(all. 5 - art. 1)
                               Art. 5.
   Le  operazioni  di   vinificazione   debbono   essere   effettuate
all'interno  della  zona di produzione delimitata nel precedente art.
3.  Tuttavia,  tenuto  conto  delle   situazioni   tradizionali,   e'
consentito   che   tali   operazioni   siano  effettuate  nell'intero
territorio dei comuni anche se solo  in  parte  compresi  nella  zona
delimitata.
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  tutte  le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte  a  conferire  ai  vini  le  peculiari
caratteristiche.
   La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%
per  la produzione del tipo rosso e al 70% per la produzione del tipo
bianco. Qualora la resa superi  tali  limiti  l'eccedenza  non  avra'
diritto alla denominazione di origine controllata.
   E'  consentito  produrre vino "novello", sia bianco che rosso, nel
rispetto della specifica normativa.