ARTICOLO 15 Riserve 1. Non e' ammessa alcuna riserva ad eccezione di quelle previste dagli articoli 7, paragrafo 2 e 10, paragrafo 2. 2. Lo Stato membro che abbia formulato una riserva puo' ritirarla in qualsiasi momento in tutto o in parte, notificandolo al depositario. Il ritiro prende effetto alla data di ricezione della notifica da parte dei depositario.