Allegato 5
(art. 4, comma 5)
Requisiti minimi dei piani d azione
1. I piani d'azione devono comprendere almeno i seguenti
elementi:
a) una descrizione dell'agglomerato, degli assi stradali e
ferroviari principali o degli aeroporti principali e delle altre
sorgenti di rumore da prendere in considerazione;
b) l'autorita' competente;
e) il contesto giuridico;
d) qualsiasi valore limite in vigore ai sensi dell'art. 5;
e) una sintesi dei risultati della mappatura acustica;
f) una valutazione del numero stimato di persone esposte al
rumore, l'individuazione dei problemi e delle situazioni da
migliorare;
g) un resoconto delle consultazioni pubbliche organizzate ai
sensi dell'art. 8;
h) le misure antirumore gia' in atto e i progetti in
preparazione;
i) gli interventi pianificati dalle autorita' competenti per i
successivi cinque anni, comprese le misure volte alla conservazione
delle aree silenziose;
l) la strategia di lungo termine;
m) le informazioni di carattere finanziario, ove disponibili:
fondi stanziati, analisi costi- efficacia e costi-benefici;
n) disposizioni per la valutazione dell'attuazione e dei
risultati del piano d'azione.
2. Gli interventi pianificati dalle autorita' nell'ambito delle
proprie competenze possono comprendere, ad esempio:
a) pianificazione del traffico;
b) pianificazione territoriale;
c) accorgimenti tecnici a livello delle sorgenti;
d) scelta di sorgenti piu' silenziose;
e) riduzione della trasmissione del suono;
f) misure di regolamentazione o misure economiche o incentivi.
3. I piani d'azione devono comprendere stime in termini di
riduzione del numero di persone esposte (fastidio, disturbi del sonno
o altro).
4. Ai piani d'azione deve essere allegata una sintesi non tecnica
di facile consultazione per il pubblico.