(all. 5 - art. 1)
                               Art. 5.
   1.  Ai  sensi dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
per le finalita' di cui all'art. 7 della presente convenzione,  resta
ferma   per   l'istituzione  contraente  la  facolta'  di  acquistare
direttamente  le  preparazioni  medicinali  comprese  nel  prontuario
terapeutico  del  Servizio sanitario nazionale, secondo la disciplina
prevista dalle leggi regionali.
 
          Nota all'art. 5:
             Il  testo  dell'art.  28  della  legge  n.  833/78 e' il
          seguente:
             "Art.   28  (Assistenza  farmaceutica).  -  1.  L'unita'
          sanitaria locale eroga l'assistenza farmaceutica attraverso
          le  farmacie  di  cui  sono  titolari  enti  pubblici  e le
          farmacie  di   cui   sono   titolari   i   privati,   tutte
          convenzionate  secondo i criteri e le modalita' di cui agli
          articoli 43 e 48.
             2.  Gli assistiti possono ottenere dalle farmacie di cui
          al precedente comma, su presentazione di ricetta  compilata
          dal medico curante, la fornitura di preparati galenici e di
          specialita' medicinali compresi nel prontuario  terapeutico
          del Servizio sanitario nazionale.
             3.  L'unita' sanitaria locale, i suoi presidi e servizi,
          compresi quelli di cui all'art. 18, e gli istituti ed  enti
          convenzionati  di  cui  ai  successivi articoli 41, 42, 43,
          possono    acquistare    direttamente    le    preparazioni
          farmaceutiche  di cui al secondo comma per la distribuzione
          agli assistiti nelle farmacie di  cui  sono  titolari  enti
          pubblici e per l'impiego negli ospedali, negli ambulatori e
          in tutti gli altri presidi  sanitari.  La  legge  regionale
          disciplina  l'acquisto  di  detti medicinali e del restante
          materiale sanitario da parte delle unita' sanitarie  locali
          e  dei  loro  presidi  e  servizi, nonche' il coordinamento
          dell'attivita'  delle  farmacie  comunali  con  i   servizi
          dell'unita' sanitaria locale".