(Allegato 4)
                                                           Allegato 4 
 
Allegato 8 Etichettatura ed immissione sul mercato 
 
  Punto 3.1. Indicazioni obbligatorie per l'identificazione del  tipo
e' sostituito come segue: 
 
  3.1.1. L'indicazione CONCIME MINERALE  SEMPLICE,  CONCIME  MINERALE
COMPOSTO, CONCIME ORGANICO, CONCIME ORGANO-MINERALE, CONCIME  A  BASE
DI ELEMENTI SECONDARI, CONCIME A BASE DI  MICROELEMENTI,  MISCELA  DI
MICROELEMENTI (SOLIDA O FLUIDA), SOSTANZE DI CALCINAZIONE in  lettere
maiuscole. 
 
  3.1.2. La denominazione del tipo di concime  o  della  sostanza  di
calcinazione, conformemente all'allegato 1, aggiungendo per i concimi
composti i  numeri  indicanti  i  titoli  in  elementi  fertilizzanti
nell'ordine  determinato  della  suddetta   denominazione   -   senza
riprendere la  parola  «concime»  ove  questa  ricorra  nella  stessa
denominazione del tipo - e, con la stessa  evidenza  tipografica,  la
dizione «a basso titolo» quando prevista. 
 
  3.1.3. I titoli per ciascun  elemento  fertilizzante  e/o  sostanze
utili ed i titoli relativi alle loro  forme  e/o  solubilita'  quando
sono prescritti nell'allegato 1. 
 
  3.1.3.1. L'indicazione dei titoli di elementi fertilizzanti  per  i
concimi o delle sostanze utili per le sostanze di  calcinazione  deve
essere data in percentuale di peso in numeri interi o, se  del  caso,
con un decimale. Fanno eccezione i concimi  contenenti  microelementi
per i quali il  numero  di  cifre  decimali  puo'  corrispondere  per
ciascun «microelemento» a quello indicato  rispettivamente  al  punto
1.1.2. della premessa all'allegato 1 e al capitolo 8.2. dello  stesso
allegato. 
 
  3.1.3.2. I titoli in  elementi  fertilizzanti  e/o  delle  sostanze
utili debbono essere indicati riportandone sia il nome sia il simbolo
chimico nel seguente ordine: azoto (N), anidride fosforica (P2 O5  ),
ossido di potassio (K2 O), ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio
(MgO), ossido di sodio (Na2 O), anidride solforica  (SO3  )  o  zolfo
elementare (S), boro  (B),  cobalto  (Co),  rame  (Cu),  ferro  (Fe),
manganese (Mn), molibdeno (Mo), zinco (Zn). 
 
  3.1.3.3. L'indicazione del titolo per il carbonio  organico  (C)  e
per il cloro (Cl) deve essere data in percentuale di peso  in  numeri
interi o, se del caso, con un decimale. 
 
  3.1.3.4. Per i concimi a base  di  elementi  secondari  di  cui  al
capitolo 7dell'allegato 1  la  denominazione  del  tipo  e  le  altre
indicazioni sono quelle ivi riportate. 
  Per i concimi di cui ai capitoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'allegato  1
si puo' dichiarare un tenore  di  magnesio,  calcio,  sodio  e  zolfo
purche'  i  suddetti  concimi  rimangano  conformi  alle   specifiche
indicate nel citato  allegato  ed  i  titoli  di  elementi  secondari
dichiarabili siano almeno uguali a quelli piu' sopra riportati. 
  Il  titolo  degli  elementi  nutritivi  secondari  si  indica   fra
parentesi, subito dopo il titolo degli elementi nutritivi principali. 
  Per i concimi contenenti elementi secondari i titoli devono  essere
dichiarati in uno dei seguenti modi: 
    - titolo totale espresso in percentuale di peso del  concime,  in
numeri interi ovvero all'occorrenza, ove esista un metodo appropriato
d'analisi, con una cifra decimale; 
    - quando un elemento e' totalmente solubile in acqua deve  essere
dichiarata soltanto la percentuale solubile in acqua; 
    - il titolo totale ed il titolo solubile in  acqua,  espressi  in
percentuale di peso del concime quando questa  solubilita'  raggiunge
almeno un quarto del titolo totale. 
  I titoli vengono determinati  secondo  le  condizioni  fissate  nei
metodi ufficiali d'analisi. 
 
