(Allegato 5)
                             ALLEGATO 5 
                                                (articolo 4, comma 2) 
 
  Valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee 
  1. La procedura  di  valutazione  intesa  a  determinare  lo  stato
chimico di un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei e' espletata
per tutti i corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei caratterizzati
come a rischio e per ciascuno degli inquinanti che  contribuiscono  a
tale caratterizzazione  del  corpo  o  del  gruppo  di  corpi  idrici
sotterranei. 
  2. Nell'avviare le indagini di cui all'articolo 4, comma 2, lettera
c), le regioni tengono conto dei seguenti elementi: 
   a) le informazioni raccolte come parte della caratterizzazione  da
effettuare ai sensi dell'articolo 3; 
   b) i risultati della rete di monitoraggio delle acque  sotterranee
ottenuti conformemente all'Allegato 4; 
   c) qualsiasi altra informazione pertinente, incluso  un  raffronto
tra la concentrazione aritmetica media su base annua  dei  pertinenti
inquinanti in un sito di' monitoraggio e gli standard di  qualita'  e
valori soglia delle acque sotterranee definiti nell'Allegato 3. 
  3. Ai fini delle indagini volte a stabilire se siano soddisfatte le
condizioni concernenti il buono stato chimico delle acque sotterranee
di cui all'articolo 4, comma 2,  lettera  c),  punti  i)  e  iv),  le
regioni, laddove pertinente e necessario e sulla scorta  di  adeguate
aggregazioni  dei  risultati   del   monitoraggio,   suffragate,   se
necessario,  da  stime  di  concentrazione  basate  su   un   modello
concettuale del corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei,  valutano
l'entita' come percentuale in volume o  area  della  parte  di  corpo
idrico  sotterraneo  avente,  per  un  determinato  inquinante,   una
concentrazione aritmetica  media  su  base  annua  superiore  ad  uno
standard di qualita' o ad un valore soglia delle acque sotterranee. 
  4. Ai fini delle indagini volte a stabilire se siano soddisfatte le
condizioni concernenti il buono stato chimico delle acque sotterranee
di cui all'articolo 4, comma  2,  lettera  c),  punti  2)  e  3),  le
regioni, laddove pertinente e necessario e sulla scorta di pertinenti
risultati del monitoraggio e di un  idoneo  modello  concettuale  del
corpo idrico sotterraneo, valutano: 
   a) gli effetti dell'inquinamento nel corpo idrico sotterraneo; 
   b) la quantita' e le concentrazioni degli inquinanti  che  sono  o
che e' probabile siano trasferiti dal corpo idrico  sotterraneo  alle
acque superficiali  connesse  o  agli  ecosistemi  terrestri  che  ne
dipendono direttamente; 
   c) l'impatto probabile  delle  quantita'  e  concentrazioni  degli
inquinanti  trasferiti  alle  acque  superficiali  connesse  e   agli
ecosistemi terrestri che ne dipendono direttamente; 
   d) l'entita' delle eventuali intrusioni saline o di altro tipo nel
corpo idrico sotterraneo; 
   e) il rischio che la  presenza  di  inquinanti  nel  corpo  idrico
sotterraneo rappresenta per la qualita' delle acque captate o che  si
intende captare dal corpo idrico sotterraneo per il consumo umano.