(Allegato E)
                                                           Allegato E 
                                      (previsto dall'art. 4, comma 1) 
 
                   REGISTRAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI 
 
1. Dati richiesti per la registrazione. 
    Per ogni stabilimento di allevamento devono essere comunicati dal
proprietario  o  detentore  al  servizio   veterinario   dell'Azienda
sanitaria competente per territorio, e registrati, almeno i  seguenti
dati: 
      allevamento: 
      nome dell'allevamento; 
      indirizzo; 
      persona responsabile delle galline ovaiole (detentore): 
      nome; 
      indirizzo; 
      numero(i)  distintivo(i)   di   altro(i)   allevamento(i)   che
rientra(no) nel campo d'applicazione dell'art. 4 del presente decreto
gestito(i) o di proprieta' del detentore; 
      proprietario dell'allevamento, se diverso dal detentore: 
      nome; 
      indirizzo; 
      numero(i)  distintivo(i)   di   altro(i)   allevamento(i)   che
rientra(no) nel campo d'applicazione dell'art. 4 del presente decreto
gestito(i) o di proprieta' del proprietario; 
      altre informazioni sull'allevamento: 
      metodo(i) di allevamento conformemente alle definizioni di  cui
al punto 2.2; 
      capacita'  massima  dell'allevamento  in  numero  di   volatili
presenti  contemporaneamente;  se  vengono   utilizzati   metodi   di
allevamento  diversi,  il  numero  massimo   di   volatili   presenti
contemporaneamente per ciascun metodo di allevamento. 
2. Numero distintivo. 
    2.1 Il numero distintivo che l'azienda sanitaria  locale  assegna
ad ogni allevamento e' composto di una cifra che indica il metodo  di
allevamento definito conformemente al punto 2.2, seguita  nell'ordine
dal codice dello Stato italiano «IT», dal codice ISTAT del comune ove
e' ubicato l'allevamento (3 cifre), dalla sigla della provincia e  da
un numero progressivo di tre cifre che consenta  di  identificare  in
modo univoco l'allevamento. 
    Esempio: «3 IT 001 TO 036» 
    Puo', inoltre, essere aggiunta una lettera («A . . . Z») in  coda
al numero distintivo sopraindicato per l'identificazione  di  singoli
branchi di galline ovaiole o dei diversi locali dell'allevamento  nei
quali essi soggiornano. 
    2.2 Codice per il metodo di allevamento. 
    I metodi di allevamento come definiti nel  regolamento  (CEE)  n.
1274/91,  modificato,  utilizzati  nell'allevamento   devono   essere
indicati con il seguente codice: 
      «1» All'aperto; 
      «2» A terra; 
      «3» In gabbie. 
    Il  metodo  di  allevamento  utilizzato  in  allevamenti  la  cui
produzione avviene secondo le condizioni specificate dal  regolamento
(CEE) n. 2092/91 deve essere indicato come segue: 
      «0» Produzione biologica.