(Sottozona Strevi-art. 6)
                               Art. 6. 
 
                    Designazione e presentazione 
 
    1. Alle denominazioni di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta  di
qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle  previste  dal  presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra»,  «fine»,  «scelto»,
«selezionato», «riserva» e similari. 
    2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento  a
nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non   aventi   significati
laudativi e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 
    3. Le indicazioni tendenti  a  specificare  l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore  quali  «viticoltore»,   «fattoria»,   «tenuta»,
«podere», «cascina» ed altri  termini  similari  sono  consentite  in
osservanza delle disposizioni UE in materia. 
    4. E' consentito inoltre l'uso del termine «vigna»,  accompagnato
dal relativo toponimo, ai sensi dell'art. 31, legge n. 238/2016. 
    5. Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di  origine
controllata  e  garantita  «Moscato  d'Asti»  con  la  specificazione
«Strevi» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione
delle uve.