(Allegato V)
                                                           Allegato V 
 
                                          (previsto dall'articolo 11) 
 
        SISTEMA DI GESTIONE DI VALUTAZIONE DELLE CONFORMITA' 
 
1. Il presente  allegato  descrive  la  procedura  con  la  quale  il
fabbricante che ottempera  agli  obblighi  di  cui  al  punto  2  del
presente allegato assicura e dichiara che  il  prodotto  soddisfa  le
prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La dichiarazione
CE di conformita' puo' comprendere uno solo o piu'  prodotti  e  deve
essere conservata dal fabbricante. 
 
2. Per valutare la conformita' del prodotto, ci si puo'  avvalere  di
un sistema di gestione purche'  il  fabbricante  attui  gli  elementi
ambientali specificati al punto 3 del presente allegato. 
 
3. Elementi ambientali del sistema di gestione 
Nel presente punto sono specificati gli elementi  di  un  sistema  di
gestione e le  procedure  attraverso  i  quali  il  fabbricante  puo'
dimostrare l'ottemperanza del prodotto alle prescrizioni della misura
di esecuzione applicabile. 
 
3.1. La politica di prestazioni ambientali del prodotto 
Il fabbricante deve essere in grado di dimostrare la conformita' alle
prescrizioni della misura di esecuzione applicabile.  Il  fabbricante
deve inoltre essere in grado di istituire un quadro per la fissazione
e la revisione di indicatori e obiettivi  di  prestazione  ambientale
del  prodotto  al  fine  di  migliorare  le  prestazioni   ambientali
complessive del prodotto. 
Tutte  le  misure  adottate  dal  fabbricante   per   migliorare   le
prestazioni ambientali  complessive  del  prodotto  ed  elaborare  il
profilo ecologico di  un  prodotto,  se  richiesto  dalla  misura  di
esecuzione, attraverso la progettazione  e  la  fabbricazione  devono
essere documentate in maniera sistematica e ordinata sotto  forma  di
istruzioni e procedure scritte. 
Tali  istruzioni  e  procedure  devono   contenere   in   particolare
un'adeguata descrizione di quanto segue: 
 
a)  l'elenco  dei  documenti  da  predisporre   per   dimostrare   la
conformita' del prodotto e, se del caso, da mettere a disposizione; 
b) gli indicatori e  gli  obiettivi  di  prestazione  ambientale  del
prodotto e la struttura organizzativa, le responsabilita',  i  poteri
del management e l'assegnazione di risorse  con  riguardo  alla  loro
attuazione e al loro perfezionamento; 
c) i controlli e i test  da  effettuare  dopo  la  fabbricazione  per
verificare le prestazioni del prodotto in rapporto agli indicatori di
prestazione ambientale; 
d)  le  procedure  per  controllare  la  documentazione  richiesta  e
garantirne l'aggiornamento; 
e) il metodo  di  verifica  dell'attuazione  e  dell'efficacia  degli
elementi ambientali del sistema di gestione. 
 
3.2. Pianificazione 
Il fabbricante deve fissare e rivedere: 
 
a) procedure per l'elaborazione del profilo ecologico del prodotto; 
b) indicatori e obiettivi di prestazione ambientale del prodotto, che
prendono in considerazione le opzioni tecnologiche tenuto conto delle
esigenze tecniche ed economiche; 
c) un programma per conseguire tali obiettivi. 
 
3.3. Attuazione e documentazione 
3.3.1. La documentazione riguardante il sistema di gestione deve,  in
particolare, rispettare i seguenti requisiti: 
 
a) devono essere definite  e  documentate  le  responsabilita'  e  le
autorita', allo scopo di garantire  efficaci  prestazioni  ambientali
del prodotto e di analizzarne la realizzazione a fini di revisione  e
di miglioramento; 
b) devono essere redatti documenti  per  illustrare  le  tecniche  di
verifica e di  controllo  della  progettazione  messe  in  atto  e  i
processi e le misure sistematiche adottati in sede  di  progettazione
del prodotto; 
c) il fabbricante deve redigere  e  perfeziona  le  informazioni  per
descrivere  gli  elementi  ambientali  fondamentali  del  sistema  di
gestione e le procedure di controllo di tutti i documenti richiesti. 
 
3.3.2.  La  documentazione  riguardante  il  prodotto   contiene   in
particolare: 
 
a) una descrizione generale del prodotto e dell'uso cui e' destinato; 
b)  i  risultati  dei  pertinenti  studi  di  valutazione  ambientale
condotti dal fabbricante ovvero i riferimenti agli studi  di  caso  o
alla letteratura di valutazione ambientale utilizzati dal fabbricante
per valutare, documentare e determinare le soluzioni di progettazione
del prodotto; 
c) il profilo ecologico, se richiesto dalla misura di esecuzione; 
d)  sono  redatti  documenti  per  descrivere   i   risultati   delle
misurazioni  condotte   con   riguardo   alle   specifiche   per   la
progettazione   ecocompatibile,    comprendenti    ragguagli    sulla
conformita'  di  tali  misurazioni  alle  prescrizioni  precisate  al
riguardo nella misura di esecuzione applicabile; 
e)  il  fabbricante  deve  redigere  specifiche  per   indicare,   in
particolare,  le  norme  applicate  e,  qualora  le  norme   di   cui
all'articolo 13 non siano applicate o non soddisfino  interamente  le
prescrizioni della pertinente misura  di  esecuzione,  gli  strumenti
impiegati per garantire la conformita'; 
f)  una  copia  delle  informazioni  riguardanti   gli   aspetti   di
progettazione ambientale  del  prodotto  fornite  conformemente  alle
prescrizioni di cui all'allegato III. 
 
3.4. Azione di controllo e correttiva 
3.4.1 Il fabbricante deve: 
 
a) adottare tutte le misure atte ad assicurare che  il  prodotto  sia
fabbricato in conformita' delle specifiche di progettazione  e  delle
prescrizioni della misura di esecuzione applicabile; 
b) istituire e perfezionare le  procedure  atte  a  individuare  e  a
trattare la mancanza di conformita' e  ad  apportare  modifiche  alle
procedure documentate in forza di un'azione correttiva; 
c) condurre almeno ogni  tre  anni  un  audit  interno  completo  del
sistema  di  gestione  ambientale  relativamente  ai  suoi   elementi
ambientali.