(Allegato VI-art. 1)
 
                                                         ALLEGATO IV. 
 
                      Convenzione finanziaria. 
 
  Si premette: 
 
  Che la Santa Sede e l'Italia,  a  seguito  della  stipulazione  del
Trattato, col quale e' stata definitivamente composta  la  «questione
romana», hanno  ritenuto  necessario  regolare  con  una  convenzione
distinta, ma formante parte integrante del medesimo, i loro  rapporti
finanziari; 
 
  Che il Sommo Pontefice, considerando da un  lato  i  danni  ingenti
subiti dalla Sede Apostolica per la perdita  del  patrimonio  di  San
Pietro, costituito dagli antichi Stati Pontifici, e  dei  beni  degli
enti ecclesiastici, e dall'altro i  bisogni  sempre  crescenti  della
Chiesa pur soltanto nella citta', di Roma, e  tuttavia  avendo  anche
presente la  situazione  finanziaria  dello  Stato  e  le  condizioni
economiche del  popolo  italiano  specialmente  dopo  la  guerra,  ha
ritenuto  di  limitare  allo  stretto  necessario  la  richiesta   di
indennizzo, domandando una  somma,  parte  in  contanti  e  parte  in
consolidato, la quale e' in valore di molto inferiore a quella che  a
tutt'oggi lo Stato avrebbe dovuto sborsare alla Santa  Sede  medesima
anche solo in esecuzione dell'impegno assunto con la legge 13  maggio
1871; 
 
  Che lo Stato italiano, apprezzando i paterni sentimenti  del  Sommo
Pontefice, ha creduto doveroso aderire alla richiesta  del  pagamento
di detta somma; 
 
  Le due Alte  Parti,  rappresentate  dai  medesimi  Plenipotenziari,
hanno convenuto: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'Italia, si obbliga a versare, allo scambio  delle  ratifiche  del
Trattato, alla Santa Sede  la  somma  di  lire  italiane  750,000,000
(settecento cinquanta milioni)  ed  a  consegnare  contemporaneamente
alla medesima tanto consolidato italiano 5  per  cento  al  portatore
(col cupone scadente al 30 giugno p. v.) del valore nominale di  lire
italiane 1,000,000,000 (un miliardo).