(Allegato V)
                             ALLEGATO V 
                          (previsto dall'art. 9, comma 1, lettera b)) 
 
             PROCEDURA PER LA PULIZIA E LA DISINFEZIONE 
                        DELLE AZIENDE INFETTE 
 
I. PULIZIA E DISINFEZIONE PRELIMINARI. 
    a) Non appena le carcasse dei suini sono  state  rimosse,  quelle
parti dei locali di scabulazione dei suini e qualsiasi parte di altri
edifici,  cortili,  ecc.,  contaminati   durante   l'abbattimento   o
l'ispezione post mortem  devono  essere  irrorati  con  disinfettanti
riconosciuti conformemente all'articolo 10. 
    b) Qualsiasi  tessuto  o  traccia  di  sangue  occasionati  dalla
macellazione o dall'ispezione post  mortem  o  ancora  contaminazioni
evidenti di edifici, cortili,  utensili,  ecc.,  vanno  accuratamente
raccolti ed eliminati con le carcasse. 
    c) Il disinfettante utilizzato deve rimanere sulla superficie per
almeno 24 ore. 
II. PULIZIA E DISINFEZIONE FINALI. 
    a) Il grasso e il sudiciume devono essere eliminati da  tutte  le
superfici  con   l'applicazione   di   un   prodotto   sgrassante   e
successivamente lavate con acqua fredda. 
    b) Una volta lavate con acqua fredda come indicato  alla  lettera
a), le superfici di cui sopra devono essere irrorate di nuovo con  un
disinfettante. 
    c) Dopo 7 giorni i locali devono essere trattati con un  prodotto
sgrassante,  sciacquati   con   acqua   fredda,   irrorati   con   un
disinfettante e nuovamente sciacquati con acqua fredda. 
    d) Il concime e le lettiere utilizzate  devono  essere  bruciati,
irrorati con disinfettante e  lasciati  in  tali  condizioni  per  42
giorni. Il liquame deve di norma essere immagazzinato per  42  giorni
dopo l'ultima aggiunta di  materiale  infetto.  Questo  periodo  puo'
essere prorogato  se  il  liquame  e'  stato  contaminato  in  misura
considerevole.