(Sottozona Strevi-art. 1)
                         Sottozona «Strevi» 
 
                               Art. 1. 
 
                            Denominazione 
 
    La denominazione di origine controllata e garantita dei vini: 
      «Asti» o «Asti spumante»; 
      «Asti» o «Asti spumante» metodo classico (metodo tradizionale); 
      «Moscato d'Asti», seguita dalla specificazione della  sottozona
«Strevi» e' riservata ai vini che rispondono alle  condizioni  ed  ai
requisiti  stabiliti  dal  presente  allegato  al   disciplinare   di
produzione.