ALLEGATO V A) Procedura per il rilascio dell'attestato "CE del tipo" e delle sue integrazioni. Tale procedura e' relativa all'accertamento ed alla certificazione della conformita' ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II di un campione rappresentativo della produzione di un prodotto esplosivo. 1. La procedura e' avviata su domanda del fabbricante, di un suo rappresentante ovvero del responsabile dell'introduzione del prodotto nel territorio dell'Unione europea (richiedente) ad un organismo notificato di sua scelta abilitato alla esecuzione della medesima. La domanda deve contenere: a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se diverso, del richiedente; b) una dichiarazione scritta dalla quale risulti che la stessa domanda non e' stata presentata ad altri organismi notificati; c) la documentazione tecnica di cui al paragrafo 2. Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un campione rappresentativo della produzione considerata, di seguito denominato "tipo". L'organismo notificato puo' chiedere e selezionare altri esemplari dello stesso prodotto esplosivo qualora sia necessario per eseguire il programma di prove. 2. La documentazione tecnica, deve consentire di valutare la conformita' del prodotto ai pertinenti requisiti essenziali di cui all'allegato II. Essa deve comprendere ogni informazione relativa al progetto, alla fabbricazione ed al funzionamento del prodotto e deve contenere: a) una descrizione generale dell'esplosivo; b) i disegni di progettazione e fabbricazione nonche' gli schemi di componenti, sottounita', circuiti, ove rilevanti; c) la descrizione e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto; d) la descrizione delle soluzioni adottate per soddifare i requisiti essenziali; e) i risultati dei calcoli di progetto e degli esami; f) i rapporti sulle prove effettuate. 3. L'organismo notificato: a) esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato in conformita' con tale documentazione; b) concorda con il richiedente il luogo e i tempi in cui gli esami e le prove saranno effettuati; c) effettua o fa effettuare gli esami e le prove necessari per verificare che esso sia conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato II, con le modalita' stabilite nel regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo; d) la conformita' a tali requisiti e' presunta ove l'organismo notificato accerti il rispetto delle prescrizioni comunitarie, recepite dall'ordinamento nazionale, che disciplinano la relativa produzione. 4. Se il tipo e' conforme ai requisiti essenziali di sicurezza, l'organismo notificato rilascia al richiedente un'attestato di esame "CE del tipo". L'attestato contiene il nome o la denominazione e l'indirizzo del fabbricante, le conclusoni dell'esame ed i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato. All'attestato e' allegato un elenco della documentazione tecnica, che l'organismo notificato conserva in copia. 5. Se il tipo non e' conforme ai requisiti essenziali di sicurezza, l'organismo notificato nega il rilascio dell'attestato e rilascia al richiedente una relazione tecnica dettagliata che ne espone i motivi. Il richiedente puo' presentare, entro un mese dal ricevimento della relazione, motivata richiesta di revisione, eventualmente con la partecipazione di un proprio consulente tecnico, previo pagamento della somma corrispondente al costo della revisione richiesta. Delle operazioni di revisione degli esami e' data comunicazione al richiedente almeno dieci giorni prima del loro inizio. 6. Il soggetto che ha presentato la domanda di cui al paragrafo 1 deve informare l'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di esame "CE del tipo" di qualsiasi modifica che si intende apportare alla struttura, alla composizione, alle modalita' di produzione e confezionamento del prodotto esplosivo oggetto del medesimo. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e accerta se esse possono influire sulla conformita' ai requisiti assenziali di sicurezza o sulle modalita' di uso prescritte per il prodotto. Ove ritenga necessaria una nuova verifica, l'organismo notificato comunica la sua decisione al soggetto che ha effettuato la comunicazione, esponendone, le ragioni. La nuova verifica viene svolta nel rispetto delle prescrizioni dei precedenti paragrafi. La ulteriore approvazione viene rilasciata sotto forma di complemento dell'attestato originale di esame "CE del tipo". 7. L'organismo notificato presenta al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, una relazione sui prodotti esplosivi oggetto della presente procedura di verifica. L'organismo notificato comunica altresi' agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame "CE del tipo" ed i complementi rilasciati e ritirati, e tiene a disposizione degli stessi gli allegati degli attestati. