(Allegato V)
                                                          Allegato V 
                                          (previsto dall'articolo 6, 
                                          commi 4, 5 e 6) 
 
         CRITERI PER CALCOLARE IL NUMERO MINIMO DI PUNTI DI 
        CAMPIONAMENTO PER LA MISURAZIONE IN SITI FISSI DELLE 
                   CONCENTRAZIONI DI OZONO 
 
I. Numero minimo dei punti di campionamento per misurazioni  continue
in siti fissi nelle zone di cui all'articolo 6, comma 4, dove la mi- 
surazione in siti fissi e' l'unica fonte di informazioni. 
 
    

+========================+======================+=======================+=================+
|Popolazione             |Agglomerati           |Altre zone             |Rurale di        |
|(x 1 000)               |(urbano e             |(suburbane e           |fondo            |
|                        |suburbano) (a)        |rurali) (a)            |                 |
+========================+======================+=======================+=================+
|< 250                |                      |1                      |1 stazione/50 000|
+------------------------+----------------------+-----------------------+kmq come densita'|
|                        |                      |                       |media di tutte   |
|                        |                      |                       |le zone diun     |
|< 500                |1                     |2                      |paese (b)        |
+------------------------+----------------------+-----------------------+                 |
|                        |                      |                       |                 |
|< 1 000              |2                     |2                      |                 |
+------------------------+----------------------+-----------------------+                 |
|< 1 500              | 3                    |3                      |                 |
+------------------------+----------------------+-----------------------+                 |
|< 2000               | 3                    |4                      |                 |
+------------------------+----------------------+-----------------------+                 |
|< 2750               | 4                    |5                      |                 |
+------------------------+----------------------+-----------------------+                 |
|< 3750               |5                     |6                      |                 |
+------------------------+----------------------+-----------------------+                 |
|> 3 750              |1 stazione            |1 stazione             |                 |
|                        |supplementare         |supplementare          |                 |
|                        |per 2 milioni di      |per 2 milioni di       |                 |
|                        |abitanti              |abitanti               |                 |
+------------------------+----------------------+-----------------------+-----------------+

    
(a) Nelle zone suburbane almeno una stazione deve essere localizzata 
    nel luogo in cui puo' verificarsi la maggiore esposizione della 
    popolazione. Negli agglomerati almeno il 50 % delle stazioni de- 
    ve essere situato nelle zone suburbane. 
(b) Nelle zone topograficamente complesse e' raccomandata 1 stazione 
    per 25000 kmq 
    
--------------------------------------------------------------------

    
 
   In corrispondenza del 50% dei punti di  campionamento  individuati
ai sensi del presente  paragrafo  deve  essere  effettuata  anche  la
misurazione del biossido  di  azoto.  Tale  misurazione  deve  essere
continua nelle stazioni diverse da quelle rurali di fondo. 
 
II. Condizioni da rispettare ai fini della riduzione del  numero  dei
punti di campionamento  di  cui  alla  parte  I  nelle  zone  di  cui
all'articolo 6, comma 5. 
 
   Al fine di ridurre il numero dei punti di  campionamento,  secondo
quanto previsto all'articolo 6, comma 5, devono essere rispettate  le
seguenti condizioni: 
 
a) le tecniche di  modellizzazione  e  le  misure  indicative  devono
   fornire un livello di informazione  adeguato  per  la  valutazione
   della qualita' dell'aria con riferimento  ai  valori  bersaglio  e
   alle soglie di informazione e di allarme; 
b) il numero di punti di campionamento da installare e la risoluzione
   spaziale  delle  tecniche  di  modellizzazione  e   delle   misure
   indicative devono consentire di accertare i livelli  di  ozono  in
   conformita'  agli  obiettivi  di  qualita'   dei   dati   di   cui
   all'allegato  VII  parte  I  e  consentire  i  risultati  di   cui
   all'allegato VII parte II; 
c) il numero di punti di campionamento in ciascuna zona o agglomerato
   deve essere pari al numero piu' elevato tra quello  corrispondente
   ad un punto di campionamento per due milioni di abitanti e  quello
   corrispondente ad un punto di campionamento per 50.000 kmq; 
d) ciascuna zona o agglomerato deve  contenere  almeno  un  punto  di
   campionamento; nel caso in cui  sia  presente  un  solo  punto  di
   campionamento, e 
e) deve essere assicurata la misurazione del  biossido  di  azoto  in
   tutti i rimanenti punti  di  campionamento,  ad  esclusione  delle
   stazioni rurali di fondo. 
 
III. Numero minimo dei punti  di  campionamento  per  le  misurazioni
continue in siti fissi nelle zone di cui all'articolo 6, comma 6. 
 
   1. Nelle zone e negli agglomerati di cui all'articolo 6, comma  6,
il numero di punti di campionamento per la  misurazione  continua  in
siti  fissi  dell'ozono  deve  essere   sufficiente   per   esaminare
l'andamento dell'inquinamento da ozono nel  corso  del  tempo  e  per
verificare  la  conformita'  delle  concentrazioni  dell'ozono   agli
obiettivi a lungo termine.  Tale  risultato  puo'  essere  conseguito
anche mediante  l'integrazione  dei  risultati  di  tale  misurazione
continua con altri  metodi  di  valutazione,  quali  le  tecniche  di
modellizzazione della qualita' dell'aria e la misurazione contestuale
del biossido di azoto. 
   2. Nelle zone e negli agglomerati di cui all'articolo 6, comma  6,
il numero di punti di campionamento per la  misurazione  continua  in
siti fissi dell'ozono puo' essere ridotto  ad  un  terzo  del  numero
indicato nella parte I ed il numero delle stazioni  rurali  di  fondo
puo' essere ridotto ad una per ogni 100.000 kmq. 
   3.  Nel  caso  in  cui  la  misurazione  continua  in  siti  fissi
costituisca l'unica fonte di informazione, la riduzione effettuata ai
sensi del paragrafo 2 non puo'  avere  come  risultato  l'assenza  di
punti di campionamento. 
   4. Nelle zone in cui la misurazione continua  in  siti  fissi  sia
integrata con altri metodi di valutazione e la  riduzione  effettuata
ai sensi del paragrafo 1 abbia come risultato l'assenza di  punti  di
campionamento, la regione provvede ad istituire un coordinamento  tra
i punti di campionamento presenti nelle zone  limitrofe,  individuati
in un  numero  tale  da  garantire  una  corretta  valutazione  delle
concentrazioni di ozono rispetto agli obiettivi a lungo termine.