  3.1.3.5. Per i concimi a base di microelementi e le loro miscele di
cui ai capitoli 8.1 e 8.2 dell'allegato 1 la denominazione del tipo e
le altre indicazioni sono ivi riportate. 
  Per i concimi di cui ai capitoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e le sostanze di
calcinazione di cui al capitolo 9 dell'allegato 1 si puo'  dichiarare
il tenore di uno o piu' microelementi (boro,  cobalto,  rame,  ferro,
manganese, molibdeno e zinco) purche' soddisfacenti ai  minimi  della
tabella precedente. La  denominazione  del  tipo  e'  completata  con
l'indicazione «con microelementi» o dalla preposizione «con»  seguita
dai nomi dei  microelementi  presenti  e  dai  loro  simboli  chimici
elencati nell'ordine alfabetico dei loro simboli. 
  Per  i  concimi  e   le   sostanze   di   calcinazione   contenenti
microelementi i titoli devono essere dichiarati in uno  dei  seguenti
modi: 
    - titolo totale espresso in percentuale di  peso  del  concime  o
della  sostanza  di  calcinazione.  Se  e'  contenuto  unicamente  un
microelemento il titolo dichiarato di microelemento e'  fornito  come
percentuale  in  termini  di  massa,   in   numeri   interi   ovvero,
all'occorrenza con una cifra decimale. 
    - il titolo solubile in acqua espresso in percentuale di peso del
concime o della  sostanza  di  calcinazione  nei  casi  in  cui  tale
solubilita' risulti almeno pari a meta' del tenore totale; 
    - soltanto il titolo solubile in acqua quando un microelemento e'
completamente solubile in acqua. 
  I titoli vengono determinati  secondo  le  condizioni  fissate  nei
metodi ufficiali d'analisi. 
  Se un oligoelemento e'  presente  in  forma  chelata,  deve  essere
indicato l'intervallo di pH che garantisce una buona stabilita' della
frazione chelata. 
 
  3.1.3.6. Le forme e la  solubilita'  degli  elementi  fertilizzanti
debbono essere indicate in percentuale di peso, a meno che l'allegato
1 preveda esplicitamente l'indicazione di detti valori in altro modo. 
 
  3.1.4.  I  concimi  e  le  sostanze  di  calcinazione  a  base   di
microelementi e le loro miscele devono riportare in  etichetta  oltre
alle dichiarazioni obbligatorie e facoltative la seguente avvertenza:
«Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le
dosi appropriate». 
  Il fabbricante, sotto  la  propria  responsabilita',  deve  inoltre
riportare in etichetta le dosi e le modalita' d'uso piu' opportune in
relazione alle condizioni del terreno ed alla coltura per le quali il
concime  viene  impiegato.  Tali  diciture  devono  essere  mantenute
distinte dalle altre dichiarazioni obbligatorie. 
 
  3.1.4.1. I  concimi  e  le  sostanze  di  calcinazione  a  base  di
microelementi devono essere commercializzati imballati. 
 
  3.1.4.2.  I  concimi  e  le  sostanze  di  calcinazione  contenenti
microelementi devono riportare  in  etichetta,  o  nei  documenti  di
accompagnamento, sotto la responsabilita' del fabbricante, le dosi  e
le modalita' d'uso piu' opportune in relazione  alle  condizioni  del
terreno ed alla coltura per le quali il concime viene impiegato. 
  Tali  diciture  devono  essere  mantenute  distinte   dalle   altre
dichiarazioni obbligatorie. 
 
  3.1.5.  I  concimi  solidi  che  possono  essere  definiti  concimi
idrosolubili  devono  riportare  in  etichetta  o  nei  documenti  di
accompagnamento le seguenti indicazioni: 
    - per  i  concimi  contenenti  potassio  con  un  tenore  in  Cl-
inferiore od uguale al 2% e' obbligatoria la  dichiarazione  a  basso
tenore di cloro. Per i concimi contenenti potassio con un  tenore  in
Cl- superiore al 2% e' obbligatoria la dichiarazione  del  titolo  in
cloro oppure la dichiarazione con tenore in cloro superiore al 2%; 
    -  le  modalita'  d'uso  (p.es.   fertirrigazione,   applicazione
fogliare, preparazione di soluzioni nutritive) e le dosi  consigliate
in funzione delle colture e delle modalita' d'uso; 
    - l'anidride fosforica eventualmente  presente  e'  ammessa  solo
nella forma solubile in acqua; 
    - e' ammessa la dichiarazione facoltativa  della  conducibilita',
del pH, dei carbonati, della solubilita'. 
 
  3.1.6.  -  Altre  eventuali   indicazioni   obbligatorie   previste
nell'allegato 1.