PROTOCOLLO SUL DIVIETO O LA LIMITAZIONE DELL'IMPIEGO DELLE ARMI
INCENDIARIE
(PROTOCOLLO III)
Articolo primo
Definizioni
Ai fini del presente Protocollo:
1. Per "arma incendiaria" si intende ogni arma o munizione
essenzialmente progettata per appiccare il fuoco ad oggetti o per
infliggere scottature a persone con l'azione delle fiamme, del
calore o di una combinazione di fiamme e di calore, sprigionate
da una reazione chimica di sostanza lanciata sul bersaglio.
a) le armi incendiarie possono avere la forma, ad esempio di lancia-
fiamme, di mine sotterranee camuffate, di obici, di razzi, di
granate, di mine, di bombe e di altri contenitori di sostanze
incendiarie;
b) le armi incendiarie non includono:
i) le munizioni che possono avere effetti incendiari casuali, ad
esempio le munizioni illiminanti, traccianti, fumogene o i
sistemi di segnalamento;
ii) le munizioni concepite per combinare effetti di penetrazione, di
soffio o di frammentazione con effetto incendiario ad esempio i
proiettili perforanti, le granate a frammentazione, le bombe
esplosive e munizioni similari ad effetti combinati nelle quali
l'effetto incendiario non mira espressamente ad infliggere
scottature a persone, ma e' inteso per essere utilizzato contro
obiettivi militari, ad esempio veicoli blindati, aeronavi ed
installazioni o mezzi di supporto logistico.
2. Per "concentrazione di civili" si intende una concentrazione di
civili sia permanente sia temporanea, cosi' come ve ne sono nelle
zone abitate delle citta' o dei borghi o nei villaggi abitati, o
come quelle costituite dai campi e dalle colonne di rifugiati o
di evacuati o da gruppi di nomadi.
3. Per "obiettivo militare" s'intende, quando si tratta di beni che
sono presi di mira, ogni bene che per via della sua natura, della
sua ubicazione, della sua destinazione o utilizzazione, fornisce
un contributo effettivo all'azione militare e la cui distruzione
totale o parziale, cattura o neutralizzazione offre nella
circostanza contingente un vantaggio militare preciso.
4. Per "beni a carattere civile" tutti i beni che non sono obiettivi
militari ai sensi del paragrafo 3.
5. Per "precauzioni possibili" si intendono tutte le precauzioni che
sono fattibili o che e' possibile adottare a livello pratico tenendo
conto delle circostanze contingenti in particolare sulla base di
considerazioni di ordine umanitario e di ordine militare.