(Allegato IV)
                                                          Allegato IV 
 
IDONEITA' TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO 
 
                                                (Articolo 5, comma 2) 
 
  4.1 Idoneita' tecnica 
  1. Si riporta  l'elenco  dei  luoghi  di  lavoro  ove  si  svolgono
attivita' per le  quali,  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  2,  e'
previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure  di
prevenzione incendi, lotta antincendio e  gestione  delle  emergenze,
conseguano l'attestato di idoneita' tecnica di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512: 
    a) stabilimenti di "soglia inferiore"  e  di  "soglia  superiore"
come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e  c)  del  decreto
legislativo 26 giugno 2015, n. 105; 
    b) fabbriche e depositi di esplosivi; 
    c) centrali termoelettriche; 
    d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; 
    e) impianti e laboratori nucleari; 
    f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie
superiore a 10.000 m2; 
    g) attivita' commerciali e/o espositive con superficie aperta  al
pubblico superiore a 5.000 m2; 
    h) aerostazioni, stazioni  ferroviarie,  stazioni  marittime  con
superficie coperta accessibile al  pubblico  superiore  a  5.000  m2;
metropolitane in tutto o in parte sotterranee; 
    i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2; 
    j)  alberghi  con  oltre  100  posti  letto;  campeggi,  villaggi
turistici e simili con capacita' ricettiva superiore a 400 persone; 
    k) strutture sanitarie  che  erogano  prestazioni  in  regime  di
ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo  continuativo  o  diurno;
case di riposo per anziani; 
    l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti; 
    m) uffici con oltre 500 persone presenti; 
    n) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore  a
100 posti; 
    o) edifici sottoposti a tutela ai sensi del  decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, aperti al  pubblico,  destinati  a  contenere
biblioteche ed archivi, musei, gallerie,  esposizioni  e  mostre  con
superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m2; 
    p)  cantieri  temporanei  o  mobili   in   sotterraneo   per   la
costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie,  caverne,  pozzi
ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri; 
    q) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi; 
    r) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti,
ai  sensi  dell'articolo  183,  comma  1,  lettera  aa)  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' operazioni di  trattamento
di  rifiuti,  ai  sensi  dell'articolo  183,  comma  1)  del  decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.