(all. 5 - art. 1)
                               Art. 2.
  1.  Per  l'applicazione  delle  disposizioni  del presente allegato
valgono le definizioni che seguono:
    a)  sezione  di  centrale  termoelettrica: sistema coordinato per
convertire, attraverso la produzione di vapore, l'energia termica dei
combustibili  in  energia  elettrica; esso consiste essenzialmente in
generatore  di  vapore,  turbina,  ciclo  rigenerativo,  alternatore,
trasformatore,  circuito  di  raffreddamento,  sistema  logistico per
l'approvvigionamento dei combustibili ed altri componenti;
    b)  centrale  termoelettrica:  complesso  di  una  o piu' sezioni
termoelettriche;
    c)  ampliamento  di  centrale  termoelettrica: una o piu' sezioni
termoelettriche  da  realizzare  in  area  contigua   alla   centrale
esistente;
    d)   sezione   di   centrale  turbogas:  sistema  coordinato  per
convertire, attraverso  un  ciclo  ad  aria,  l'energia  termica  dei
combustibili  in  energia  elettrica; esso consiste essenzialmente in
turbina a gas, alternatore e trasformatore;
    e) centrale turbogas: complesso di una o piu' sezioni turbogas;
    f) modifica del progetto di massima autorizzato con il decreto di
cui all'art. 11 o della centrale termoelettrica esistente: variazione
consistente  in  incrementi  della  potenza  elettrica  delle sezioni
esistenti, anche con turbogas in combinazione o meno con la  centrale
termoelettrica,  e/o  variazione  che  comporti  immissione  di nuove
sostanze  estranee  nell'ambiente   e/o   variazione   che   implichi
occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza della centrale.