(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-Allegato D)
                             ALLEGATO D 
                             PRESTAZIONI 
                 DI PARTICOLARE IMPEGNO PROFESSIONALE 
  1) Le prestazioni di particolare impegno  professionale  eseguibili
dai medici di medicina generale sono  quelle  elencate  in  calce  al
presente allegato D, nel nomenclatore-tariffario. 
  2) Salvo che sia diversamente previsto dal nomenclatore-tariffario,
le prestazioni di particolare impegno professionale sono  eseguite  a
domicilio dell'utente o  nello  studio  professionale  del  medico  a
seconda delle condizioni di salute del paziente. 
  3) Per l'esecuzione delle prestazioni di cui al punto 1) lo  studio
professionale del medico deve essere adeguatamente attrezzato;  fermo
restando  il  potere-dovere  dell'U.S.L.  di  esercitare  i  previsti
controlli sull'idoneita' dello studio  professionale,  il  medico  e'
tenuto a  rilasciare  apposita  dichiarazione  scritta  indicante  le
prestazioni per la effettuazione delle quali  il  proprio  studio  e'
dotato delle corrispondenti necessarie attrezzature. 
  4) Ai fini  del  pagamento  dei  compensi  per  le  prestazioni  di
particolare impegno professionale il  medico  e'  tenuto  ad  inviare
entro il giorno 15 di ciascun mese  il  riepilogo  delle  prestazioni
eseguite nel corso del mese precedente. Per ciascuna prestazione,  la
distinta deve indicare nome, cognome, indirizzo e numero del libretto
di iscrizione dell'assistito. Se la prestazione  e'  eseguita  previa
autorizzazione sanitaria della  U.S.L.,  alla  distinta  deve  essere
allegato l'originale dell'autorizzazione stessa sul quale  il  medico
per ogni singola prestazione eseguita,  deve  far  apporre  la  firma
dell'assistito che ne ha beneficiato o, in caso  di  impedimento,  di
chi ha assistito all'avvenuta prestaziome. 
  Il mancato invio della  distinta  riepilogativa  delle  prestazioni
entro il termine stabilito priva l'Ente erogatore della  possibilita'
di esercitare tempestivamente i propri poteri di controllo. 
  Qualora il ritardo sia dovuto a causa di forza  maggiore,  il  caso
sara' esaminato ai fini del  pagamento  tra  l'Ente  erogatore  e  il
sanitario interessato. 
  Le parti si impegnano a riesaminare le clausole di cui al  presente
punto 4), comma primo, in relazione ai  contenuti  del  provvedimento
che sara' emanato dal Ministro della Sanita'  ai  sensi  del  decreto
ministeriale 11 luglio 1988, n. 350, art. 1, comma 5. 
  5) Al medico  spettano  i  compensi  omnicomprensivi  indicati  nel
nomenclatore tariffario. Fermo il divieto di cui all'art.  31  nessun
onere a qualsiasi titolo puo' far carico all'assistito. 
  I compensi per le prestazioni di particolare impegno professiona le
sono corrisposti entro il secondo mese successivo a quello dell'invio
della distinta di cui al punto 4). 
  6) Gli emolumenti riferiti alle prestazioni di particolare  impegno
professionale non possono superare mensilmente il 25  per  cento  dei
compensi corrisposti nello stesso mese al medico a titolo di onorario
professionale di cui alla lettera A. 
  7) I dati relativi all'andamento delle prestazioni  di  particolare
impegno  professionale  rientrano  tra  quelli  da  sottoporre   alle
Commissioni professionali regionali di cui all'art. 40  del  presente
accordo. 
NOMENCLATORE TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI DI PARTICOLARE IMPEGNO 
   PROFESSIONALE. 
  A) Prestazioni eseguibili senza autorizzazione. 
     1) Incisione di ascesso profondo, di flemmone, favo o 
 mastite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
   2) Sutura di ferita superficiale . . . . . . . . . . . . . . . . 
   3) Rimozione di punti di sutura e medicazione . . . . . . . . . 
   4) Cateterismo uretrale nell'uomo . . . . . . . . . . . . . . . 
   5) Cateterismo uretrale nella donna . . . . . . . . . . . . . . 
   6) Tamponamento nasale anteriore . . . . . . . . . . . . . . . . 
