(Allegato V)
                             ALLEGATO V 
             REQUISITI MINIMI DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI 
1. L'organismo, il direttore e il personale incaricato di eseguire le
   operazioni di verifica non possono essere ne' il  progettista,  il
   fabbricante, il fornitore o l'installatore delle caldaie  e  degli
   apparecchi che controllano, ne' il mandatario  di  una  di  queste
   persone. Essi non possono  intervenire  ne'  direttamente  ne'  in
   veste   di   mandatari   nella    progettazione,    fabbricazione,
   commercializzazione  o  nella  manutenzione  di  tali  caldaie   e
   apparecchi. Cio' non esclude la possibilita'  di  uno  scambio  di
   informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo. 
2. L'organismo  e  il  personale  incaricato  del  controllo   devono
   eseguire le operazioni  di  verifica  con  la  massima  integrita'
   professionale  e  competenza   tecnica   e   non   devono   essere
   condizionati da pressioni  ed  incentivi,  soprattutto  di  ordine
   finanziario, che possano influenzare il giudizio o i risultati del
   controllo, in particolare se provenienti da persone  o  gruppi  di
   persone interessati ai risultati delle verifiche. 
3. L'organismo deve disporre del personale e dei mezzi necessari  per
   assolvere  adeguatamente  ai  compiti  tecnici  e   amministrativi
   connessi con l'esecuzione delle verifiche; deve altresi'  avere  a
   disposizione   il   materiale   necessario   per   le    verifiche
   straordinarie. 
4. Il personale incaricato deve possedere i requisiti seguenti: 
   - una buona formazione tecnica e professionale; 
   - una conoscenza soddisfacente delle norme relative ai controlli 
     da effettuare e una pratica sufficiente di tali controlli; 
   - la competenza richiesta per redigere gli attestati, i verbali e 
     le relazioni che costituiscono la prova materiale dei  controlli
     effettuati. 
5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato  del
     controllo. La remunerazione di ciascun agente non deve dipendere
     ne' dal numero dei controlli effettuati  ne'  dai  risultati  di
     tali controlli. 
6. L'organismo deve sottoscrivere un'assicurazione di responsabilita'
   civile, a meno che tale  responsabilita'  non  sia  coperta  dallo
   Stato in  base  alla  legislazione  vigente  o  si  tratti  di  un
   organismo pubblico 
7. Il personale dell'organismo e' vincolato al segreto professionale.