(Allegato 4)
                                                        (Articolo 87) 
 
                  ALLEGATO 4 (ex allegato IV eecc) 
     CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI COINVESTIMENTO 
 
Nel valutare l'offerta di coinvestimento  a  norma  dell'articolo  87
comma 1, l'autorita' nazionale di regolamentazione verifica che siano
stati rispettati almeno i seguenti criteri. Le autorita' nazionali di
regolamentazione possono prendere in esame criteri  aggiuntivi  nella
misura  in  cui  sono  necessari  a  garantire  l'accessibilita'  dei
potenziali investitori al coinvestimento, alla luce delle  specifiche
condizioni locali e della struttura del mercato: 
 
a) l'offerta di coinvestimento e' aperta a ogni impresa su  base  non
discriminatoria per la durata di vita della rete costruita nel quadro
dell'offerta di coinvestimento. L'impresa designata  come  detentrice
di un significativo potere di  mercato  puo'  includere  nell'offerta
condizioni ragionevoli per quanto riguarda la  capacita'  finanziaria
delle imprese tali per cui, ad esempio,  i  potenziali  coinvestitori
sono  tenuti  a  dimostrare  la  capacita'  di  effettuare  pagamenti
scaglionati sulla base dei quali sara'  programmata  l'installazione,
l'accettazione di un piano strategico sulla base  del  quale  saranno
elaborati i piani di installazione a medio termine, e cosi' via; 
 
b) l'offerta di coinvestimento e' trasparente: 
 
- l'offerta e' disponibile  e  facilmente  reperibile  sul  sito  web
dell'impresa designata come detentrice di un significativo potere  di
mercato; 
 
- tutte le condizioni, dettagliate e complete, sono rese  disponibili
senza indebito ritardo a tutti i  potenziali  offerenti  che  abbiano
manifestato interesse, compresa la forma  giuridica  dell'accordo  di
coinvestimento  e,  se  del  caso,  gli  accordi  preliminari   sulla
governance del veicolo di coinvestimento; e 
 
- il processo, al pari della tabella di marcia, per l'elaborazione  e
lo sviluppo del progetto di coinvestimento e' fissato in  anticipo  e
chiaramente spiegato per iscritto a tutti i potenziali coinvestitori;
tutte le principali tappe  devono  essere  chiaramente  comunicate  a
tutte le imprese senza discriminazioni; 
 
c) l'offerta di coinvestimento include condizioni  per  i  potenziali
coinvestitori che favoriscono una  concorrenza  sostenibile  a  lungo
termine, in particolare: 
 
- a tutte  le  imprese  sono  offerte  condizioni  di  partecipazione
all'accordo   di   coinvestimento    eque,    ragionevoli    e    non
discriminatorie, in funzione del momento dell'adesione,  tra  l'altro
in termini di corrispettivo finanziario richiesto per  l'acquisizione
di diritti specifici, in termini  di  protezione  che  detti  diritti
assicurano ai coinvestitori, sia nella fase di costruzione che  nella
fase  operativa,  ad  esempio  mediante  la  concessione  di  diritti
irrevocabili d'uso (indefeasible rights of use - IRU) per il  periodo
di vita atteso della rete realizzata in coinvestimento, e in  termini
di condizioni per l'adesione  all'accordo  di  coinvestimento  e  per
l'eventuale  risoluzione.  In   questo   contesto,   condizioni   non
discriminatorie non implicano che a tutti i potenziali  coinvestitori
siano  offerte  esattamente  le  stesse   condizioni,   comprese   le
condizioni finanziarie, ma che tutte le  modifiche  delle  condizioni
offerte siano giustificate sulla base degli stessi criteri obiettivi,
trasparenti, non discriminatori e prevedibili, ad esempio  il  numero
di linee di utente finale per le quali e' stato espresso un impegno; 
 
- l'offerta deve permettere una certa  flessibilita'  in  termini  di
valore   e   tempistica   dell'impegno   sottoscritto   da    ciascun
coinvestitore, ad  esempio  in  forma  di  percentuale  concordata  e
potenzialmente crescente del totale delle linee di utente  finale  in
una determinata area, in rapporto alla quale i coinvestitori hanno la
possibilita' di impegnarsi in  modo  graduale  ed  e'  fissata  a  un
livello unitario che consenta ai coinvestitori piu' piccoli dotati di
risorse limitate di prendere parte al coinvestimento  da  una  soglia
ragionevolmente  minima  e  di   aumentare   gradualmente   la   loro
partecipazione rassicurando allo stesso  tempo  livelli  adeguati  di
impegno iniziale; il corrispettivo finanziario che ogni coinvestitore
deve fornire deve essere determinato in modo da rispecchiare il fatto
che i primi investitori accettano rischi maggiori e impegnano i  loro
capitali prima degli altri; 
 
- un premio crescente  nel  tempo  e'  considerato  giustificato  per
impegni assunti in fasi successive e per i  nuovi  coinvestitori  che
aderiscono all'accordo di coinvestimento dopo l'avvio  del  progetto,
in modo  da  riflettere  la  diminuzione  dei  rischi  e  contrastare
qualsiasi incentivo a non impegnare i capitali nelle prime fasi; 
 
- l'accordo di coinvestimento deve consentire la cessione dei diritti
acquisiti ad altri coinvestitori o a terzi  intenzionati  ad  aderire
all'accordo di coinvestimento, subordinatamente all'obbligo a  carico
del cessionario di adempiere tutti  gli  obblighi  originariamente  a
carico del cedente ai sensi dell'accordo di coinvestimento; 
 
- i coinvestitori si concedono reciprocamente, a condizioni e termini
equi  e  ragionevoli,  i  diritti   di   accesso   all'infrastruttura
realizzata in coinvestimento ai fini della prestazione di  servizi  a
valle, anche agli utenti finali, secondo condizioni trasparenti,  che
devono  essere  indicate  in  maniera  trasparente  nell'offerta   di
coinvestimento  e  nel  successivo  accordo,  in  particolare  se   i
coinvestitori  sono  responsabili  individualmente  e   separatamente
dell'installazione di parti specifiche della rete. Se  viene  creato,
il veicolo di coinvestimento fornisce l'accesso, diretto o indiretto,
alla rete a tutti i  coinvestitori  a  condizioni  di  equivalenza  e
secondo condizioni e termini equi e ragionevoli, comprese  condizioni
finanziarie che riflettano il diverso livello  di  rischio  accettato
dai singoli coinvestitori. 
 
d) l'offerta di coinvestimento assicura un investimento  duraturo  in
grado di soddisfare esigenze future mediante l'installazione di nuovi
elementi di rete che  contribuiscano  in  misura  significativa  alla
realizzazione di reti ad altissima capacita'.