Allegato V (previsto dall'articolo 11) SISTEMA DI GESTIONE DI VALUTAZIONE DELLE CONFORMITA' 1. Il presente allegato descrive la procedura con la quale il fabbricante che ottempera agli obblighi di cui al punto 2 del presente allegato assicura e dichiara che il prodotto soddisfa le prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La dichiarazione CE di conformita' puo' comprendere uno solo o piu' prodotti e deve essere conservata dal fabbricante. 2. Per valutare la conformita' del prodotto, ci si puo' avvalere di un sistema di gestione purche' il fabbricante attui gli elementi ambientali specificati al punto 3 del presente allegato. 3. Elementi ambientali del sistema di gestione Nel presente punto sono specificati gli elementi di un sistema di gestione e le procedure attraverso i quali il fabbricante puo' dimostrare l'ottemperanza del prodotto alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. 3.1. La politica di prestazioni ambientali del prodotto Il fabbricante deve essere in grado di dimostrare la conformita' alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. Il fabbricante deve inoltre essere in grado di istituire un quadro per la fissazione e la revisione di indicatori e obiettivi di prestazione ambientale del prodotto al fine di migliorare le prestazioni ambientali complessive del prodotto. Tutte le misure adottate dal fabbricante per migliorare le prestazioni ambientali complessive del prodotto ed elaborare il profilo ecologico di un prodotto, se richiesto dalla misura di esecuzione, attraverso la progettazione e la fabbricazione devono essere documentate in maniera sistematica e ordinata sotto forma di istruzioni e procedure scritte. Tali istruzioni e procedure devono contenere in particolare un'adeguata descrizione di quanto segue: a) l'elenco dei documenti da predisporre per dimostrare la conformita' del prodotto e, se del caso, da mettere a disposizione; b) gli indicatori e gli obiettivi di prestazione ambientale del prodotto e la struttura organizzativa, le responsabilita', i poteri del management e l'assegnazione di risorse con riguardo alla loro attuazione e al loro perfezionamento; c) i controlli e i test da effettuare dopo la fabbricazione per verificare le prestazioni del prodotto in rapporto agli indicatori di prestazione ambientale; d) le procedure per controllare la documentazione richiesta e garantirne l'aggiornamento; e) il metodo di verifica dell'attuazione e dell'efficacia degli elementi ambientali del sistema di gestione. 3.2. Pianificazione Il fabbricante deve fissare e rivedere: a) procedure per l'elaborazione del profilo ecologico del prodotto; b) indicatori e obiettivi di prestazione ambientale del prodotto, che prendono in considerazione le opzioni tecnologiche tenuto conto delle esigenze tecniche ed economiche; c) un programma per conseguire tali obiettivi. 3.3. Attuazione e documentazione 3.3.1. La documentazione riguardante il sistema di gestione deve, in particolare, rispettare i seguenti requisiti: a) devono essere definite e documentate le responsabilita' e le autorita', allo scopo di garantire efficaci prestazioni ambientali del prodotto e di analizzarne la realizzazione a fini di revisione e di miglioramento; b) devono essere redatti documenti per illustrare le tecniche di verifica e di controllo della progettazione messe in atto e i processi e le misure sistematiche adottati in sede di progettazione del prodotto; c) il fabbricante deve redigere e perfeziona le informazioni per descrivere gli elementi ambientali fondamentali del sistema di gestione e le procedure di controllo di tutti i documenti richiesti. 3.3.2. La documentazione riguardante il prodotto contiene in particolare: a) una descrizione generale del prodotto e dell'uso cui e' destinato; b) i risultati dei pertinenti studi di valutazione ambientale condotti dal fabbricante ovvero i riferimenti agli studi di caso o alla letteratura di valutazione ambientale utilizzati dal fabbricante per valutare, documentare e determinare le soluzioni di progettazione del prodotto; c) il profilo ecologico, se richiesto dalla misura di esecuzione; d) sono redatti documenti per descrivere i risultati delle misurazioni condotte con riguardo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile, comprendenti ragguagli sulla conformita' di tali misurazioni alle prescrizioni precisate al riguardo nella misura di esecuzione applicabile; e) il fabbricante deve redigere specifiche per indicare, in particolare, le norme applicate e, qualora le norme di cui all'articolo 13 non siano applicate o non soddisfino interamente le prescrizioni della pertinente misura di esecuzione, gli strumenti impiegati per garantire la conformita'; f) una copia delle informazioni riguardanti gli aspetti di progettazione ambientale del prodotto fornite conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III. 3.4. Azione di controllo e correttiva 3.4.1 Il fabbricante deve: a) adottare tutte le misure atte ad assicurare che il prodotto sia fabbricato in conformita' delle specifiche di progettazione e delle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile; b) istituire e perfezionare le procedure atte a individuare e a trattare la mancanza di conformita' e ad apportare modifiche alle procedure documentate in forza di un'azione correttiva; c) condurre almeno ogni tre anni un audit interno completo del sistema di gestione ambientale relativamente ai suoi elementi ambientali.