ALLEGATO V
COMPITI DEI GESTORI DELL'IMPIANTO
Per l'effettuazione dei controlli e delle misure sulle acque
destinate al consumo umano i tecnici delle unita' sanitarie locali e
dei presidi e servizi multizonali di prevenzione devono avere libero
accesso agli impianti. Detto personale, inoltre, deve poter
effettuare tutti i controlli richiesti, nonche' consultare registri e
raccogliere tutte le necessarie informazioni.
I proprietari nonche' gli addetti agli impianti devono rendersi
disponibili a fornire ogni notizia e a portare la propria
collaborazione, fermo restando a loro carico l'obbligo, qualora si
verifichino cambiamenti nelle opere acquedottistiche, con possibili
influenze sulle attivita' di controllo della qualita' dell'acqua, di
darne immediata comunicazione ai servizi competenti della regione,
del comune, delle unita' sanitarie locali e del presidio e servizio
multizonale di prevenzione.
In particolare, i gestori di impianti di acquedotto devono porre
ogni attenzione e cautela nel programmare ed effettuare opere di
manutenzione ordinaria e straordinaria incidenti sulla conservazione
delle buone attitudini impiantistiche con riguardo specialmente a:
pulizia e disinfezione dei serbatoi di raccolta, di compenso e di
distribuzione, secondo frequenze che il gestore stabilisce in
funzione delle caratteristiche dell'acqua e dell'impianto nonche'
della situazione dei luoghi;
ispezione delle reti di distribuzione, con adeguate tecnologie
non distruttive, e loro conseguente riparazione, secondo frequenze
che il gestore stabilisce in funzione delle caratteristiche
dell'acqua e dell'impianto, della pressione di esercizio nonche'
della situazione dei luoghi;
esecuzione tempestiva delle operazioni di manutenzione degli
impianti di trattamento e di disinfezione.
Delle predette operazioni di manutenzione ordinaria e
straordinaria e' tenuta registrazione scritta a disposizione
dell'autorita' sanitaria ed analogo obbligo vale per l'annotazione
delle risultanze dei controlli sui servizi essenziali del ciclo
dell'acqua (ivi comprendendo le analisi di routine effettuate, le
modalita' dell'eventuale trattamento dell'acqua, ecc.), che vanno
almeno mensilmente comunicate, anche in forma sintetica, all'unita'
sanitaria locale.