Art. 5.
1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del
vino «Friuli» Colli Orientali «Pignolo di Rosazzo» devono essere
effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3
ovvero nel restante territorio dei Comuni di San Giovanni al
Natisone, Manzano e Corno di Rosazzo, o in comuni a questi
confinanti.
2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini
«Friuli» Colli Orientali «Pignolo di Rosazzo» un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo dell'11% vol.
3. Nella vinificazione ed affinamento del vino del presente
allegato e' consentito l'uso di contenitori di legno.