Allegato V (art. 7, commi 1, 2 e 3, e art. 12, comma 2) Numero mimino delle stazioni di misurazione per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particolato (PM10 e PM2,5), piombo, benzene, monossido di carbonio, arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene. 1. Numero minimo di stazioni di misurazione per la valutazione della qualita' dell'aria ambiente in relazione ai valori limite previsti per la protezione della salute umana ed alle soglie di allarme nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni in siti fissi costituiscono l'unica fonte di informazioni. 1. Per le fonti diffuse si applicano le seguenti tabelle: Tabella 1 --------------------------------------------------------------------- Popolazione|Se la concentrazione massima|Se la concentrazione massima dell'agglo-|supera la soglia di valuta- |e' compresa tra la soglia di merato o |zione superiore (1) (2) |valutazione superiore e della zona | |quella inferiore (in |--------------------------------------------------------- migliaia di|Per inquinanti|Per il PM (3)|Per inquinanti|Per il PM (3) abitanti) |diversi dal PM|(somma delle |diversi dal PM|(somma delle | |stazioni di | |stazioni di | |PM10 e PM2,5)| |PM10 e PM2,5) --------------------------------------------------------------------- 0-249 | 1 | 2 | 1 | 1 --------------------------------------------------------------------- 250-499 | 2 | 3 | 1 | 2 --------------------------------------------------------------------- 500-749 | 2 | 3 | 1 | 2 --------------------------------------------------------------------- 750-999 | 3 | 4 | 1 | 2 --------------------------------------------------------------------- 1000-1499 | 4 | 6 | 2 | 3 --------------------------------------------------------------------- 1500-1999 | 5 | 7 | 2 | 3 --------------------------------------------------------------------- 2000-2749 | 6 | 8 | 3 | 4 --------------------------------------------------------------------- 2750-3749 | 7 | 10 | 3 | 4 --------------------------------------------------------------------- 3750-4749 | 8 | 11 | 3 | 6 --------------------------------------------------------------------- 4750-5999 | 9 | 13 | 4 | 6 --------------------------------------------------------------------- ≥6000 | 10 | 15 | 4 | 7 --------------------------------------------------------------------- (1) Per il biossido di azoto, il particolato, il benzene e il monossido di carbonio deve essere prevista almeno una stazione di fondo in sito urbano ed una stazione di traffico. Nel caso in cui sia prevista una sola stazione, la stessa deve essere una stazione di misurazione di fondo in siti urbani. Per tali inquinanti il numero totale di stazioni di fondo in sito urbano e il numero totale di stazioni di traffico presenti non devono differire per un fattore superiore a 2. (2) Le stazioni di misurazione in cui sono stati rilevati superamenti del valore limite previsto per il PM10 negli ultimi tre anni devono essere mantenute in esercizio, salvo sia necessaria una delocalizzazione per circostanze speciali come, in particolare, le trasformazioni dovute allo sviluppo urbanistico, infrastrutturale ed industriale. Tale disposizione non si applica con riferimento alle stazioni di misurazione che sono escluse dalla rete di misura per effetto dell'adeguamento della rete di misura previsto dall'articolo 5, comma 6, perche' non conformi ai requisiti degli allegati I e III, o perche' i livelli misurati dalla stazione di misurazione sono gli stessi rilevati da almeno un'altra stazione che possiede le stesse caratteristiche ed e' posta nella stessa zona o agglomerato. (3) Si considera che esistano due distinte stazioni di misurazione nel caso in cui vi sia una stazione in cui il PM2,5 e il PM10 sono misurati in conformita' al presente decreto. Il numero totale di stazioni di misurazione del PM2,5 e il numero totale di stazioni di misurazione del PM10 non devono differire per un fattore superiore a 2. Resta fermo quanto previsto dal paragrafo 2. Tabella 2 --------------------------------------------------------------------- Popolazione | | Se le concentrazioni dell'agglomerato|Se le concentrazioni massime| massime sono comprese o della zona | superano la soglia di | tra la soglia di (in migliaia di | valutazione superiore (1) |valutazione superiore e abitanti) | | quella inferiore --------------------------------------------------------------------- |As, Cd, Ni |B(a)P |As, Cd, Ni |B(a)P --------------------------------------------------------------------- 0-749 |1 |1 (2) |1 |1 --------------------------------------------------------------------- 750-1.999 |2 |2 |1 |1 --------------------------------------------------------------------- 2.000-3.749 |2 |3 |1 |1 --------------------------------------------------------------------- 3.750-4.749 |3 |4 |2 |2 --------------------------------------------------------------------- 4.750-5.999 |4 |5 |2 |2 --------------------------------------------------------------------- ≥ 6.000 |5 |5 |2 |2 --------------------------------------------------------------------- (1) Deve essere prevista almeno una stazione di misurazione di fondo in siti urbani. Per il benzo(a)pirene deve essere prevista anche una stazione di misurazione di traffico in prossimita' di una zona di traffico intenso; tale obbligo non comporta un aumento del numero minimo di stazioni di misurazione indicato in tabella. (2) In presenza di una sola stazione, la stessa deve essere una stazione di misurazione di fondo in siti urbani. 2. Per le fonti puntuali, il numero delle stazioni di misurazione industriali deve essere stabilito in base ai livelli delle emissioni della fonte industriale, alle probabili modalita' di distribuzione degli inquinanti nell'aria ambiente ed alla possibile esposizione della popolazione. In caso di valutazione dei livelli di arsenico, cadmio, mercurio, nichel e idrocarburi policiclici aromatici, l'ubicazione di tali stazioni deve essere finalizzata anche a verificare l'applicazione delle migliori tecniche disponibili presso gli impianti industriali. 2. Numero minimo di stazioni di misurazione per la valutazione della qualita' dell'aria ambiente in relazione all'obiettivo di riduzione dell'esposizione al PM2,5 previsto per la protezione della salute umana. Il numero minimo di stazioni di misurazione corrisponde ad una per milione di abitanti, facendo riferimento, ai soli fini del calcolo, al numero delle persone residenti nel complesso degli agglomerati e delle altre zone urbane con piu' di 100.000 abitanti. Tali stazioni di misurazione possono coincidere con quelle previste al paragrafo 1. 3. Numero minimo di stazioni di misurazione per la valutazione della qualita' dell'aria ambiente in relazione ai livelli critici previsti per la protezione della vegetazione in zone diverse dagli agglomerati. 1. Si applica la seguente tabella: --------------------------------------------------------------------- Se la concentrazione massima supera| Se la concentrazione massima e' la soglia di valutazione superiore | compresa tra la soglia | di valutazione superiore e la | soglia di valutazione inferiore --------------------------------------------------------------------- 1 stazione ogni 20.000 km2 | 1 stazione ogni 40.000 km2 --------------------------------------------------------------------- 2 Nelle zone insulari il numero delle stazioni di misurazione e' stabilito in considerazione delle probabili modalita' di distribuzione degli inquinanti nell'aria ambiente e della possibile esposizione della vegetazione.