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia di tali attestati e dei loro complementi. B) Procedura per la verifica della conformita' al tipo. Tale procedura e' relativa alla certificazione di conformita' degli esplosivi prodotti in serie al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" e ai pertinenti requisiti esenziali di sicurezza di cui all'allegato II. 1. La procedura e' avviata dal fabbricante, da un suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea o dal responsabile dell'introduzione del prodotto esplosivo nel territorio nazionale (richiedente), che presceglie un organismo notificato abilitato alla sua esecuzione. 2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione assicuri la conformita' di ciascun prodotto al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" e ai pertinenti requisiti di sicurezza. Il fabbricante redige una dichiarazione di conformita' e appone il marchio CE su ciascun prodotto esplosivo. 3. Il richiedente trasmette tale dichiarazione all'organismo notificato prescelto e conserva copia della medesima e della relativa documentazione tecnica per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. 4. L'organismo notificato effettua o fa effettuare, ad intervalli aleatori, su un campione rappresentativo del prodotto finito prelevato dallo stesso organismo notificato, le prove e gli esami necessari a verificarne la conformita' al tipo oggetto dell'attestato CE del tipo, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo. 5. Il responsabile dell'organismo notificato redige un verbale delle operazioni eseguite, degli esami e delle prove effettuate, dei loro risultati e dell'esito finale della verifica. Copia del verbale e' rilasciata al richiedente. 6. In caso di esito positivo degli esami, il fabbricante appone, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato, nel corso del processo di fabbricazione del prodotto esplosivo, il simbolo di identificazione dell'organismo notificato che li ha eseguiti. 7. Ove il richiedente abbia dichiarato di prescegliere la presente procedura di verifica al momento della domanda di rilascio dell'attestato "CE del tipo", l'organismo notificato che procede al rilascio di quest'ultimo autorizza l'apposizione del proprio contrassegno di identificazione su ciascun prodotto fino al successivo controllo di altro organismo notificato. 8. Qualora uno o piu' esemplari dei prodotti esaminati non risultino conformi, l'organismo notificato considera negativo l'esito degli esami e ne da immediata comunicazione all'interessato. Ove sia possibile procedere immediatamente a nuove prove e queste abbiano esito positivo, il responsabile dell'organismo notificato ne fa menzione nel verbale di cui al paragrafo 5. 9. Nel caso in cui le prove abbiano esito negativo e non sia possibile ripeterle immediatamente con esito positivo, salvi gli effetti previsti dall'art. 2, del decreto legislativo, l'organismo notificato trasmette immediatamente al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza una dettagliata relazione sulle prove eseguite. Su richiesta del fabbricante o del suo rappresentante l'organismo notificato esegue con priorita' nuove prove al fine di accertare che siano state adottate misure idonee a rendere la produzione conforme all'esemplare oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo". 10. In tutti i casi nei quali risulti che possono essere stati prodotti e ceduti o immessi sul mercato esemplari della produzione considerata non rispondenti ai pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'allegato II, l'organismo notificato trasmette immediatamente al prefetto del luogo, per gli eventuali provvedimenti di competenza dell'autorita' di pubblica sicurezza, una dettagliata relazione sulla situazione di pericolo venutasi a creare. 11. L'organismo notificato presenta al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, con la periodicita' stabilita dal regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo, una relazione sui prodotti esplosivi oggetto della presente procedura di verifica. C) Procedura di garanzia di qualita' della tecnologia produttiva. Tale procedura e' relativa alla certificazione della conformita' degli esplosivi prodotti in serie al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" e ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II, in base ad un sistema di controllo della qualita' della tecnologia produttiva approvato ai sensi del successivo paragrafo 5. 1. La procedura e' avviata dal fabbricante o da un suo rappresentante residente nel territorio dell'Unione europea (richiedente); che presceglie un organismo notificato abilitato alla sua esecuzione. 