ALLEGATO V (Articolo 2, comma 2, lettera d)) REQUISITI MINIMI PER L'AMMISSIONE DEI MATERIALI DI BASE DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE CERTIFICATI COME "CONTROLLATI". 1. REQUISITI PER TUTTI GLI ESAMI a) Requisiti generali I materiali di base devono essere conformi ai pertinenti requisiti di cui all'allegato III o all'allegato IV. Le prove effettuate per consentire l'ammissione di materiali di base sono predisposte, organizzate e condotte, e i relativi risultati sono interpretati, conformemente a procedure riconosciute a livello internazionale. I materiali di moltiplicazione sottoposti a prove comparative devono essere confrontati con uno o preferibilmente piu' prototipi scelti in precedenza. b) Caratteri soggetti ad esame i) le prove devono consentire di valutare caratteristiche specifiche, che devono essere indicate per ciascuna prova; ii) l'esame verte normalmente sull'adattamento, sulla crescita e sui fattori biotici ed abiotici importanti. Inoltre, altri caratteri ritenuti importanti, tenuto conto del fine specifico perseguito, sono valutati in funzione delle condizioni ecologiche della regione in cui ha luogo la prova; c) Documentazione I dati registrati, che devono essere messi a disposizione dell'organismo ufficiale, devono indicare le stazioni in cui hanno avuto luogo le prove, specificando l'ubicazione, il clima, il suolo, l'uso precedente, la costituzione, la gestione ed eventuali danni dovuti a fattori abiotici o biotici. L'eta' dei materiali e i risultati della valutazione devono essere registrati presso l'organismo ufficiale. d) Dispositivi sperimentali i) Ogni campione di materiale di moltiplicazione deve essere costituito, piantato e gestito in modo identico, per quanto lo consentono i diversi tipi di materiale vegetale. ii) Ogni esperimento deve essere condotto secondo un progetto statistico valido, con un numero di alberi sufficiente per poter valutare le caratteristiche proprie di ciascun componente da esaminare. e) Analisi e validita' dei risultati i) I dati che risultano dagli esperimenti devono essere analizzati con metodi statistici riconosciuti a livello internazionale; devono essere presentati risultati per ogni carattere soggetto a esame. ii) Il metodo applicato per la prova e i particolari relativi ai risultati ottenuti devono essere liberamente accessibili. iii) Deve essere inoltre proposta la regione di probabile adattamento all'interno del paese in cui e' stata effettuata la prova e devono essere indicate le caratteristiche che potrebbero limitarne l'utilita'. iv) Se, durante le prove, si dimostra che i materiali di moltiplicazione non sono conformi almeno alle caratteristiche - dei materiali di base, o - di analoga resistenza del materiale di base nei confronti di organismi nocivi d'importanza economica, tali materiali di molti- plicazione sono eliminati. 2. REQUISITI PER LA VALUTAZIONE GENETICA DEI COMPONENTI DEI MATERIALI DI BASE a) Possono essere sottoposti a valutazione genetica i componenti dei seguenti materiali di base: arboreti da seme, genitori, cloni e miscugli di cloni. b) Documentazione Per l'ammissione dei materiali di base e' richiesta la seguente documentazione supplementare: i) l'identita', l'origine e l'albero genealogico dei componenti valutati; ii) la designazione dell'incrocio utilizzata per ottenere i materiali di moltiplicazione impiegati nella prova. c) Procedure di prova Devono essere rispettate le seguenti condizioni: i) il valore genetico di ciascun componente deve essere valutato in due o piu' stazioni, delle quali almeno una deve trovarsi in un ambiente adatto all'uso proposto dei materiali di moltiplicazione; ii) la supposta superiorita' dei materiali di moltipli- cazione da commercializzare deve essere valutata in base a tali valori genetici e alla specifica designazione dell'incrocio; iii) le prove e le valutazioni genetiche devono essere approvate dall'organismo ufficiale. d) Interpretazione i) La supposta superiorita' dei materiali di moltiplicazione deve essere valutata in funzione di una popolazione di riferimento per un carattere o un insieme di caratteri. ii) Deve essere indicato se il valore genetico stimato dei materiali di moltiplicazione e' inferiore alla popolazione di riferimento per ogni carattere importante. 3. REQUISITI RELATIVI ALLE PROVE COMPARATIVE DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE a) Campionatura dei materiali di moltiplicazione i) I campioni dei materiali di moltiplicazione per le prove comparative devono essere effettivamente rappresentativi dei materiali di moltiplicazione derivati dai materiali di base che devono essere ammessi. ii) I materiali di moltiplicazione sessuale per le prove compa- rative devono essere - raccolti durante anni di buona fioritura e di buona produ- zione di sementi e i frutti; puo' essere utilizzata l'impollinazione artificiale, - raccolti secondo metodi che consentono di garantire la rap- presentativita' dei campioni ottenuti. b) Prototipi i) Il funzionamento dei prototipi utilizzati a fini comparativi nelle prove e' possibilmente noto da tempo nella regione in cui ha luogo la prova. I prototipi sono rappresentati in linea di massima da materiali che hanno dato buoni risultati per la silvicoltura, al momento in cui ha avuto inizio la prova e nelle condizioni ecologi- che per le quali si propone la certificazione del materiale. Proven- gono, se possibile, da soprassuoli selezionati secondo i criteri di cui all'allegato III o da materiale di base ufficialmente ammesso ai fini della produzione di materiali controllati. ii) Per le prove comparative di ibridi artificiali, se possibile entrambe le specie parentali devono essere comprese tra i prototipi. iii) Possibilmente, devono essere utilizzati piu' prototipi. In caso di necessita' giustificata, un prototipo puo' essere sostituito dal materiale di moltiplicazione piu' adatto tra quelli soggetti alla prova o dalla media dei componenti della prova. iv) Gli stessi prototipi sono utilizzati in tutte le prove nel maggior numero possibile di condizioni di ubicazione. c) Interpretazione i) Deve essere constatata una superiorita' significativa rispetto ai prototipi, dal punto di vista statistico, per almeno uno dei caratteri importanti. ii) Bisogna indicare chiaramente i caratteri d'importanza economica o ambientale per i quali si e' constatata una significativa inferiorita' rispetto a quelli dei prototipi e i loro effetti devono essere compensati da caratteri favorevoli. 4. AMMISSIONE CONDIZIONATA In base a una valutazione preliminare di prove avviate da poco, puo' essere concessa un'ammissione condizionata. La superiorita' constatata in base a una valutazione precoce dev'essere riesaminata al massimo dopo dieci anni. 5. ESAMI PRECOCI Gli esami in vivaio, in serra e in laboratorio possono essere ammessi dall'organismo ufficiale ai fini di un'ammissione condizionata o definitiva qualora sia dimostrato che esiste una stretta correlazione tra gli elementi misurati e i caratteri che dovrebbero essere valutati nelle prove in ambiente forestale. Gli altri caratteri da esaminare devono essere conformi ai requisiti di cui al paragrafo 3.