ALLEGATO V REQUISITI MINIMI DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI 1. L'organismo, il direttore e il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere ne' il progettista, il fabbricante, il fornitore o l'installatore delle caldaie e degli apparecchi che controllano, ne' il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire ne' direttamente ne' in veste di mandatari nella progettazione, fabbricazione, commercializzazione o nella manutenzione di tali caldaie e apparecchi. Cio' non esclude la possibilita' di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo. 2. L'organismo e il personale incaricato del controllo devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrita' professionale e competenza tecnica e non devono essere condizionati da pressioni ed incentivi, soprattutto di ordine finanziario, che possano influenzare il giudizio o i risultati del controllo, in particolare se provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche. 3. L'organismo deve disporre del personale e dei mezzi necessari per assolvere adeguatamente ai compiti tecnici e amministrativi connessi con l'esecuzione delle verifiche; deve altresi' avere a disposizione il materiale necessario per le verifiche straordinarie. 4. Il personale incaricato deve possedere i requisiti seguenti: - una buona formazione tecnica e professionale; - una conoscenza soddisfacente delle norme relative ai controlli da effettuare e una pratica sufficiente di tali controlli; - la competenza richiesta per redigere gli attestati, i verbali e le relazioni che costituiscono la prova materiale dei controlli effettuati. 5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato del controllo. La remunerazione di ciascun agente non deve dipendere ne' dal numero dei controlli effettuati ne' dai risultati di tali controlli. 6. L'organismo deve sottoscrivere un'assicurazione di responsabilita' civile, a meno che tale responsabilita' non sia coperta dallo Stato in base alla legislazione vigente o si tratti di un organismo pubblico 7. Il personale dell'organismo e' vincolato al segreto professionale.