Art. 5. Le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se solo in parte compresi nella zona delimitata. Nella vinificazione sono ammesse tutte le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65% per la produzione del tipo rosso e al 70% per la produzione del tipo bianco. Qualora la resa superi tali limiti l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata. E' consentito produrre vino "novello", sia bianco che rosso, nel rispetto della specifica normativa.