(Allegato 5 Procedura di accreditamento dei laboratori prova-art. 1)
                             ALLEGATO 5 
                                                    (art. 6, comma 2) 
                     PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO 
                       DEI LABORATORI DI PROVA 
                               Art. 1. 
                         Condizioni generali 
   1. I  laboratori  di  prova  non  possono  dipendere  direttamente
dall'organizzazione  del  costruttore,  devono   essere   liberi   da
influenze esterne, possedere un'adeguata capacita' per quanto attiene
alla competenza ed alle attrezzature ed essere forniti  di  tutte  le
apparecchiature per l'esecuzione delle prove. 
   2.  Il  rilascio  del  certificato  di   accreditamento   da'   al
laboratorio,  accreditato   secondo   la   presente   procedura,   la
possibilita' di eseguire prove  i  cui  risultati  sono  riconosciuti
nell'ambito della Comunita' europea. 
   3. L'istruttoria relativa all'accreditamento dei laboratori  viene
svolta con l'impegno di riservatezza verso terzi.