(Convenzione - art. 16)
                             ARTICOLO 16 
                             Depositario 
 
1. Il  Segretario  generale  del  Consiglio  dell'Unione  europea  e'
depositario della presente convenzione. 
 
2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale  delle  Comunita'
europee lo stato delle adozioni e delle adesioni, le dichiarazioni  e
le  riserve  nonche'  qualsiasi  altra  notificazione  relativa  alla
presente convenzione. 
 
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari hanno  apposto  le  foro  firme  in
calce alla presente convenzione. 
 
Fatto a Bruxelles, addi' ventisei maggio  millenovecentonovantasette,
in un esemplare unico  nelle  lingue  danese,  finlandese,  francese,
greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese,  spagnola,
svedese e tedesca, ciascuna di esse facente ugualmente fede,  che  e'
depositato negli archivi  del  Segretariato  generale  del  Consiglio
dell'Unione europea.