ALLEGATO IV (articolo 18)
INFORMAZIONI AL PUBBLICO
A. Informazioni da parte del gestore idro-potabile
Le informazioni elencate ai punti seguenti, sono accessibili online
ai consumatori secondo modalita' di facile utilizzo e personalizzate,
e i consumatori possono ottenere l'accesso a tali informazioni in
altro modo, su richiesta debitamente motivata:
1) individuazione del pertinente gestore idro-potabile, della zona e
del numero di utenti nonche' del metodo di produzione dell'acqua,
comprese informazioni generali sui procedimenti di trattamento e
disinfezione dell'acqua applicati;
2) i piu' recenti risultati dei controlli relativi ai parametri
elencati nell'allegato I, Parti A, B e C, compresa la frequenza di
monitoraggio, oltre ai valori di parametro stabiliti conformemente
all'articolo 4; i risultati dei controlli non devono essere
risalenti a piu' di un anno, tranne qualora la frequenza del
controllo stabilita dal presente decreto non permetta altrimenti;
3) informazioni sui seguenti parametri non elencati nell'allegato I,
Parte C, e relativi valori:
a) durezza;
b) minerali, anioni/cationi disciolti in acqua:
- calcio Ca;
- magnesio Mg;
- potassio K;
4) informazioni pertinenti sulla valutazione del rischio del sistema
di fornitura mediante un rapporto di sintesi sul piano di
sicurezza dell'acqua di cui all'articolo 8, fatte salve le
esenzioni previste all'articolo 3, comma 7, e all'articolo 8,
comma 5;
5) consigli ai consumatori, in particolare su come ridurre il consumo
idrico, se del caso, come utilizzare l'acqua in maniera
responsabile in funzione delle condizioni locali e come evitare i
rischi per la salute causati dall'acqua stagnante;
6) per i gestori idro-potabili di acqua che forniscono almeno 10.000
m3 di acqua al giorno o che servono almeno 50.000 persone,
informazioni supplementari annuali su:
a) la prestazione complessiva del sistema idrico in termini di
efficienza e tassi di perdita, quando tali informazioni saranno
disponibili alla data indicata all'articolo 4, comma 5;
b) l'assetto proprietario dell'approvvigionamento idrico da parte
del gestore idro-potabile;
c) le informazioni sulla struttura della tariffa applicata per
metro cubo di acqua, compresi i costi fissi e variabili,
nonche' i costi relativi alle misure prese ai fini dell'accesso
all'acqua di cui all'articolo 17, nei casi in cui tali misure
siano state adottate dal gestore idro-potabile;
d) se disponibili, dati sintetici e statistiche riguardanti i
reclami dei consumatori ricevuti dai gestori idropotabili su
materie che rientrano nell'ambito di applicazione del presente
decreto;
7) su richiesta giustificata, i consumatori hanno accesso a dati
storici per le informazioni di cui ai punti 2) e 3), risalenti
fino ai dieci anni precedenti, se disponibili, e non prima della
data di entrata in vigore del presente decreto.
B. Informazioni da parte delle regioni e province autonome
In caso di potenziale pericolo per la salute umana quale stabilito
conformemente all'articolo 15, le regioni e province autonome e, ove
necessario, altri organi competenti rendono disponibili
tempestivamente informazioni relative al potenziale pericolo per la
salute umana e i relativi consigli sanitari e di consumo.