Art. 7.
1. L'indicazione «Pignolo di Rosazzo» in etichetta deve essere
effettuata in posizione immediatamente sottostante alla indicazione
della D.O.C. ed in caratteri non superiori, in dimensioni ed
ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.
2. I vini «Friuli» Colli Orientali «Pignolo di Rosazzo» dovranno
essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di
capacita' non superiore a litri 5.
3. I vini «Friuli» Colli Orientali «Pignolo di Rosazzo» dovranno
essere posti in commercio a decorrere dal primo novembre del quarto
anno successivo all'annata di produzione delle uve.