(Allegato D)
                                                           Allegato D 
 
        PROCEDURA PER LA VERIFICA DI IDONEITA' DI UN SISTEMA 
    DI RIQUALIFICAZIONE ELETTRICA AI FINI DELLA SUA OMOLOGAZIONE 
                      (veicoli di categoria L) 
                        (articolo 4, comma 2) 
 
1. Requisiti Generali 
1.1 I sistemi di riqualificazione elettrica  devono  essere  conformi
alle norme  cogenti  per  l'omologazione  del  veicolo  (direttive  e
regolamenti CE/UE ed UNECE) e per la  circolazione  stradale  (codice
della strada). I riferimenti alle  norme  UE  oppure  UNECE  indicati
dalla lettera a) alla lettera d) del punto 2  si  intendono  relativi
alla versione obbligatoria  per  l'omologazione  di  un  nuovo  tipo,
vigente al momento della presentazione della domanda di  omologazione
del sistema di riqualificazione  elettrica  di  cui  all'articolo  4,
comma 1. 
1.2 I sistemi di cui al punto 1.1 devono  salvaguardare  l'originaria
conformita' alle pertinenti prescrizioni  tecniche  dei  veicoli  sui
quali sono installati. 
1.3 La potenza del motopropulsore  elettrico,  nel  caso  in  cui  si
proceda a variazioni della catena cinematica, quali ad esempio albero
di trasmissione, coppia  conica,  rapporto  di  cambio,  deve  essere
compresa  nell'intervallo  chiuso  [65/100,  100/100]  della  potenza
massima del motore originale endotermico e la coppia massima non deve
essere maggiore di quella del motore originario. Qualora, invece,  la
catena  cinematica  rimanga  immutata  l'intervallo  chiuso  [65/100,
100/100] deve essere riferito al solo valore di coppia. 
 
2. Prove 
La verifica di idoneita' di un sistema di riqualificazione  elettrica
e' effettuata attraverso le prove di seguito descritte: 
 
    a) conformita' al regolamento delegato (UE) 44/2014  che  integra
       il  regolamento  (UE)  168/2013   per   quanto   concerne   la
       costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione
       dei veicoli a due  o  tre  ruote  e  dei  quadricicli,  ed  in
       particolare  l'Allegato  VII   "requisiti   applicabili   alla
       compatibilita' elettromagnetica"; 
    b) conformita' al regolamento delegato (UE) 3/2014  che  completa
       il  regolamento  (UE)  168/2013  in  merito  ai  requisiti  di
       sicurezza  funzionale  del  veicolo  per  l'omologazione   dei
       veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli, ed in particolare
       l'Allegato IV  "requisiti  che  si  applicano  alla  sicurezza
       elettrica"; 
    c) conformita' al regolamento delegato (UE) 134/2014 che  integra
       il  regolamento  (UE)  168/2013   per   quanto   riguarda   le
       prescrizioni relative  alle  prestazioni  ambientali  e  delle
       unita'  di  propulsione,  ed  in  particolare  l'Allegato  VII
       "prescrizioni per la prova di tipo VII relativa all'efficienza
       energetica: consumo di energia elettrica e autonomia elettrica
       (appendice 2 e appendice 3 punto 3)" e l'Allegato X "procedure
       di prova e prescrizioni tecniche  concernenti  le  prestazioni
       del  sistema  di  propulsione":  appendice   1   "prescrizioni
       relative alla misurazione della velocita' massima di progetto"
       e appendice 3 "prescrizioni relative ai metodi di  misurazione
       della coppia massima e della potenza nominale continua massima
       di una propulsione di tipo esclusivamente elettrico"; 
    d) conformita',  ove  applicabile,  alla   direttiva   2014/35/UE
       concernente l'armonizzazione delle  legislazioni  degli  Stati
       membri relative alla messa  a  disposizione  sul  mercato  del
       materiale elettrico destinato a essere adoperato entro  taluni
       limiti di tensione; 
    e) in funzione delle modifiche introdotte rispetto al veicolo  di
       base,    conformita'    delle     seguenti     caratteristiche
       tecnico-costruttive e funzionali alle pertinenti  prescrizioni
       facendo riferimento alla medesima norma applicata  al  veicolo
       di base: 
       e1) comportamento del dispositivo di guida  (sforzo  massimo);
       e2) frenatura; 
       e3) finiture interne (per veicoli carrozzati e se previste sul
       veicolo in origine); 
       e4) tachimetro; 
       e5) identificazione dei comandi; 
       e6) sbrinamento/disappannamento; 
       e7) sistemi di riscaldamento  (per  veicoli  carrozzati  e  se
       previsti sul veicolo in origine); e8) masse e dimensioni; 
       e9) dispositivi di limitazione della velocita'  e  dispositivi
       antimanomissione;  e10)  installazione  ed  allineamento   dei
       dispositivi di illuminazione; 
       e11)  verifiche  e  prove  specifiche,  per  i  casi  indicati
       all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento, in funzione
       delle modifiche introdotte; 
       e12) velocita' massima; 
       e13) accesso alle informazioni di riparazione e manutenzione. 
 
