presente allegato e in particolare: la composizione dei singoli
rifiuti; la variabilita' delle caratteristiche; se prescritto, il
comportamento dell'eluato dei rifiuti, determinato mediante un test
di cessione per lotti; le caratteristiche principali, da sottoporre a
determinazioni analitiche periodiche. Se i rifiuti derivano dallo
stesso processo ma da impianti diversi, occorre effettuare un numero
adeguato di determinazioni analitiche per evidenziare la variabilita'
delle caratteristiche dei rifiuti. In tal modo risulta effettuata la
caratterizzazione di base e i rifiuti dovranno essere sottoposti
soltanto alla verifica di conformita', a meno che, il loro processo
di produzione cambi in maniera significativa. Per i rifiuti che
derivano dallo stesso processo e dallo stesso impianto, i risultati
delle determinazioni analitiche potrebbero evidenziare variazioni
minime delle proprieta' dei rifiuti in relazione ai valori limite
corrispondenti. In tal modo risulta effettuata la caratterizzazione
di base e i rifiuti dovranno essere sottoposti soltanto alla verifica
di conformita', a meno che, il loro processo di produzione cambi in
maniera significativa. I rifiuti provenienti da impianti che
effettuano lo stoccaggio e la miscelazione di rifiuti, da stazioni di
trasferimento o da flussi misti di diversi impianti di raccolta,
possono presentare caratteristiche estremamente variabili e occorre
tenerne conto per stabilire la tipologia di appartenenza (tipologia
a: rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo o
tipologia b: rifiuti non generati regolarmente). Tale variabilita' fa
propendere verso la tipologia b.
b) Rifiuti non generati regolarmente.
I rifiuti non generati regolarmente sono quelli non generati
regolarmente nel corso dello stesso processo e nello stesso impianto
e che non fanno parte di un flusso di rifiuti ben caratterizzato. In
questo caso e' necessario determinare le caratteristiche di ciascun
lotto e la loro caratterizzazione di base deve tener conto dei
requisiti fondamentali di cui al punto 2. Per tali rifiuti, devono
essere determinate le caratteristiche di ogni lotto; pertanto, non
deve essere effettuata la verifica di conformita'.
4. Casi in cui non sono necessarie le caratterizzazioni
analitiche
Oltre che per i rifiuti di cui alla a tabella 1 dell'Allegato 4 e
a quanto disciplinato dall'articolo 7-quinquies, comma 7, lettera c),
ai fini della caratterizzazione di base, non sono necessarie le
determinazioni analitiche di cui al punto 3 del presente allegato
qualora: i rifiuti siano elencati in una lista positiva,; tutte le
informazioni relative alla caratterizzazione dei rifiuti sono note e
ritenute idonee dall'autorita' territorialmente competente al
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del presente
decreto; si tratti di tipologie di rifiuti per i quali non risulta
pratico effettuare le caratterizzazioni analitiche o per cui non sono
disponibili metodi di analisi. In questo caso, il detentore dei
rifiuti deve fornire adeguata documentazione con particolare riguardo
ai motivi per cui i rifiuti, non sottoposti a caratterizzazioni
analitiche, sono ammissibili ad una determinata categoria di
discarica.