(all. 5 - art. 1)
                                                            ANNESSO E
                     DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
              DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
                        "TOSCANO" O "TOSCANA"
                               Art. 4.
   (Omissis).
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito  aziendale,  per  i  vini  ad  indicazione
geografica  tipica  "Toscano"  o  "Toscana",  accompagnati o meno dal
riferimento  al  nome  del  vitigno,  non   deve   essere   superiore
rispettivamente  a  tonnellate  16,5  per le tipologie rosso, rosato,
frizzante e novello; a tonnellate 17,5 per la tipologia bianco.
   (Omissis).