Articolo 2
Protezione dei civili e di beni di natura civile
1. E' vietato, in ogni circostanza, fare della popolazione civile in
quanto tale, dei civili isolati o di beni di natura civile,
l'oggetto di un attacco per mezzo di armi incendiarie.
2. E' vietato, in ogni circostanza, fare di un obiettivo militare
situato all'interno di una concentrazione di civili, l'oggetto di
un attacco per mezzo di armi incendiarie lanciate via aeronave.
3. E' inoltre vietato fare di un obiettivo militare situato
all'interno di una concentrazione di civili, l'oggetto di un
attacco per mezzo di armi incendiarie lanciate per mezzo di
aeronave, salvo quando tale obiettivo militare e' chiaramente
separato dalla concentrazione di civili e quando tutte le
precauzioni possibili sono state adottate per limitare gli
effetti incendiari all'obiettivo militare e per evitare, o
comunque minimizzare, perdite accidentali di vite umane nella
popolazione civile, ferite che potrebbero essere causate ai
civili e danni causati a beni di natura civile.
4. E' vietato sottoporre le foreste ed altri tipi di rivestimenti
vegetali ad attacchi per mezzo di armi incendiarie salvo se
questi elementi naturali sono utilizzati per coprire, dissimulare
o camuffare combattenti o altri bersagli militari, o
costituiscono essi-stessi obiettivi militari.