(Allegato IV)
 
                      ALLEGATO IV (articolo 18) 
 
                      INFORMAZIONI AL PUBBLICO 
 
  A. Informazioni da parte del gestore idro-potabile 
 
  Le informazioni elencate ai punti seguenti, sono accessibili online
ai consumatori secondo modalita' di facile utilizzo e personalizzate,
e i consumatori possono ottenere l'accesso  a  tali  informazioni  in
altro modo, su richiesta debitamente motivata: 
 
  1) individuazione del pertinente gestore idro-potabile, della  zona
e del numero di utenti nonche' del metodo di  produzione  dell'acqua,
comprese informazioni generali  sui  procedimenti  di  trattamento  e
disinfezione dell'acqua applicati; 
  2) i piu' recenti risultati dei  controlli  relativi  ai  parametri
elencati nell'allegato I, Parti A, B e C, compresa  la  frequenza  di
monitoraggio, oltre ai valori di  parametro  stabiliti  conformemente
all'articolo 4; i risultati dei controlli non devono essere risalenti
a piu'  di  un  anno,  tranne  qualora  la  frequenza  del  controllo
stabilita dal presente decreto non permetta altrimenti; 
  3) informazioni sui seguenti parametri non  elencati  nell'allegato
I, Parte C, e relativi valori: 
 
    a) durezza; 
    b) minerali, anioni/cationi disciolti in acqua: 
      - calcio Ca; 
      - magnesio Mg; 
      - potassio K; 
 
  4)  informazioni  pertinenti  sulla  valutazione  del  rischio  del
sistema di fornitura mediante un rapporto di  sintesi  sul  piano  di
sicurezza dell'acqua di cui all'articolo 8; 
  5) consigli ai consumatori,  in  particolare  su  come  ridurre  il
consumo idrico, se del  caso,  come  utilizzare  l'acqua  in  maniera
responsabile in funzione delle condizioni locali  e  come  evitare  i
rischi per la salute causati dall'acqua stagnante; 
  6) per i gestori  idro-potabili  di  acqua  che  forniscono  almeno
10.000 m3 di acqua al giorno o che  servono  almeno  50.000  persone,
informazioni supplementari annuali su: 
    a) la prestazione complessiva del sistema idrico  in  termini  di
efficienza e tassi  di  perdita,  quando  tali  informazioni  saranno
disponibili alla data indicata all'articolo 4, comma 5; 
    b) l'assetto proprietario dell'approvvigionamento idrico da parte
del gestore idro-potabile; 
    c) le informazioni sulla struttura della  tariffa  applicata  per
metro cubo di acqua, compresi i costi fissi e  variabili,  nonche'  i
costi relativi alle misure prese ai fini  dell'accesso  all'acqua  di
cui all'articolo 17, nei casi in cui tali misure siano state adottate
dal gestore idro-potabile; 
    d) se disponibili, dati sintetici  e  statistiche  riguardanti  i
reclami dei  consumatori  ricevuti  dai  gestori  idro-  potabili  su
materie  che  rientrano  nell'ambito  di  applicazione  del  presente
decreto; 
  7) su richiesta giustificata, i consumatori hanno  accesso  a  dati
storici per le informazioni di cui ai punti 2) e 3),  risalenti  fino
ai dieci anni precedenti, se disponibili, e non prima della  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
 
  B. Informazioni da parte delle regioni e province autonome 
  In caso di potenziale pericolo per la salute umana quale  stabilito
conformemente all'articolo 15, le regioni e province autonome e,  ove
necessario,   altri    organi    competenti    rendono    disponibili
tempestivamente informazioni relative al potenziale pericolo  per  la
salute umana e i relativi consigli sanitari e di consumo.