Qualora le prescrizioni di cui alle lettere da e1) a e13) del veicolo
base facciano riferimento  a  regolamenti  UNECE,  anche  il  veicolo
munito del sistema di riqualificazione elettrica deve essere conforme
alle medesime prescrizioni UNECE. 
 
Le   prove   sono   effettuate   su   di   un    veicolo    completo,
immatricolato/registrato in Italia, rappresentativo della famiglia di
veicoli   come   individuato   dal   costruttore   del   sistema   di
riqualificazione  elettrica  d'intesa   con   il   servizio   tecnico
incaricato delle prove. 
Il veicolo deve  essere  in  buone  condizioni,  adeguato  ad  essere
oggetto della trasformazione necessaria all'installazione del sistema
di riqualificazione elettrica, come attestato dal costruttore. Per  i
successivi esemplari tale  verifica  deve  essere  redatta  sotto  la
responsabilita' dell'installatore. In ogni caso, il  veicolo  oggetto
della  riqualificazione  elettrica  deve  essere  in  regola  con  le
prescrizioni di cui all'articolo 80 del nuovo codice della strada. 
Il   veicolo   base   prescelto   per   le    prove    deve    essere
omologato/approvato secondo una delle seguenti normative: 
- regolamento (UE)  n.  168/2013  relativo  all'omologazione  e  alla
vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre  ruote  e  dei
quadricicli; 
-  regolamento  UNECE  10  recante  "disposizioni  uniformi  relative
all'omologazione  di  veicoli  riguardo  alla   loro   compatibilita'
elettromagnetica". 
 
Il veicolo  base  che  non  risulti  conforme  ad  almeno  una  delle
normative  anzidette  deve  essere  verificato  nella  sua  interezza
secondo quanto indicato dalla lettera a). 
Per  i  casi  indicati  all'articolo  3,  comma   3,   del   presente
regolamento, le verifiche e prove necessarie  per  accertare  che  le
modifiche  effettuate  assicurino  un  livello  di  sicurezza  e   di
prestazioni non inferiori a quello  del  veicolo  originario  debbono
essere effettuate sul tipo di  veicolo  sul  quale  e'  destinato  il
sistema di riqualificazione elettrica. 
Gli esemplari successivi devono essere stati immatricolati in base ad
una delle certificazioni anzidette. 
 
3. Ulteriori prescrizioni 
Il  veicolo  puo'  essere  dotato  di  un  dispositivo  acustico  per
segnalare  in  modo  continuo  e  adeguato  la  propria  presenza  in
prossimita' di aree  accessibili  ad  utenza  pedonale  (AVAS).  Tale
dispositivo puo' disattivarsi automaticamente  al  raggiungimento  di
una velocita' pari a 20 km/h. 
 
Il veicolo, se ha piu'  di  due  ruote,  deve  essere  munito  di  un
dispositivo  di  sicurezza  per   la   sosta.   L'eventuale   mancata
attivazione di tale dispositivo  deve  essere  segnalata  tramite  un
meccanismo ad avviso ottico ovvero acustico ovvero meccanico. 
 
Il serbatoio del combustibile convenzionale  (benzina  o  gasolio)  e
quelli di gas di petrolio liquefatto (LPG) o gas  naturale  compresso
(CNG),    eventualmente    presenti,    per    l'alimentazione    del
motopropulsore, devono essere rimossi  o  resi  inutilizzabili  prima
dell'installazione del sistema di riqualificazione elettrica. 
 
Non devono essere modificati i  dispositivi  di  sicurezza  attiva  e
passiva del veicolo base, obbligatori  per  l'omologazione.  In  caso
contrario  dovranno  essere  ripetute  le  corrispondenti  prove   di
omologazione.