ALLEGATO D
PRESTAZIONI
DI PARTICOLARE IMPEGNO PROFESSIONALE
1) Le prestazioni di particolare impegno professionale eseguibili
dai medici di medicina generale sono quelle elencate in calce al
presente allegato D, nel nomenclatore-tariffario.
2) Salvo che sia diversamente previsto dal nomenclatore-tariffario,
le prestazioni di particolare impegno professionale sono eseguite a
domicilio dell'utente o nello studio professionale del medico a
seconda delle condizioni di salute del paziente.
3) Per l'esecuzione delle prestazioni di cui al punto 1) lo studio
professionale del medico deve essere adeguatamente attrezzato; fermo
restando il potere-dovere dell'U.S.L. di esercitare i previsti
controlli sull'idoneita' dello studio professionale, il medico e'
tenuto a rilasciare apposita dichiarazione scritta indicante le
prestazioni per la effettuazione delle quali il proprio studio e'
dotato delle corrispondenti necessarie attrezzature.
4) Ai fini del pagamento dei compensi per le prestazioni di
particolare impegno professionale il medico e' tenuto ad inviare
entro il giorno 15 di ciascun mese il riepilogo delle prestazioni
eseguite nel corso del mese precedente. Per ciascuna prestazione, la
distinta deve indicare nome, cognome, indirizzo e numero del libretto
di iscrizione dell'assistito. Se la prestazione e' eseguita previa
autorizzazione sanitaria della U.S.L., alla distinta deve essere
allegato l'originale dell'autorizzazione stessa sul quale il medico
per ogni singola prestazione eseguita, deve far apporre la firma
dell'assistito che ne ha beneficiato o, in caso di impedimento, di
chi ha assistito all'avvenuta prestaziome.
Il mancato invio della distinta riepilogativa delle prestazioni
entro il termine stabilito priva l'Ente erogatore della possibilita'
di esercitare tempestivamente i propri poteri di controllo.
Qualora il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore, il caso
sara' esaminato ai fini del pagamento tra l'Ente erogatore e il
sanitario interessato.
Le parti si impegnano a riesaminare le clausole di cui al presente
punto 4), comma primo, in relazione ai contenuti del provvedimento
che sara' emanato dal Ministro della Sanita' ai sensi del decreto
ministeriale 11 luglio 1988, n. 350, art. 1, comma 5.
5) Al medico spettano i compensi omnicomprensivi indicati nel
nomenclatore tariffario. Fermo il divieto di cui all'art. 31 nessun
onere a qualsiasi titolo puo' far carico all'assistito.
I compensi per le prestazioni di particolare impegno professiona le
sono corrisposti entro il secondo mese successivo a quello dell'invio
della distinta di cui al punto 4).
6) Gli emolumenti riferiti alle prestazioni di particolare impegno
professionale non possono superare mensilmente il 25 per cento dei
compensi corrisposti nello stesso mese al medico a titolo di onorario
professionale di cui alla lettera A.
7) I dati relativi all'andamento delle prestazioni di particolare
impegno professionale rientrano tra quelli da sottoporre alle
Commissioni professionali regionali di cui all'art. 40 del presente
accordo.
NOMENCLATORE TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI DI PARTICOLARE IMPEGNO
PROFESSIONALE.
A) Prestazioni eseguibili senza autorizzazione.
1) Incisione di ascesso profondo, di flemmone, favo o
mastite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2) Sutura di ferita superficiale . . . . . . . . . . . . . . . .
3) Rimozione di punti di sutura e medicazione . . . . . . . . .
4) Cateterismo uretrale nell'uomo . . . . . . . . . . . . . . .
5) Cateterismo uretrale nella donna . . . . . . . . . . . . . .
6) Tamponamento nasale anteriore . . . . . . . . . . . . . . . .
