ALLEGATO IV (articolo 18)
INFORMAZIONI AL PUBBLICO
A. Informazioni da parte del gestore idro-potabile
Le informazioni elencate ai punti seguenti, sono accessibili online
ai consumatori secondo modalita' di facile utilizzo e personalizzate,
e i consumatori possono ottenere l'accesso a tali informazioni in
altro modo, su richiesta debitamente motivata:
1) individuazione del pertinente gestore idro-potabile, della zona
e del numero di utenti nonche' del metodo di produzione dell'acqua,
comprese informazioni generali sui procedimenti di trattamento e
disinfezione dell'acqua applicati;
2) i piu' recenti risultati dei controlli relativi ai parametri
elencati nell'allegato I, Parti A, B e C, compresa la frequenza di
monitoraggio, oltre ai valori di parametro stabiliti conformemente
all'articolo 4; i risultati dei controlli non devono essere risalenti
a piu' di un anno, tranne qualora la frequenza del controllo
stabilita dal presente decreto non permetta altrimenti;
3) informazioni sui seguenti parametri non elencati nell'allegato
I, Parte C, e relativi valori:
a) durezza;
b) minerali, anioni/cationi disciolti in acqua:
- calcio Ca;
- magnesio Mg;
- potassio K;
4) informazioni pertinenti sulla valutazione del rischio del
sistema di fornitura mediante un rapporto di sintesi sul piano di
sicurezza dell'acqua di cui all'articolo 8;
5) consigli ai consumatori, in particolare su come ridurre il
consumo idrico, se del caso, come utilizzare l'acqua in maniera
responsabile in funzione delle condizioni locali e come evitare i
rischi per la salute causati dall'acqua stagnante;
6) per i gestori idro-potabili di acqua che forniscono almeno
10.000 m3 di acqua al giorno o che servono almeno 50.000 persone,
informazioni supplementari annuali su:
a) la prestazione complessiva del sistema idrico in termini di
efficienza e tassi di perdita, quando tali informazioni saranno
disponibili alla data indicata all'articolo 4, comma 5;
b) l'assetto proprietario dell'approvvigionamento idrico da parte
del gestore idro-potabile;
c) le informazioni sulla struttura della tariffa applicata per
metro cubo di acqua, compresi i costi fissi e variabili, nonche' i
costi relativi alle misure prese ai fini dell'accesso all'acqua di
cui all'articolo 17, nei casi in cui tali misure siano state adottate
dal gestore idro-potabile;
d) se disponibili, dati sintetici e statistiche riguardanti i
reclami dei consumatori ricevuti dai gestori idro- potabili su
materie che rientrano nell'ambito di applicazione del presente
decreto;
7) su richiesta giustificata, i consumatori hanno accesso a dati
storici per le informazioni di cui ai punti 2) e 3), risalenti fino
ai dieci anni precedenti, se disponibili, e non prima della data di
entrata in vigore del presente decreto.
B. Informazioni da parte delle regioni e province autonome
In caso di potenziale pericolo per la salute umana quale stabilito
conformemente all'articolo 15, le regioni e province autonome e, ove
necessario, altri organi competenti rendono disponibili
tempestivamente informazioni relative al potenziale pericolo per la
salute umana e i relativi consigli sanitari e di consumo.