    7) Fleboclisi (unica - eseguibile in caso di intervento di 
       urgenza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
   8) Lavanda gastrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
   9) Prima medicazione (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  10) Successive medicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  11) Iniezione di gammaglobulina o vaccinazione 
      antitetanica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  12) Trattamento provvisorio con stecca di  Thomas  di  fratture  di
grandi segmenti ossei e di fratture multiple di piccoli segmenti  (il
materiale usato  viene  rimborsato  a  parte  dalla  U.S.L.  mediante
presentazione di nota spese) 
  13) Toracentesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  14) Iniezione sottocutanea desensibilizzante (**) . . . . . . . . 
  15) Riduzione di lussazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  16) Prelievo vaginale per esame oncocitologico . . . . . . . . . 
  17) Prelievo vaginale per studio ormonale 
     (tre prelievi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  18) Tampone faringeo, prelievo per esame batteriologico 
      (solo su pazienti non ambulabili) . . . . . . . . . . . . . . 
B) Prestazioni eseguibili con autorizzazione sanitaria. 
   1) Ciclo di fleboclisi, (per ogni fleboclisi) . . . . . . . . . 
   2) Ciclo curativo di iniezioni endovenose 
      (per ogni iniezione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
   3) Ciclo aereosol o inalazioni caldo-umide nello studio 
      professionale del medico (per prestazione singola) (***) . . 
   4) Vaccinazioni non obbligatorie (****) . . . . . . . . . . . . 
 Per le tariffe delle prestazioni di cui al presente allegato  si  fa
riferimento ai vigenti nomenclatori tariffari  annessi  agli  accordi
nazionali per il convenzionamento esterno resi esecutivi con  decreti
del Presidente della Repubblica n. 119 e  n.  120/1988  e  successive
modifiche ed integrazioni, fatta eccezione per le  voci  indicate  ai
numeri 3, 7, 8, 9, 10, 11, 14 e 15 dell'allegato D parte A e 1, 2 e 4
del medesimo allegato parte B che a titolo provvisorio  rimangono  in
vigore  nella  misura  indicata  nell'allegato  F  del  decreto   del
Presidente della Repubblica n.  289/1987  sino  all'esecutivita'  dei
nuovi accordi per il convenzionamento specialistico esterno. 
  Le parti firmatarie si impegnano,  al  compimento  del  sesto  mese
successivo  all'esecutivita'  del  presente  accordo,  a   verificare
l'andamento degli oneri conseguenti alle  prestazioni  in  oggetto  e
qualora  si  riscontrino  oneri   aggiuntivi   senza   corrispondenti
diminuzioni di spese per il  medesimo  titolo  in  altri  settori  si
impegnano  altresi'  ad  un  protocollo  integrativo   di   revisione
dell'istituto in oggetto. 
               (*) Per prima medicazione va intesa quella eseguita su 
          ferita non precedentemente medicata. 
             (**) Praticabile solo negli studi dotati di frigorifero. 
             (***) Per l'esecuzione di tale prestazione lo studio del 
          medico deve essere dotato di idonei impianti fissi. 
                     (****) Eseguibili con autorizzazione complessiva 
            nell'ambito di programmi di vaccinazioni disposti in sede 
                       regionale o di unita' sanitaria locale. Per la 
             conservazione del vaccino che e' fornito dall'U.S.L., lo 
          studio del medico deve essere dotato di idoneo frigorifero. 
          Sui risultati della propria collaborazione alla campagna di 
          vaccinazione il medico invia apposita relazione alla U.S.L. 
           I compensi relativi alle vaccinazioni non obbligatorie non 
                 rientrano nel calcolo di cui al comma 6 del presente 
          allegato. 
 
          Nota all'allegato D:
             -  Per  il D.M. n. 350/1988 vedi nota all'art. 23, comma
          5.
             -   Il  D.P.R.  n.  119/1988  reca:  "Accordo  colletivo
          nazionale per la disciplina dei rapporti con professionisti
          convenzionati  con  il  Servizio  sanitario  nazionale  per
          l'erogazione di prestazioni  specialistiche  sanitarie  nei
          loro studi privati ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833
          del 23 agosto 1978".
             -  Il  D.P.R.  n.  120/1988  reca:  "Accordo  collettivo
          nazionale per la disciplina dei rapporti  convenzionali  in
          materia  di  prestazioni  di  diagnostica  strumentale e di
          laboratorio compresa la diagnostica  radioimmunologica,  la
          medicina  nucleare  e  di  fisiokinesiterapia, nonche' ogni
          altra prestazione specialistica  effettuata  in  regime  di
          autorizzazione sanitaria, ai sensi dell'art. 48 della legge
          n. 833 del 23 dicembre 1978".