Art. 5. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio dei vini "Cannonau di Sardegna" debbono avvenire nel territorio di cui all'art. 3. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio del "Cannonau di Sardegna" designato con una delle sottodenominazioni previste nel presente disciplinare "Oliena o Nepente di Oliena", "Capo Ferrato" e "Jerzu" debbono essere effettuate nell'ambito delle rispettive zone di produzione delle uve di cui al precedente art. 3. Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. E' vietato aumentare la gradazione alcolica complessiva del prodotto mediante concentrazione del mosto o del vino base o impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione. E' consentito un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su stuoia. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% in prodotto finito. Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato l'eccedenza non avra' diritto alla D.O.C. I vini "Cannonau di Sardegna" non possono essere immessi al consumo prima del 1 aprile dell'anno successivo alla vendemmia. Il vino "Cannonau di Sardegna" rosso "riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni, a partire dal primo dicembre dell'anno di raccolta, di cui almeno sei mesi in botti di rovere o di castagno.