(Allegato 5)
                                                           Allegato 5 
                                                    (art. 4, comma 5) 
 
                 Requisiti minimi dei piani d'azione 
 
    1.  I  piani  d'azione  devono  comprendere  almeno  i   seguenti
elementi: 
      a) una descrizione  dell'agglomerato,  degli  assi  stradali  e
ferroviari principali o degli  aeroporti  principali  e  delle  altre
sorgenti di rumore da prendere in considerazione; 
      b) l'autorita' competente; 
      c) il contesto giuridico; 
      d) qualsiasi valore limite in vigore ai sensi dell'art. 5; 
      e) una sintesi dei risultati della mappatura acustica; 
      f) una valutazione del numero stimato  di  persone  esposte  al
rumore,  l'individuazione  dei  problemi  e   delle   situazioni   da
migliorare; 
      g) un resoconto delle consultazioni  pubbliche  organizzate  ai
sensi dell'art. 8; 
      h)  le  misure  antirumore  gia'  in  atto  e  i  progetti   in
preparazione; 
      i) gli interventi pianificati dalle autorita' competenti per  i
successivi cinque anni, comprese le misure volte  alla  conservazione
delle aree silenziose; 
      l) la strategia di lungo termine; 
      m) le informazioni di carattere finanziario,  ove  disponibili:
fondi stanziati, analisi costi- efficacia e costi-benefici; 
      n)  disposizioni  per  la  valutazione  dell'attuazione  e  dei
risultati del piano d'azione. 
    2. Gli interventi pianificati dalle autorita'  nell'ambito  delle
proprie competenze possono comprendere, ad esempio: 
      a) pianificazione del traffico; 
      b) pianificazione territoriale; 
      c) accorgimenti tecnici a livello delle sorgenti; 
      d) scelta di sorgenti piu' silenziose; 
      e) riduzione della trasmissione del suono; 
      f) misure di regolamentazione o misure economiche o incentivi. 
    3. I piani  d'azione  devono  comprendere  stime  in  termini  di
riduzione del numero di persone esposte (fastidio, disturbi del sonno
o altro). 
    4. Ai piani d'azione deve essere allegata una sintesi non tecnica
di facile consultazione per il pubblico.