(Allegato IV)
                      ALLEGATO IV (articolo 18) 
 
                      INFORMAZIONI AL PUBBLICO 
 
A. Informazioni da parte del gestore idro-potabile 
 
Le informazioni elencate ai punti seguenti, sono  accessibili  online
ai consumatori secondo modalita' di facile utilizzo e personalizzate,
e i consumatori possono ottenere l'accesso  a  tali  informazioni  in
altro modo, su richiesta debitamente motivata: 
 
1) individuazione del pertinente gestore idro-potabile, della zona  e
   del numero di utenti nonche' del metodo di produzione  dell'acqua,
   comprese informazioni generali sui procedimenti di  trattamento  e
   disinfezione dell'acqua applicati; 
 
2) i piu' recenti  risultati  dei  controlli  relativi  ai  parametri
   elencati nell'allegato I, Parti A, B e C, compresa la frequenza di
   monitoraggio, oltre ai valori di parametro stabiliti conformemente
   all'articolo 4;  i  risultati  dei  controlli  non  devono  essere
   risalenti a piu' di un  anno,  tranne  qualora  la  frequenza  del
   controllo stabilita dal presente decreto non permetta altrimenti; 
 
3) informazioni sui seguenti parametri non elencati nell'allegato  I,
   Parte C, e relativi valori: 
   a) durezza; 
   b) minerali, anioni/cationi disciolti in acqua: 
      - calcio Ca; 
      - magnesio Mg; 
      - potassio K; 
 
4) informazioni pertinenti sulla valutazione del rischio del  sistema
   di  fornitura  mediante  un  rapporto  di  sintesi  sul  piano  di
   sicurezza  dell'acqua  di  cui  all'articolo  8,  fatte  salve  le
   esenzioni previste all'articolo 3,  comma  7,  e  all'articolo  8,
   comma 5; 
 
5) consigli ai consumatori, in particolare su come ridurre il consumo
   idrico,  se  del  caso,  come  utilizzare   l'acqua   in   maniera
   responsabile in funzione delle condizioni locali e come evitare  i
   rischi per la salute causati dall'acqua stagnante; 
 
6) per i gestori idro-potabili di acqua che forniscono almeno  10.000
   m3 di acqua  al  giorno  o  che  servono  almeno  50.000  persone,
   informazioni supplementari annuali su: 
   a) la prestazione complessiva del sistema  idrico  in  termini  di
      efficienza e tassi di perdita, quando tali informazioni saranno
      disponibili alla data indicata all'articolo 4, comma 5; 
   b) l'assetto proprietario dell'approvvigionamento idrico da  parte
      del gestore idro-potabile; 
   c) le informazioni sulla struttura  della  tariffa  applicata  per
      metro cubo di  acqua,  compresi  i  costi  fissi  e  variabili,
      nonche' i costi relativi alle misure prese ai fini dell'accesso
      all'acqua di cui all'articolo 17, nei casi in cui  tali  misure
      siano state adottate dal gestore idro-potabile; 
   d) se disponibili, dati  sintetici  e  statistiche  riguardanti  i
      reclami dei consumatori ricevuti dai  gestori  idropotabili  su
      materie che rientrano nell'ambito di applicazione del  presente
      decreto; 
 
7) su richiesta giustificata, i  consumatori  hanno  accesso  a  dati
   storici per le informazioni di cui ai punti  2)  e  3),  risalenti
   fino ai dieci anni precedenti, se disponibili, e non  prima  della
   data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
B. Informazioni da parte delle regioni e province autonome 
 
In caso di potenziale pericolo per la salute  umana  quale  stabilito
conformemente all'articolo 15, le regioni e province autonome e,  ove
necessario,   altri    organi    competenti    rendono    disponibili
tempestivamente informazioni relative al potenziale pericolo  per  la
salute umana e i relativi consigli sanitari e di consumo.