(all. 5 - art. 1)
                                                           ALLEGATO V
                  COMPITI DEI GESTORI DELL'IMPIANTO
   Per  l'effettuazione  dei  controlli  e  delle  misure sulle acque
destinate al consumo umano i tecnici delle unita' sanitarie locali  e
dei  presidi e servizi multizonali di prevenzione devono avere libero
accesso  agli  impianti.  Detto  personale,   inoltre,   deve   poter
effettuare tutti i controlli richiesti, nonche' consultare registri e
raccogliere tutte le necessarie informazioni.
   I  proprietari  nonche'  gli addetti agli impianti devono rendersi
disponibili  a  fornire  ogni  notizia  e  a   portare   la   propria
collaborazione,  fermo  restando  a loro carico l'obbligo, qualora si
verifichino cambiamenti nelle opere acquedottistiche,  con  possibili
influenze  sulle attivita' di controllo della qualita' dell'acqua, di
darne immediata comunicazione ai servizi  competenti  della  regione,
del  comune,  delle unita' sanitarie locali e del presidio e servizio
multizonale di prevenzione.
   In particolare, i gestori di impianti di acquedotto  devono  porre
ogni  attenzione  e  cautela  nel  programmare ed effettuare opere di
manutenzione ordinaria e straordinaria incidenti sulla  conservazione
delle buone attitudini impiantistiche con riguardo specialmente a:
    pulizia e disinfezione dei serbatoi di raccolta, di compenso e di
distribuzione,   secondo  frequenze  che  il  gestore  stabilisce  in
funzione delle caratteristiche  dell'acqua  e  dell'impianto  nonche'
della situazione dei luoghi;
    ispezione  delle  reti  di distribuzione, con adeguate tecnologie
non distruttive, e loro conseguente  riparazione,  secondo  frequenze
che   il   gestore   stabilisce  in  funzione  delle  caratteristiche
dell'acqua e dell'impianto,  della  pressione  di  esercizio  nonche'
della situazione dei luoghi;
    esecuzione  tempestiva  delle  operazioni  di  manutenzione degli
impianti di trattamento e di disinfezione.
   Delle   predette   operazioni   di   manutenzione   ordinaria    e
straordinaria   e'   tenuta   registrazione  scritta  a  disposizione
dell'autorita' sanitaria ed analogo obbligo  vale  per  l'annotazione
delle  risultanze  dei  controlli  sui  servizi  essenziali del ciclo
dell'acqua (ivi comprendendo le analisi  di  routine  effettuate,  le
modalita'  dell'eventuale  trattamento  dell'acqua,  ecc.), che vanno
almeno mensilmente comunicate, anche in forma  sintetica,  all'unita'
sanitaria locale.