7) Fleboclisi (unica - eseguibile in caso di intervento di
urgenza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8) Lavanda gastrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9) Prima medicazione (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10) Successive medicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11) Iniezione di gammaglobulina o vaccinazione
antitetanica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12) Trattamento provvisorio con stecca di Thomas di fratture di
grandi segmenti ossei e di fratture multiple di piccoli segmenti (il
materiale usato viene rimborsato a parte dalla U.S.L. mediante
presentazione di nota spese)
13) Toracentesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14) Iniezione sottocutanea desensibilizzante (**) . . . . . . . .
15) Riduzione di lussazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16) Prelievo vaginale per esame oncocitologico . . . . . . . . .
17) Prelievo vaginale per studio ormonale
(tre prelievi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18) Tampone faringeo, prelievo per esame batteriologico
(solo su pazienti non ambulabili) . . . . . . . . . . . . . .
B) Prestazioni eseguibili con autorizzazione sanitaria.
1) Ciclo di fleboclisi, (per ogni fleboclisi) . . . . . . . . .
2) Ciclo curativo di iniezioni endovenose
(per ogni iniezione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3) Ciclo aereosol o inalazioni caldo-umide nello studio
professionale del medico (per prestazione singola) (***) . .
4) Vaccinazioni non obbligatorie (****) . . . . . . . . . . . .
Per le tariffe delle prestazioni di cui al presente allegato si fa
riferimento ai vigenti nomenclatori tariffari annessi agli accordi
nazionali per il convenzionamento esterno resi esecutivi con decreti
del Presidente della Repubblica n. 119 e n. 120/1988 e successive
modifiche ed integrazioni, fatta eccezione per le voci indicate ai
numeri 3, 7, 8, 9, 10, 11, 14 e 15 dell'allegato D parte A e 1, 2 e 4
del medesimo allegato parte B che a titolo provvisorio rimangono in
vigore nella misura indicata nell'allegato F del decreto del
Presidente della Repubblica n. 289/1987 sino all'esecutivita' dei
nuovi accordi per il convenzionamento specialistico esterno.
Le parti firmatarie si impegnano, al compimento del sesto mese
successivo all'esecutivita' del presente accordo, a verificare
l'andamento degli oneri conseguenti alle prestazioni in oggetto e
qualora si riscontrino oneri aggiuntivi senza corrispondenti
diminuzioni di spese per il medesimo titolo in altri settori si
impegnano altresi' ad un protocollo integrativo di revisione
dell'istituto in oggetto.
(*) Per prima medicazione va intesa quella eseguita su
ferita non precedentemente medicata.
(**) Praticabile solo negli studi dotati di frigorifero.
(***) Per l'esecuzione di tale prestazione lo studio del
medico deve essere dotato di idonei impianti fissi.
(****) Eseguibili con autorizzazione complessiva
nell'ambito di programmi di vaccinazioni disposti in sede
regionale o di unita' sanitaria locale. Per la
conservazione del vaccino che e' fornito dall'U.S.L., lo
studio del medico deve essere dotato di idoneo frigorifero.
Sui risultati della propria collaborazione alla campagna di
vaccinazione il medico invia apposita relazione alla U.S.L.
I compensi relativi alle vaccinazioni non obbligatorie non
rientrano nel calcolo di cui al comma 6 del presente
allegato.
Nota all'allegato D:
- Per il D.M. n. 350/1988 vedi nota all'art. 23, comma
5.
- Il D.P.R. n. 119/1988 reca: "Accordo colletivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con professionisti
convenzionati con il Servizio sanitario nazionale per
l'erogazione di prestazioni specialistiche sanitarie nei
loro studi privati ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833
del 23 agosto 1978".
- Il D.P.R. n. 120/1988 reca: "Accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali in
materia di prestazioni di diagnostica strumentale e di
laboratorio compresa la diagnostica radioimmunologica, la
medicina nucleare e di fisiokinesiterapia, nonche' ogni
altra prestazione specialistica effettuata in regime di
autorizzazione sanitaria, ai sensi dell'art. 48 della legge
n. 833 del 23 dicembre 1978".