(Convenzione - art. 12)
                             ARTICOLO 12 
                         Corte di giustizia 
 
1.  Qualsiasi  controversia  tra   gli   Stati   membri   in   merito
all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione che
essi  non  abbiano  potuto  risolvere  bilateralmente   deve   essere
esaminata, in una  prima  fase,  in  sede  di  Consiglio  secondo  la
procedura di cui al titolo VI del trattato  sull'Unione  europea,  al
fine di giungere ad una soluzione. Se non si e'  potuto  trovare  una
soluzione entro sei mesi, la controversia puo' essere sottoposta alla
Corte di giustizia delle Comunita' europee da una delle  parti  della
controversia. 
 
2.  Qualsiasi  controversia  tra  uno  o  piu'  Stati  membri  e   la
Commissione delle  Comunita'  europee  riguardante  l'articolo  1  ad
eccezione della lettera c), o gli articoli 2, 3 e 4, nella misura  in
cui riguarda una questione di diritto  comunitario  o  gli  interessi
finanziari della Comunita', o coinvolge  membri  o  funzionari  delle
istituzioni  comunitari  o  degli  organismi  costituiti  secondo   i
trattati che istituiscono le Comunita' europee, che non si e'  potuto
risolvere mediante negoziati, puo' essere sottoposta  alla  Corte  di
giustizia da una delle parti della controversia. 
 
3. Qualsiasi autorita' giudiziaria di uno Stato membro ha facolta' di
chiedere alla Corte di pronunciarsi, in  via  pregiudiziale,  su  una
questione riguardante l'interpretazione degli articoli  1-4  e  12-16
sollevata in un giudizio dinanzi  ad  essa  che  coinvolge  membri  o
funzionari delle  Comunita'  europee  o  degli  organismi  costituiti
secondo  i  trattati  che  istituiscono  le  Comunita'  europee,  che
agiscano nell'esercizio delle loro finzioni, quando ritenga  che  una
decisione su questo punto sia necessaria per pronunciare la sentenza. 
 
4. La competenza della Corte di giustizia di cui al  paragrafo  3  e'
soggetta all'accettazione da parte dello Stato membro interessato, in
una dichiarazione a tal fine fatta al momento della notificazione  di
cui all'articolo 13, paragrafo 2 o in qualsiasi momento successivo. 
 
5. Uno Stato membro che fa la dichiarazione di  cui  al  paragrafo  4
puo' limitare la facolta' di chiedere  alla  Corte  di  giustizia  di
pronunciarsi in via pregiudiziale ai propri organi giudiziari  contro
le cui decisioni non  si  puo'  proporre  impugnazione  a  norma  del
diritto nazionale. 
 
6. Si applicano lo statuto della Corte di giustizia  delle  Comunita'
europee e il suo regolamento interno. Secondo tale statuto, qualsiasi
Stato membro, o la Commissione, sia che abbia fatto sia che non abbia
fatto la dichiarazione di cui  al  paragrafo  4,  ha  il  diritto  di
presentare memorie o osservazioni iscritte alla  Corte  di  giustizia
nelle cause che le vengono sottoposte a norma dal paragrafo 3.