Art. 5. 1. La domanda dei candidati di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 80 del 1987, deve essere corredata da una dichiarazione, resa dal legale rappresentante con sottoscrizione autenticata, con la quale vengono specificati, a pena di inammissibilita', oltre il possesso dei requisiti di legge anche: a) i valori in lire delle voci numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 di cui alle note esplicative delle tabelle 1, 2 e 3; i valori in lire relativi ai singoli elementi costitutivi degli indici aziendali di cui alla tabella 2; i valori in lire delle voci numero 12, 13, 14, 15, 16, 17 delle note esplicative delle tabelle 1, 2 e 3; b) il possesso, ove necessario, della certificazione di bilancio, ovvero l'avvenuta assunzione della deliberazione di conferimento d'incarico per la certificazione medesima; c) la percentuale dei lavori che il candidato si impegna ad affidare ad imprese di cui alla voce 11 delle note esplicative delle tabelle 1, 2 e 3, nell'ambito della misura massima indicata dall'amministrazione o ente concedente nell'avviso di cui all'art. 5 della legge n. 80 del 1987; d) i valori in lire delle "cifre d'affari in lavori attivita' propria e indiretta triennale" (come definite alla voce 2 delle note esplicative delle tabelle 1, 2 e 3) relativi alle quote realizzate nelle singole regioni; e) l'adeguatezza organizzativa ed il possesso delle capacita' tecniche, amministrative, progettuali e gestionali necessarie per l'assolvimento dei compiti derivanti dall'esecuzione della concessione, mediante l'indicazione degli eventuali titoli di studio dell'imprenditore e precisi elementi sulle risorse professionali che, a qualunque titolo, si intendono impiegare nella progettazione delle opere oggetto della concessione e sui soggetti tecnici ed amministrativi che esplicano funzioni direttive, a tempo pieno, presso l'impresa. Ove le opere da realizzare siano di speciale natura e le esigenze da soddisfare richiedano specifiche competenze tecniche, artistiche, scientifiche e tecnologiche, dovra' essere fornito il particolareggiato curriculum professionale dei soggetti o dei gruppi di professionisti di cui l'impresa dispone o disporra'; f) la ripartizione delle quote di partecipazione delle singole imprese nell'ambito del raggruppamento o consorzio candidato. 2. Gli elementi riportati nella dichiarazione di cui al precedente comma 1 devono riguardare, ove previsto, ciascuna impresa partecipante al raggruppamento temporaneo o al consorzio candidato. 3. Sulla base degli elementi di cui al precedente comma 1, l'amministrazione o ente concedente forma una graduatoria e, ai candidati utilmente classificati ai fini dell'invito, chiede di presentare, entro un termine variabile da 10 a 15 giorni, le certificazioni, le attestazioni, le dichiarazioni di legge ed i seguenti documenti: a) copia conforme della situazione patrimoniale e del rendiconto economico relativamente agli ultimi tre esercizi; tale documentazione dovra' essere predisposta, anche per i casi in cui non sia altrimenti obbligatorio, secondo i criteri dettati rispettivamente dagli articoli 2424 e 2425- bis del codice civile; b) situazione patrimoniale e rendiconto economico, relativi a ciascuno degli ultimi tre esercizi, riclassificati secondo gli schemi di cui alle allegate tabelle 4, 5 e 6 e relative note esplicative alla tabella 6; tali documenti devono essere corredati da una dichiarazione, con sottoscrizione autenticata, resa dal presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza di tale organo, dal legale rappresentante dell'impresa, attestante la loro corrispondenza alle risultanze dei bilanci di cui alla precedente lettera a); c) copia conforme della relazione di certificazione dei bilanci, ovvero copia conforme della delibera di conferimento dell'incarico di certificazione a societa' di revisione iscritte all'albo speciale e della relativa lettera di accettazione, ove necessario ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10; d) situazione patrimoniale e rendiconto economico, relativi agli ultimi tre esercizi, riclassificati e completi delle dichiarazioni secondo quanto indicato alla precedente lettera b), riguardanti l'attivita' dei consorzi e/o societa' consortili di cui l'impresa fa parte, corredati altresi' da dichiarazione sottoscritta e autenticata, come indicato alla precedente lettera b), attestante le quote di competenza dell'impresa; e) dichiarazioni di cui alla voce 6 delle note esplicative delle tabelle 1, 2 e 3, concernenti le linee di credito per cassa a breve; f) dichiarazione resa dal legale rappresentante, con sottoscrizione autenticata, riguardante: 1) l'elenco ed il valore di comune commercio delle attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico dei quali il candidato ha la disponibilita' a qualsiasi titolo; 2) l'elenco dei lavori assimilabili (cosi' come definiti alla voce 15 delle note esplicative delle tabelle 1, 2 e 3), corredato da attestazioni di conformita' rilasciate dai committenti, con l'indicazione dell'importo, del periodo e del luogo di esecuzione degli stessi, nonche' della specifica del lavoro di cui alla voce 16 delle note esplicative delle tabelle 1, 2 e 3; 3) portafoglio ordini (come definito alla voce 17 delle note esplicative delle tabelle 1, 2 e 3) con indicazione del nominativo del committente, dell'importo, del luogo di esecuzione, della durata e della data di stipula del contratto, ovvero della consegna dei lavori sotto riserva di legge. 4. Le certificazioni, le attestazioni, le dichiarazioni e la documentazione di cui al precedente comma 3, devono riguardare ciascuna impresa partecipante al raggruppamento temporaneo o al consorzio candidato. 5. Ove la dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 1 risulti difforme dalla documentazione di cui al precedente comma 3, l'amministrazione o ente concedente colloca l'interessato nella posizione di graduatoria che gli compete in base al riscontro documentale, salvo che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, lettera g), della legge n. 584 del 1977 ai fini dell'eventuale esclusione del candidato dalla gara e correlativa segnalazione all'albo nazionale dei costruttori, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 20 e 21 legge 10 febbraio 1962, n. 57. In tali ipotesi - ai fini del raggiungimento del numero di candidati fissato nell'avviso di gara di cui all'art. 5 della legge n. 80 del 1987 - la documentazione su indicata viene richiesta, se necessario, a chi eventualmente occupi il posto resosi utile. La lettera di invito di cui all'art. 3, comma 8, della legge n. 80 del 1987 e' trasmessa ai candidati che, a seguito delle predette verifiche, risultino utilmente collocati in graduatoria.