ALLEGATO IV (articolo 18) INFORMAZIONI AL PUBBLICO A. Informazioni da parte del gestore idro-potabile Le informazioni elencate ai punti seguenti, sono accessibili online ai consumatori secondo modalita' di facile utilizzo e personalizzate, e i consumatori possono ottenere l'accesso a tali informazioni in altro modo, su richiesta debitamente motivata: 1) individuazione del pertinente gestore idro-potabile, della zona e del numero di utenti nonche' del metodo di produzione dell'acqua, comprese informazioni generali sui procedimenti di trattamento e disinfezione dell'acqua applicati; 2) i piu' recenti risultati dei controlli relativi ai parametri elencati nell'allegato I, Parti A, B e C, compresa la frequenza di monitoraggio, oltre ai valori di parametro stabiliti conformemente all'articolo 4; i risultati dei controlli non devono essere risalenti a piu' di un anno, tranne qualora la frequenza del controllo stabilita dal presente decreto non permetta altrimenti; 3) informazioni sui seguenti parametri non elencati nell'allegato I, Parte C, e relativi valori: a) durezza; b) minerali, anioni/cationi disciolti in acqua: - calcio Ca; - magnesio Mg; - potassio K; 4) informazioni pertinenti sulla valutazione del rischio del sistema di fornitura mediante un rapporto di sintesi sul piano di sicurezza dell'acqua di cui all'articolo 8; 5) consigli ai consumatori, in particolare su come ridurre il consumo idrico, se del caso, come utilizzare l'acqua in maniera responsabile in funzione delle condizioni locali e come evitare i rischi per la salute causati dall'acqua stagnante; 6) per i gestori idro-potabili di acqua che forniscono almeno 10.000 m3 di acqua al giorno o che servono almeno 50.000 persone, informazioni supplementari annuali su: a) la prestazione complessiva del sistema idrico in termini di efficienza e tassi di perdita, quando tali informazioni saranno disponibili alla data indicata all'articolo 4, comma 5; b) l'assetto proprietario dell'approvvigionamento idrico da parte del gestore idro-potabile; c) le informazioni sulla struttura della tariffa applicata per metro cubo di acqua, compresi i costi fissi e variabili, nonche' i costi relativi alle misure prese ai fini dell'accesso all'acqua di cui all'articolo 17, nei casi in cui tali misure siano state adottate dal gestore idro-potabile; d) se disponibili, dati sintetici e statistiche riguardanti i reclami dei consumatori ricevuti dai gestori idro- potabili su materie che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto; 7) su richiesta giustificata, i consumatori hanno accesso a dati storici per le informazioni di cui ai punti 2) e 3), risalenti fino ai dieci anni precedenti, se disponibili, e non prima della data di entrata in vigore del presente decreto. B. Informazioni da parte delle regioni e province autonome In caso di potenziale pericolo per la salute umana quale stabilito conformemente all'articolo 15, le regioni e province autonome e, ove necessario, altri organi competenti rendono disponibili tempestivamente informazioni relative al potenziale pericolo per la salute umana e i relativi consigli sanitari e di consumo.