ARTICOLO 16 Depositario 1. Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e' depositario della presente convenzione. 2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee lo stato delle adozioni e delle adesioni, le dichiarazioni e le riserve nonche' qualsiasi altra notificazione relativa alla presente convenzione. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari hanno apposto le foro firme in calce alla presente convenzione. Fatto a Bruxelles, addi' ventisei maggio millenovecentonovantasette, in un esemplare unico nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascuna di esse facente ugualmente fede, che e' depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.