(Sottozona Pignolo-art. 5)
                               Art. 5. 
 
    1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del
vino «Friuli» Colli Orientali  «Pignolo  di  Rosazzo»  devono  essere
effettuate nell'interno della zona di produzione di  cui  all'art.  3
ovvero  nel  restante  territorio  dei  Comuni  di  San  Giovanni  al
Natisone,  Manzano  e  Corno  di  Rosazzo,  o  in  comuni  a   questi
confinanti. 
    2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai  vini
«Friuli» Colli Orientali «Pignolo di Rosazzo» un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo dell'11% vol. 
    3. Nella vinificazione  ed  affinamento  del  vino  del  presente
allegato e' consentito l'uso di contenitori di legno.