(Allegato 5 Procedura di accreditamento dei laboratori prova-art. 3)
                               Art. 3. 
                      Istruttoria della domanda 
   1. Ricevuta la domanda, registrata su un  apposito  repertorio  in
ordine  cronologico,  l'Ispettorato  provvede  entro  trenta   giorni
all'esame della documentazione presentata verificando l'esistenza dei
requisiti generali prescritti. 
   2.  In  caso  di  esito  positivo  l'Ispettorato  generale   delle
telecomunicazioni formalizza con il laboratorio richiedente l'impegno
del pagamento delle spese relativo al  rilascio  dell'accreditamento.
L'esito negativo della domanda e' comunicato al  richiedente  con  le
relative motivazioni. 
   3. L'Ispettorato conferisce l'incarico  di  esaminare  il  manuale
della qualita' e di effettuare  le  visite  tecniche  entro  sessanta
giorni a valutatori scelti tra quelli designati e  registrati  in  un
apposito albo tenuto presso l'Ispettorato stesso. 
   4. Se l'esame del manuale  della  qualita'  ha  esito  negativo  i
valutatori,  sulla  base  delle  risultanze  emerse,  provvedono   ad
inoltrare all'Ispettorato il rapporto di  esame  per  la  sospensione
dell'istruttoria di accreditamento. 
   5. L'Ispettorato comunica tale risultato al  laboratorio  fissando
modalita' e  termini  per  l'eventuale  perfezionamento  del  manuale
stesso. 
   6. Se  l'esame  del  manuale  della  qualita'  ha  esito  positivo
l'Ispettorato provvede ad organizzare le visite  tecniche  presso  la
sede del laboratorio.  I  valutatori,  sulla  base  delle  risultanze
emerse, provvedono ad inoltrare all'Ispettorato il  rapporto  con  le
proprie valutazioni e raccomandazioni. 
   7. Detto rapporto e' sottoposto all'esame dell'Ispettorato che  lo
inoltra alla Commissione consultiva di cui all'art.  6  del  presente
decreto legislativo per il prescritto parere. 
   8. L'accreditamento ha la durata di tre anni, rinnovabile  secondo
la procedura di mantenimento di cui all'art. 5.