Allegato V
(previsto dall'articolo 11)
SISTEMA DI GESTIONE DI VALUTAZIONE DELLE CONFORMITA'
(articolo 10)
1. Il presente allegato descrive la procedura con la quale il
fabbricante che ottempera agli obblighi di cui al punto 2 del
presente allegato assicura e dichiara che il prodotto che consuma
energia soddisfa le prescrizioni della misura di esecuzione
applicabile. La dichiarazione di conformita' puo' comprendere uno
solo o piu' prodotti e deve essere conservata dal fabbricante.
2. Per valutare la conformita' del prodotto che consuma energia, ci
si puo' avvalere di un sistema di gestione purche' il fabbricante
attui gli elementi ambientali specificati al punto 3 del presente
allegato.
3. Sistema di gestione degli elementi ambientali
Nel presente punto sono specificati gli elementi di un sistema di
gestione e le procedure attraverso i quali il fabbricante puo'
dimostrare l'ottemperanza del prodotto che consuma energia alle
prescrizioni della misura di esecuzione applicabile.
3.1. La politica di prestazioni ambientali del prodotto
Il fabbricante deve essere in grado di dimostrare la conformita'
alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. Il
fabbricante deve inoltre essere in grado di istituire un quadro per
la fissazione e la revisione di indicatori e obiettivi di prestazione
ambientale del prodotto al fine di migliorare le prestazioni
ambientali complessive del prodotto.
Tutte le misure adottate dal fabbricante per migliorare le
prestazioni ambientali complessive del prodotto ed elaborare il
profilo ecologico di un prodotto che consuma energia, se richiesto
dalla misura di esecuzione, attraverso la progettazione e la
fabbricazione devono essere documentate in maniera sistematica e
ordinata sotto forma di istruzioni e procedure scritte.
Tali istruzioni e procedure devono contenere in particolare
un'adeguata descrizione di quanto segue:
a) l'elenco dei documenti da predisporre per dimostrare la
conformita' del prodotto che consuma energia e, se del caso, da
mettere a disposizione;
b) gli indicatori e gli obiettivi di prestazione ambientale del
prodotto e la struttura organizzativa, le responsabilita', i poteri
del management e l'assegnazione di risorse con riguardo alla loro
attuazione e al loro perfezionamento;
c) i controlli e i test da effettuare dopo la fabbricazione per
verificare le prestazioni del prodotto in rapporto agli indicatori di
prestazione ambientale;
d) le procedure per controllare la documentazione richiesta e
garantirne l'aggiornamento;
e) il metodo di verifica dell'attuazione e dell'efficacia degli
elementi ambientali del sistema di gestione.
3.2. Pianificazione
Il fabbricante deve fissare e rivedere:
a) procedure per l'elaborazione del profilo ecologico del
prodotto;
b) indicatori e obiettivi di prestazione ambientale del prodotto,
che prendono in considerazione le opzioni
tecnologiche tenuto conto delle esigenze tecniche ed economiche;
c) un programma per conseguire tali obiettivi.
3.3. Attuazione e documentazione
3.3.1. La documentazione riguardante il sistema di gestione
dovrebbe specificare quanto segue in particolare:
a) sono definite e documentate le responsabilita' e le autorita',
allo scopo di garantire efficaci prestazioni ambientali del prodotto
e di analizzarne la realizzazione a fini di revisione e di
miglioramento;
b) sono redatti documenti per illustrare le tecniche di verifica
e di controllo della progettazione messe in atto e i processi e le
misure sistematiche adottati in sede di progettazione del prodotto;
c) il fabbricante redige e perfeziona le informazioni per
descrivere gli elementi ambientali fondamentali del sistema di
gestione e le procedure di controllo di tutti i documenti richiesti.
3.3.2. La documentazione riguardante il prodotto che consuma
energia contiene in particolare:
a) una descrizione generale del prodotto che consuma energia e
dell'uso cui e' destinato;
b) i risultati dei pertinenti studi di valutazione ambientale
condotti dal fabbricante ovvero i riferimenti agli studi di caso o
alla letteratura di valutazione ambientale utilizzati dal fabbricante
per valutare, documentare e determinare le soluzioni di progettazione
del prodotto;
c) il profilo ecologico, se richiesto dalla misura di esecuzione;
d) sono redatti documenti per descrivere i risultati delle
misurazioni condotte con riguardo alle specifiche per la
progettazione ecocompatibile, comprendenti ragguagli sulla
conformita' di tali misurazioni alle prescrizioni precisate al
riguardo nella misura di esecuzione applicabile;
e) il fabbricante redige specifiche per indicare, in particolare,
le norme applicate e, qualora le norme di cui all'articolo 10 non
siano applicate o non soddisfino interamente le prescrizioni della
pertinente misura di esecuzione, gli strumenti impiegati per
garantire la conformita';
f) una copia delle informazioni riguardanti gli aspetti di
progettazione ambientale del prodotto fornite conformemente alle
prescrizioni di cui all'allegato III.
3.4. Azione di controllo e correttiva
a) il fabbricante deve adottare tutte le misure atte ad
assicurare che il prodotto che consuma energia sia fabbricato in
conformita' delle specifiche di progettazione e delle prescrizioni
della misura di esecuzione applicabile;
b) il fabbricante istituisce e perfeziona le procedure atte a
individuare e a trattare la mancanza di conformita' e ad apportare
modifiche alle procedure documentate in forza di un'azione
correttiva;
c) il fabbricante conduce almeno ogni tre anni un audit interno
completo del sistema di gestione ambientale relativamente ai suoi
elementi ambientali.