Sottozona «Strevi» Art. 1. Denominazione La denominazione di origine controllata e garantita dei vini: «Asti» o «Asti spumante»; «Asti» o «Asti spumante» metodo classico (metodo tradizionale); «Moscato d'Asti», seguita dalla specificazione della sottozona «Strevi» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione.