(Sottozona Pignolo-art. 7)
                               Art. 7. 
 
    1. L'indicazione «Pignolo di Rosazzo» in  etichetta  deve  essere
effettuata in posizione immediatamente sottostante  alla  indicazione
della  D.O.C.  ed  in  caratteri  non  superiori,  in  dimensioni  ed
ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa. 
    2. I vini «Friuli» Colli Orientali «Pignolo di Rosazzo»  dovranno
essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie  di  vetro,  di
capacita' non superiore a litri 5. 
    3. I vini «Friuli» Colli Orientali «Pignolo di Rosazzo»  dovranno
essere posti in commercio a decorrere dal primo novembre  del  quarto
anno successivo all'annata di produzione delle uve.