Art. 2.
1. Per l'applicazione delle disposizioni del presente allegato
valgono le definizioni che seguono:
a) sezione di centrale termoelettrica: sistema coordinato per
convertire, attraverso la produzione di vapore, l'energia termica dei
combustibili in energia elettrica; esso consiste essenzialmente in
generatore di vapore, turbina, ciclo rigenerativo, alternatore,
trasformatore, circuito di raffreddamento, sistema logistico per
l'approvvigionamento dei combustibili ed altri componenti;
b) centrale termoelettrica: complesso di una o piu' sezioni
termoelettriche;
c) ampliamento di centrale termoelettrica: una o piu' sezioni
termoelettriche da realizzare in area contigua alla centrale
esistente;
d) sezione di centrale turbogas: sistema coordinato per
convertire, attraverso un ciclo ad aria, l'energia termica dei
combustibili in energia elettrica; esso consiste essenzialmente in
turbina a gas, alternatore e trasformatore;
e) centrale turbogas: complesso di una o piu' sezioni turbogas;
f) modifica del progetto di massima autorizzato con il decreto di
cui all'art. 11 o della centrale termoelettrica esistente: variazione
consistente in incrementi della potenza elettrica delle sezioni
esistenti, anche con turbogas in combinazione o meno con la centrale
termoelettrica, e/o variazione che comporti immissione di nuove
sostanze estranee nell'ambiente e/o variazione che implichi
occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza della centrale.