Allegato 4 Allegato 8 Etichettatura ed immissione sul mercato Punto 3.1. Indicazioni obbligatorie per l'identificazione del tipo e' sostituito come segue: 3.1.1. L'indicazione CONCIME MINERALE SEMPLICE, CONCIME MINERALE COMPOSTO, CONCIME ORGANICO, CONCIME ORGANO-MINERALE, CONCIME A BASE DI ELEMENTI SECONDARI, CONCIME A BASE DI MICROELEMENTI, MISCELA DI MICROELEMENTI (SOLIDA O FLUIDA), SOSTANZE DI CALCINAZIONE in lettere maiuscole. 3.1.2. La denominazione del tipo di concime o della sostanza di calcinazione, conformemente all'allegato 1, aggiungendo per i concimi composti i numeri indicanti i titoli in elementi fertilizzanti nell'ordine determinato della suddetta denominazione - senza riprendere la parola «concime» ove questa ricorra nella stessa denominazione del tipo - e, con la stessa evidenza tipografica, la dizione «a basso titolo» quando prevista. 3.1.3. I titoli per ciascun elemento fertilizzante e/o sostanze utili ed i titoli relativi alle loro forme e/o solubilita' quando sono prescritti nell'allegato 1. 3.1.3.1. L'indicazione dei titoli di elementi fertilizzanti per i concimi o delle sostanze utili per le sostanze di calcinazione deve essere data in percentuale di peso in numeri interi o, se del caso, con un decimale. Fanno eccezione i concimi contenenti microelementi per i quali il numero di cifre decimali puo' corrispondere per ciascun «microelemento» a quello indicato rispettivamente al punto 1.1.2. della premessa all'allegato 1 e al capitolo 8.2. dello stesso allegato. 3.1.3.2. I titoli in elementi fertilizzanti e/o delle sostanze utili debbono essere indicati riportandone sia il nome sia il simbolo chimico nel seguente ordine: azoto (N), anidride fosforica (P2 O5 ), ossido di potassio (K2 O), ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di sodio (Na2 O), anidride solforica (SO3 ) o zolfo elementare (S), boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo), zinco (Zn). 3.1.3.3. L'indicazione del titolo per il carbonio organico (C) e per il cloro (Cl) deve essere data in percentuale di peso in numeri interi o, se del caso, con un decimale. 3.1.3.4. Per i concimi a base di elementi secondari di cui al capitolo 7dell'allegato 1 la denominazione del tipo e le altre indicazioni sono quelle ivi riportate. Per i concimi di cui ai capitoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'allegato 1 si puo' dichiarare un tenore di magnesio, calcio, sodio e zolfo purche' i suddetti concimi rimangano conformi alle specifiche indicate nel citato allegato ed i titoli di elementi secondari dichiarabili siano almeno uguali a quelli piu' sopra riportati. Il titolo degli elementi nutritivi secondari si indica fra parentesi, subito dopo il titolo degli elementi nutritivi principali. Per i concimi contenenti elementi secondari i titoli devono essere dichiarati in uno dei seguenti modi: - titolo totale espresso in percentuale di peso del concime, in numeri interi ovvero all'occorrenza, ove esista un metodo appropriato d'analisi, con una cifra decimale; - quando un elemento e' totalmente solubile in acqua deve essere dichiarata soltanto la percentuale solubile in acqua; - il titolo totale ed il titolo solubile in acqua, espressi in percentuale di peso del concime quando questa solubilita' raggiunge almeno un quarto del titolo totale. I titoli vengono determinati secondo le condizioni fissate nei metodi ufficiali d'analisi. 3.1.3.5. Per i concimi a base di microelementi e le loro miscele di cui ai capitoli 8.1 e 8.2 dell'allegato 1 la denominazione del tipo e le altre indicazioni sono ivi riportate. Per i concimi di cui ai capitoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e le sostanze di calcinazione di cui al capitolo 9 dell'allegato 1 si puo' dichiarare il tenore di uno o piu' microelementi (boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco) purche' soddisfacenti ai minimi della tabella precedente. La denominazione del tipo e' completata con l'indicazione «con microelementi» o dalla preposizione «con» seguita dai nomi dei microelementi presenti e dai loro simboli chimici elencati nell'ordine alfabetico dei loro simboli. Per i concimi e le sostanze di calcinazione contenenti microelementi i titoli devono essere dichiarati in uno dei seguenti modi: - titolo totale espresso in percentuale di peso del concime o della sostanza di calcinazione. Se e' contenuto unicamente un microelemento il titolo dichiarato di microelemento e' fornito come percentuale in termini di massa, in numeri interi ovvero, all'occorrenza con una cifra decimale. - il titolo solubile in acqua espresso in percentuale di peso del concime o della sostanza di calcinazione nei casi in cui tale solubilita' risulti almeno pari a meta' del tenore totale; - soltanto il titolo solubile in acqua quando un microelemento e' completamente solubile in acqua. I titoli vengono determinati secondo le condizioni fissate nei metodi ufficiali d'analisi. Se un oligoelemento e' presente in forma chelata, deve essere indicato l'intervallo di pH che garantisce una buona stabilita' della frazione chelata. 3.1.3.6. Le forme e la solubilita' degli elementi fertilizzanti debbono essere indicate in percentuale di peso, a meno che l'allegato 1 preveda esplicitamente l'indicazione di detti valori in altro modo. 3.1.4. I concimi e le sostanze di calcinazione a base di microelementi e le loro miscele devono riportare in etichetta oltre alle dichiarazioni obbligatorie e facoltative la seguente avvertenza: «Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate». Il fabbricante, sotto la propria responsabilita', deve inoltre riportare in etichetta le dosi e le modalita' d'uso piu' opportune in relazione alle condizioni del terreno ed alla coltura per le quali il concime viene impiegato. Tali diciture devono essere mantenute distinte dalle altre dichiarazioni obbligatorie. 3.1.4.1. I concimi e le sostanze di calcinazione a base di microelementi devono essere commercializzati imballati. 3.1.4.2. I concimi e le sostanze di calcinazione contenenti microelementi devono riportare in etichetta, o nei documenti di accompagnamento, sotto la responsabilita' del fabbricante, le dosi e le modalita' d'uso piu' opportune in relazione alle condizioni del terreno ed alla coltura per le quali il concime viene impiegato. Tali diciture devono essere mantenute distinte dalle altre dichiarazioni obbligatorie. 3.1.5. I concimi solidi che possono essere definiti concimi idrosolubili devono riportare in etichetta o nei documenti di accompagnamento le seguenti indicazioni: - per i concimi contenenti potassio con un tenore in Cl- inferiore od uguale al 2% e' obbligatoria la dichiarazione a basso tenore di cloro. Per i concimi contenenti potassio con un tenore in Cl- superiore al 2% e' obbligatoria la dichiarazione del titolo in cloro oppure la dichiarazione con tenore in cloro superiore al 2%; - le modalita' d'uso (p.es. fertirrigazione, applicazione fogliare, preparazione di soluzioni nutritive) e le dosi consigliate in funzione delle colture e delle modalita' d'uso; - l'anidride fosforica eventualmente presente e' ammessa solo nella forma solubile in acqua; - e' ammessa la dichiarazione facoltativa della conducibilita', del pH, dei carbonati, della solubilita'. 3.1.6. - Altre eventuali indicazioni obbligatorie previste nell'allegato 1.