Allegato V (previsto dall'articolo 6, commi 4, 5 e 6) CRITERI PER CALCOLARE IL NUMERO MINIMO DI PUNTI DI CAMPIONAMENTO PER LA MISURAZIONE IN SITI FISSI DELLE CONCENTRAZIONI DI OZONO I. Numero minimo dei punti di campionamento per misurazioni continue in siti fissi nelle zone di cui all'articolo 6, comma 4, dove la mi- surazione in siti fissi e' l'unica fonte di informazioni. +========================+======================+=======================+=================+ |Popolazione |Agglomerati |Altre zone |Rurale di | |(x 1 000) |(urbano e |(suburbane e |fondo | | |suburbano) (a) |rurali) (a) | | +========================+======================+=======================+=================+ |< 250 | |1 |1 stazione/50 000| +------------------------+----------------------+-----------------------+kmq come densita'| | | | |media di tutte | | | | |le zone diun | |< 500 |1 |2 |paese (b) | +------------------------+----------------------+-----------------------+ | | | | | | |< 1 000 |2 |2 | | +------------------------+----------------------+-----------------------+ | |< 1 500 | 3 |3 | | +------------------------+----------------------+-----------------------+ | |< 2000 | 3 |4 | | +------------------------+----------------------+-----------------------+ | |< 2750 | 4 |5 | | +------------------------+----------------------+-----------------------+ | |< 3750 |5 |6 | | +------------------------+----------------------+-----------------------+ | |> 3 750 |1 stazione |1 stazione | | | |supplementare |supplementare | | | |per 2 milioni di |per 2 milioni di | | | |abitanti |abitanti | | +------------------------+----------------------+-----------------------+-----------------+ (a) Nelle zone suburbane almeno una stazione deve essere localizzata nel luogo in cui puo' verificarsi la maggiore esposizione della popolazione. Negli agglomerati almeno il 50 % delle stazioni de- ve essere situato nelle zone suburbane. (b) Nelle zone topograficamente complesse e' raccomandata 1 stazione per 25000 kmq -------------------------------------------------------------------- In corrispondenza del 50% dei punti di campionamento individuati ai sensi del presente paragrafo deve essere effettuata anche la misurazione del biossido di azoto. Tale misurazione deve essere continua nelle stazioni diverse da quelle rurali di fondo. II. Condizioni da rispettare ai fini della riduzione del numero dei punti di campionamento di cui alla parte I nelle zone di cui all'articolo 6, comma 5. Al fine di ridurre il numero dei punti di campionamento, secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 5, devono essere rispettate le seguenti condizioni: a) le tecniche di modellizzazione e le misure indicative devono fornire un livello di informazione adeguato per la valutazione della qualita' dell'aria con riferimento ai valori bersaglio e alle soglie di informazione e di allarme; b) il numero di punti di campionamento da installare e la risoluzione spaziale delle tecniche di modellizzazione e delle misure indicative devono consentire di accertare i livelli di ozono in conformita' agli obiettivi di qualita' dei dati di cui all'allegato VII parte I e consentire i risultati di cui all'allegato VII parte II; c) il numero di punti di campionamento in ciascuna zona o agglomerato deve essere pari al numero piu' elevato tra quello corrispondente ad un punto di campionamento per due milioni di abitanti e quello corrispondente ad un punto di campionamento per 50.000 kmq; d) ciascuna zona o agglomerato deve contenere almeno un punto di campionamento; nel caso in cui sia presente un solo punto di campionamento, e e) deve essere assicurata la misurazione del biossido di azoto in tutti i rimanenti punti di campionamento, ad esclusione delle stazioni rurali di fondo. III. Numero minimo dei punti di campionamento per le misurazioni continue in siti fissi nelle zone di cui all'articolo 6, comma 6. 1. Nelle zone e negli agglomerati di cui all'articolo 6, comma 6, il numero di punti di campionamento per la misurazione continua in siti fissi dell'ozono deve essere sufficiente per esaminare l'andamento dell'inquinamento da ozono nel corso del tempo e per verificare la conformita' delle concentrazioni dell'ozono agli obiettivi a lungo termine. Tale risultato puo' essere conseguito anche mediante l'integrazione dei risultati di tale misurazione continua con altri metodi di valutazione, quali le tecniche di modellizzazione della qualita' dell'aria e la misurazione contestuale del biossido di azoto. 2. Nelle zone e negli agglomerati di cui all'articolo 6, comma 6, il numero di punti di campionamento per la misurazione continua in siti fissi dell'ozono puo' essere ridotto ad un terzo del numero indicato nella parte I ed il numero delle stazioni rurali di fondo puo' essere ridotto ad una per ogni 100.000 kmq. 3. Nel caso in cui la misurazione continua in siti fissi costituisca l'unica fonte di informazione, la riduzione effettuata ai sensi del paragrafo 2 non puo' avere come risultato l'assenza di punti di campionamento. 4. Nelle zone in cui la misurazione continua in siti fissi sia integrata con altri metodi di valutazione e la riduzione effettuata ai sensi del paragrafo 1 abbia come risultato l'assenza di punti di campionamento, la regione provvede ad istituire un coordinamento tra i punti di campionamento presenti nelle zone limitrofe, individuati in un numero tale da garantire una corretta valutazione delle concentrazioni di ozono rispetto agli obiettivi a lungo termine.