(Convenzione - art. 15)
                             ARTICOLO 15 
                               Riserve 
 
1. Non e' ammessa alcuna riserva  ad  eccezione  di  quelle  previste
dagli articoli 7, paragrafo 2 e 10, paragrafo 2. 
 
2. Lo Stato membro che abbia formulato una riserva puo' ritirarla  in
qualsiasi momento in tutto o in parte, notificandolo al  depositario.
Il ritiro prende effetto alla data di  ricezione  della  notifica  da
parte dei depositario.