(Allegato V)
                             ALLEGATO V 
                REQUISITI MINIMI PER LA DESIGNAZIONE 
                    DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO 
1.  L'organismo  di  controllo,  il  suo  direttore  e  il  personale
incaricato  di  eseguire  le  operazioni  connesse  ai   metodi   per
l'attestazione di conformita' non possono essere ne' il  progettista,
ne' il fabbricante, ne' il fornitore, ne' il montatore  dei  prodotti
che essi controllano, ne' il mandatario di  una  di  queste  persone.
Essi non possono intervenire, ne' direttamente  ne'  come  mandatari,
nella progettazione, costruzione, commercializzazione o  manutenzione
di tali prodotti. Cio' non esclude la possibilita' di uno scambio  di
informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo di controllo. 
2.  L'organismo  di  controllo  e  il  personale  incaricato  debbono
eseguire le operazioni  connesse  ai  metodi  per  l'attestazione  di
conformita' con il massimo di integrita' professionale  e  competenza
tecnica e devono inoltre essere liberi da  qualsivoglia  pressione  e
incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che  possa  influenzare
il loro giudizio o i  risultati  dei  controlli,  in  particolare  da
pressioni che provengano da persone o gruppi di  persone  interessati
ai risultati delle verifiche. 
3. L'organismo di controllo deve disporre del personale e possedere i
mezzi necessari per eseguire in modo adeguato le operazioni  tecniche
e  amministrative  connesse  con  i  metodi  per  l'attestazione   di
conformita'. Deve inoltre avere accesso al materiale  necessario  per
le verifiche eccezionali. 
4. La direzione tecnica  dell'organismo  deve  essere  affidata,  nel
rispetto delle  competenze  professionali,  a  tecnici  iscritti  nei
rispettivi albi professionali. 
5. Il personale incaricato dei controlli deve possedere: 
   - una buona formazione tecnica e professionale; 
   - un'adeguata conoscenza delle norme relative ai controlli che 
   effettua, nonche'  una  sufficiente  esperienza  pratica  di  tali
controlli; 
   - la capacita' necessaria a compilare gli attestati, i verbali e 
   le relazioni in cui  sono  riportati  i  risultati  dei  controlli
effettuati. 
6. Deve essere garantita l'indipendenza del personale  incaricato  di
eseguire i metodi per l'attestazione di conformita'. 
7. L'organismo  di  controllo  deve  sottoscrivere  un  contratto  di
assicurazione  per  la  responsabilita'  civile,  a  meno  che  detta
responsabilita' civile non sia coperta dallo Stato o che i  controlli
non siano effettuati direttamente dallo Stato  o  che  si  tratti  di
organismo pubblico. 
8. Il personale dell'organismo di  controllo  e'  tenuto  al  segreto
professionale.