ANNESSO E DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "TOSCANO" O "TOSCANA" Art. 4. (Omissis). La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica "Toscano" o "Toscana", accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 16,5 per le tipologie rosso, rosato, frizzante e novello; a tonnellate 17,5 per la tipologia bianco. (Omissis).