Art. 3. Istruttoria della domanda 1. Ricevuta la domanda, registrata su un apposito repertorio in ordine cronologico, l'Ispettorato provvede entro trenta giorni all'esame della documentazione presentata verificando l'esistenza dei requisiti generali prescritti. 2. In caso di esito positivo l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni formalizza con il laboratorio richiedente l'impegno del pagamento delle spese relativo al rilascio dell'accreditamento. L'esito negativo della domanda e' comunicato al richiedente con le relative motivazioni. 3. L'Ispettorato conferisce l'incarico di esaminare il manuale della qualita' e di effettuare le visite tecniche entro sessanta giorni a valutatori scelti tra quelli designati e registrati in un apposito albo tenuto presso l'Ispettorato stesso. 4. Se l'esame del manuale della qualita' ha esito negativo i valutatori, sulla base delle risultanze emerse, provvedono ad inoltrare all'Ispettorato il rapporto di esame per la sospensione dell'istruttoria di accreditamento. 5. L'Ispettorato comunica tale risultato al laboratorio fissando modalita' e termini per l'eventuale perfezionamento del manuale stesso. 6. Se l'esame del manuale della qualita' ha esito positivo l'Ispettorato provvede ad organizzare le visite tecniche presso la sede del laboratorio. I valutatori, sulla base delle risultanze emerse, provvedono ad inoltrare all'Ispettorato il rapporto con le proprie valutazioni e raccomandazioni. 7. Detto rapporto e' sottoposto all'esame dell'Ispettorato che lo inoltra alla Commissione consultiva di cui all'art. 6 del presente decreto legislativo per il prescritto parere. 8. L'accreditamento ha la durata di tre anni, rinnovabile secondo la procedura di mantenimento di cui all'art. 5.