(all. 5 - art. 1)
   Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica
    "Colline Pescaresi" e del relativo disciplinare di produzione
 
                               Art. 1.
 
   La indicazione geografica tipica "Colline Pescaresi", accompagnata
o  meno  dalle  specificazioni  previste dal presente disciplinare di
produzione, e' riservata ai mosti  e  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
 
                               Art. 2.
 
   La  indicazione geografica tipica "Colline Pescaresi" e' riservata
ai seguenti vini:
    bianchi, anche nelle tipologie frizzante, e passito;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
    rosati, anche nelle tipologie frizzante e novello.
   I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Colline  Pescaresi"
bianchi,  rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da
vigneti composti,  nell'ambito  aziendale,  da  uno  o  piu'  vitigni
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pescara.
   La  indicazione  geografica  tipica  "Colline  Pescaresi",  con la
specificazione di uno  dei  seguenti  vitigni:  Pinot  bianco,  Pinot
grigio,  Chardonnay,  Bombino  b.,  Cococciola,  Malvasia, Montonico,
Pecorino, Riesling  italico,  Riesling  renano,  Moscato  b.,  Tocai,
Traminer aromatico, Mostosa, Biancame, Sylvaner verde e' riservata ai
vini  ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
   Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione  dei
mosti  e  vini  sopra  indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia
di Pescara fino ad un massimo del 15%.
   La indicazione  geografica  tipica  "Colline  Pescaresi",  con  la
specificazione  di  uno  dei  seguenti  vitigni:  Aglianico, Barbera,
Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo,  Dolcetto,  Maiolica,
Malbech, Merlot, Pinot nero, Sangiovese e' riservata ai vini ottenuti
da  uve  a  bacca  rossa provenienti da vigneti composti, nell'ambito
aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
   Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione  dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia
Pescara fino ad un massimo del 15%.
 
                               Art. 3.
 
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini  designati  con  la  indicazione  geografica   tipica   "Colline
Pescaresi"   comprende   le  aree  collinari  dell'intero  territorio
amministrativo della provincia di Pescara, nella regione Abruzzo.
 
                               Art. 4.
 
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione   dei   vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere  quelle
tradizionali della zona.
   La produzione massima di uva per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini  ad  indicazione  geografica  tipica "Colline Pescaresi" bianco,
rosso e rosato a tonnellate 20, per i vini ad indicazione  geografica
tipica  "Colline  Pescaresi",  con  la  specificazione del vitigno, a
tonnellate 18.
   Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini   ad   indicazione
geografica  tipica  "Colline Pescaresi", devono assicurare ai vini un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
    9,5% per i bianchi;
    10% per i rossi;
    10% per i rosati.
   Nel caso  di  annate  particolarmente  sfavorevoli,  detti  valori
possono essere ridotti dello 0,5% vol.
 
                               Art. 5.
 
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La resa massima dell'uva in vino finito, pronto  per  il  consumo,
non  deve  essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e al 50%
per la tipologia passito.
 
                               Art. 6.
 
   I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Colline  Pescaresi"
all'atto  dell'immissione  al  consumo devono avere i seguenti titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
    "Colline Pescaresi"  bianco:  10%,  con  riferimento  al  vitigno
10,5%;
    "Colline Pescaresi" rosso: 10,5%, con riferimento al vitigno 11%;
    "Colline  Pescaresi"  rosato:  10,5%,  con riferimento al vitigno
11%;
    "Colline Pescaresi" novello: 11%;
    "Colline Pescaresi" passito: secondo la vigente normativa.
 
                               Art. 7.
 
   Alla indicazione geografica tipica "Colline Pescaresi" e'  vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente  disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno
il consumatore.
   Ai  sensi  dell'art.  7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, l'indicazione geografica tipica "Colline Pescaresi" puo'  essere
utilizzata  come  ricaduta  per  i  vini  ottenuti da uve prodotte da
vigneti,  coltivati  nell'ambito  del   territorio   delimitato   nel
precedente  art.  3,  ed  iscritti  negli albi dei vigneti dei vini a
denominazione di origine, a condizione che i  vini  per  i  quali  si
intende  utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.