(Protocollo III - art. 2)
                             Articolo 2 
          Protezione dei civili e di beni di natura civile 
1. E' vietato, in ogni circostanza, fare della popolazione civile  in
    quanto tale, dei civili isolati  o  di  beni  di  natura  civile,
    l'oggetto di un attacco per mezzo di armi incendiarie. 
2. E' vietato, in ogni circostanza, fare  di  un  obiettivo  militare
    situato all'interno di una concentrazione di civili, l'oggetto di
    un attacco per mezzo di armi incendiarie lanciate via aeronave. 
3. E'  inoltre  vietato  fare  di  un  obiettivo   militare   situato
    all'interno di una concentrazione  di  civili,  l'oggetto  di  un
    attacco per mezzo di  armi  incendiarie  lanciate  per  mezzo  di
    aeronave, salvo quando tale  obiettivo  militare  e'  chiaramente
    separato  dalla  concentrazione  di  civili  e  quando  tutte  le
    precauzioni  possibili  sono  state  adottate  per  limitare  gli
    effetti  incendiari  all'obiettivo  militare  e  per  evitare,  o
    comunque minimizzare, perdite accidentali  di  vite  umane  nella
    popolazione civile,  ferite  che  potrebbero  essere  causate  ai
    civili e danni causati a beni di natura civile. 
4. E' vietato sottoporre le foreste ed  altri  tipi  di  rivestimenti
    vegetali ad attacchi per  mezzo  di  armi  incendiarie  salvo  se
    questi elementi naturali sono utilizzati per coprire, dissimulare
    o  camuffare   combattenti   o   altri   bersagli   militari,   o
    costituiscono essi-stessi obiettivi militari.