ALLEGATO V (previsto dall'art. 9, comma 1, lettera b)) PROCEDURA PER LA PULIZIA E LA DISINFEZIONE DELLE AZIENDE INFETTE I. PULIZIA E DISINFEZIONE PRELIMINARI. a) Non appena le carcasse dei suini sono state rimosse, quelle parti dei locali di scabulazione dei suini e qualsiasi parte di altri edifici, cortili, ecc., contaminati durante l'abbattimento o l'ispezione post mortem devono essere irrorati con disinfettanti riconosciuti conformemente all'articolo 10. b) Qualsiasi tessuto o traccia di sangue occasionati dalla macellazione o dall'ispezione post mortem o ancora contaminazioni evidenti di edifici, cortili, utensili, ecc., vanno accuratamente raccolti ed eliminati con le carcasse. c) Il disinfettante utilizzato deve rimanere sulla superficie per almeno 24 ore. II. PULIZIA E DISINFEZIONE FINALI. a) Il grasso e il sudiciume devono essere eliminati da tutte le superfici con l'applicazione di un prodotto sgrassante e successivamente lavate con acqua fredda. b) Una volta lavate con acqua fredda come indicato alla lettera a), le superfici di cui sopra devono essere irrorate di nuovo con un disinfettante. c) Dopo 7 giorni i locali devono essere trattati con un prodotto sgrassante, sciacquati con acqua fredda, irrorati con un disinfettante e nuovamente sciacquati con acqua fredda. d) Il concime e le lettiere utilizzate devono essere bruciati, irrorati con disinfettante e lasciati in tali condizioni per 42 giorni. Il liquame deve di norma essere immagazzinato per 42 giorni dopo l'ultima aggiunta di materiale infetto. Questo periodo puo' essere prorogato se il liquame e' stato contaminato in misura considerevole.