Art. 5. 1. Ai sensi dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e per le finalita' di cui all'art. 7 della presente convenzione, resta ferma per l'istituzione contraente la facolta' di acquistare direttamente le preparazioni medicinali comprese nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, secondo la disciplina prevista dalle leggi regionali.
Nota all'art. 5: Il testo dell'art. 28 della legge n. 833/78 e' il seguente: "Art. 28 (Assistenza farmaceutica). - 1. L'unita' sanitaria locale eroga l'assistenza farmaceutica attraverso le farmacie di cui sono titolari enti pubblici e le farmacie di cui sono titolari i privati, tutte convenzionate secondo i criteri e le modalita' di cui agli articoli 43 e 48. 2. Gli assistiti possono ottenere dalle farmacie di cui al precedente comma, su presentazione di ricetta compilata dal medico curante, la fornitura di preparati galenici e di specialita' medicinali compresi nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale. 3. L'unita' sanitaria locale, i suoi presidi e servizi, compresi quelli di cui all'art. 18, e gli istituti ed enti convenzionati di cui ai successivi articoli 41, 42, 43, possono acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche di cui al secondo comma per la distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui sono titolari enti pubblici e per l'impiego negli ospedali, negli ambulatori e in tutti gli altri presidi sanitari. La legge regionale disciplina l'acquisto di detti medicinali e del restante materiale sanitario da parte delle unita' sanitarie locali e dei loro presidi e servizi, nonche' il coordinamento dell'attivita' delle farmacie comunali con i servizi dell'unita' sanitaria locale".