Art. 7. Confezionamento 1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 del presente allegato devono essere immessi al consumo nei modi previsti dall'art. 8 del disciplinare dei vini DOCG «Asti» o «Asti Spumante», «Asti» o «Asti spumante» metodo classico (metodo tradizionale), «Moscato d'Asti».