Allegato E (previsto dall'art. 4, comma 1) REGISTRAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI 1. Dati richiesti per la registrazione. Per ogni stabilimento di allevamento devono essere comunicati dal proprietario o detentore al servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente per territorio, e registrati, almeno i seguenti dati: allevamento: nome dell'allevamento; indirizzo; persona responsabile delle galline ovaiole (detentore): nome; indirizzo; numero(i) distintivo(i) di altro(i) allevamento(i) che rientra(no) nel campo d'applicazione dell'art. 4 del presente decreto gestito(i) o di proprieta' del detentore; proprietario dell'allevamento, se diverso dal detentore: nome; indirizzo; numero(i) distintivo(i) di altro(i) allevamento(i) che rientra(no) nel campo d'applicazione dell'art. 4 del presente decreto gestito(i) o di proprieta' del proprietario; altre informazioni sull'allevamento: metodo(i) di allevamento conformemente alle definizioni di cui al punto 2.2; capacita' massima dell'allevamento in numero di volatili presenti contemporaneamente; se vengono utilizzati metodi di allevamento diversi, il numero massimo di volatili presenti contemporaneamente per ciascun metodo di allevamento. 2. Numero distintivo. 2.1 Il numero distintivo che l'azienda sanitaria locale assegna ad ogni allevamento e' composto di una cifra che indica il metodo di allevamento definito conformemente al punto 2.2, seguita nell'ordine dal codice dello Stato italiano «IT», dal codice ISTAT del comune ove e' ubicato l'allevamento (3 cifre), dalla sigla della provincia e da un numero progressivo di tre cifre che consenta di identificare in modo univoco l'allevamento. Esempio: «3 IT 001 TO 036» Puo', inoltre, essere aggiunta una lettera («A . . . Z») in coda al numero distintivo sopraindicato per l'identificazione di singoli branchi di galline ovaiole o dei diversi locali dell'allevamento nei quali essi soggiornano. 2.2 Codice per il metodo di allevamento. I metodi di allevamento come definiti nel regolamento (CEE) n. 1274/91, modificato, utilizzati nell'allevamento devono essere indicati con il seguente codice: «1» All'aperto; «2» A terra; «3» In gabbie. Il metodo di allevamento utilizzato in allevamenti la cui produzione avviene secondo le condizioni specificate dal regolamento (CEE) n. 2092/91 deve essere indicato come segue: «0» Produzione biologica.