Allegato IV
IDONEITA' TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO
(Articolo 5, comma 2)
4.1 Idoneita' tecnica
1. Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono
attivita' per le quali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e'
previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze,
conseguano l'attestato di idoneita' tecnica di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512:
a) stabilimenti di "soglia inferiore" e di "soglia superiore"
come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto
legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie
superiore a 10.000 m2;
g) attivita' commerciali e/o espositive con superficie aperta al
pubblico superiore a 5.000 m2;
h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con
superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2;
metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
j) alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi
turistici e simili con capacita' ricettiva superiore a 400 persone;
k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di
ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno;
case di riposo per anziani;
l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
m) uffici con oltre 500 persone presenti;
n) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a
100 posti;
o) edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere
biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con
superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m2;
p) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la
costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi
ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
q) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
r) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti,
ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' operazioni di trattamento
di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1) del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.