(Convenzione - art. 10)
                             ARTICOLO 10 
                           Ne bis in idem 
 
1. Gli Stati membri applicano, nel loro diritto penale nazionale,  il
principio ne bis in idem, in virtu' del  quale  la  persona  che  sia
stata giudicata con provvedimento definitivo in uno Stato membro  non
puo' essere perseguita in un altro Stato membro per gli stessi fatti,
purche' la pena eventualmente comminata sia stata  eseguita,  sia  in
fase di esecuzione o non possa essere piu' eseguita  ai  sensi  della
legislazione dello Stato che ha pronunciato la condanna. 
 
2. All'atto della notificazione di cui all'articolo 13, paragrafo  2,
ciascuno Stato membro puo' dichiarare di  non  essere  vincolato  dal
paragrafo 1 del presente articolo in uno o piu' dei casi seguenti: 
 
a) quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti  sul
proprio territorio, in tutto o in parte. In quest'ultimo caso  questa
eccezione non si applica se  i  fatti  sono  avvenuti  in  parte  sul
territorio  dello  Stato  membro  nel  quale  la  sentenza  e'  stata
pronunciata; 
 
b) quando i fatti oggetto della sentenze straniera  costituiscono  un
illecito contro la sicurezza  o  contro  altri  interessi  egualmente
essenziali di quello Stato membro; 
 
c) quando  i  fatti  oggetto  della  sentenza  straniera  sono  stati
commessi da un funzionario di quello Stato membro in  violazione  dei
doveri del suo ufficio. 
 
3. Se in uno Stato membro e' avviato  un  nuovo  procedimento  penale
contro una persone che e' stata giudicata con sentenza definitiva per
i medesimi fatti in un altro Stato membro, ogni periodo di privazione
della liberta' scontato sul territorio di quest'ultimo  Stato  membro
per  quei  fatti  dovra'  essere  detratto  dalla  pena   che   sara'
eventualmente  inflitta.  Si  terra'  altresi'  conto,  nella  misura
consentita dalla  legge  nazionale,  delle  pene  diverse  da  quelle
privative della liberta' che sono state inflitte. 
 
4. Le eccezioni che possono costituire oggetto di  una  dichiarazione
ai sensi dei paragrafo 2 non si applicano quando lo Stato  membro  di
cui si tratta ha, per gli stessi  farti,  richiesto  l'azione  penale
all'altro Stato membro o concesso  l'estradizione  delle  persona  in
questione. 
 
5. Rimangono salvi gli accordi bilaterali  o  multilaterali  conclusi
tra gli Stati membri in materia e le pertinenti dichiarazioni.