2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema di qualita' della tecnologia produttiva approvato, deve adempiere agli obblighi da esso derivanti e fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace, deve eseguire le ispezioni e le prove secondo quanto specificato al paragrafo 5. 3. Il fabbricante redige una dichiarazione di conformita' della produzione al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" e ai pertinenti requisiti di sicurezza e appone su ciascun prodotto esplosivo il marchio CE ed il contrassegno di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 6. 4. Il fabbricante trasmette tale dichiarazione all'organismo notificato prescelto e conserva copia della medesima e della relativa documentazione tecnica per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. Il fabbricante conserva altresi' per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto ai fini degli eventuali controlli dell'autorita' di pubblica sicurezza: 1) la documentazione di cui al punto 5.1, lettera b); 2) la documentazione inerente agli adeguamenti di cui al punto 5.7; 3) i verbali e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 5.7 e 6.3; 5. Sistema di qualita' della tecnologia produttiva. 5.1. Il richiedente presenta ad un organismo notificato di sua scelta, abilitato all'esecuzione della presente procedura, una domanda di valutazione del suo sistema di qualita' della tecnologia della produzione di esplosivi. La domanda deve contenere: a) tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista; b) la documentazione relativa al sistema di qualita'; c) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di esame "CE del tipo". 5.2. Il sistema di qualita' deve garantire la conformita' dei prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" ed ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II. Tutti i criteri, le indicazioni e le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentati e verificabili attraverso istruzioni e atti scritti. La documentazione relativa al sistema di qualita' deve permettere una interpretazione uniforme ed univoca di programmi, schemi manuali e rapporti riguardanti la qualita'. 5.3. La documentazione del sistema di qualita' deve includere, in particolare, un'adeguata descrizione: 1) degli obiettivi di qualita', della struttura organizzativa, delle responsabilita' di gestione in materia di qualita' degli esplosivi; 2) dei processi di fabbricazione, degli interventi sistematici e delle tecniche di controllo a garanzia della qualita'; 3) degli esami e delle prove che vengono effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli; 4) della documentazione in materia di qualita', quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, sulle tarature, le qualifiche del personale, ecc.; 5) dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualita' richiesta degli esplosivi e dell'efficacia di funzionamento del sistema di qualita'. 5.4. L'organismo notificato valuta il sistema di qualita' per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 5.2. La conformita' a tali requisiti e' presunta ove l'organismo notificato accerti la rispondenza del sistema di qualita' alle prescrizioni comunitarie, recepite dall'ordinamento nazionale, che disciplinano i sistemi di qualita' medesimi. Tra le persone incaricate di effettuare la valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere almeno una visita presso gli impianti di produzione. 5.5. Il responsabile dell'organismo notificato redige un verbale delle operazioni e dei controlli eseguiti, degli esami e delle prove effettuate, dei loro risultati e dell'esito finale della verifica. Copia del verbale e' rilasciata al fabbricante. 5.6. Qualora la valutazione di cui al paragrafo 5.4 sia positiva, l'organismo notificato approva il sistema di qualita' della tecnologia produttiva ed appone o autorizza il fabbricante ad apporre, nel corso del processo di fabbricazione del prodotto esplosivo, il simbolo di identificazione dell'organismo stesso. 5.7. Il fabbricante o il suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea devono informare l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualita' di qualsiasi modifica prevista del sistema stesso. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e accerta se il sistema modificato e' in grado di soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 5.2 o se e' necessaria una nuova verifica. L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante e, ove ritenga necessaria una nuova verifica, ne espone le ragioni. La nuova verifica viene svolta nel rispetto delle prescrizioni dei precedenti paragrafi. 6. Vigilanza e responsabilita' dell'organismo notificato. 6.1. L'organismo notificato vigila affinche' il fabbricante adempia a tutti gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato. 6.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di fabbricazione, ispezione, prove e deposito, fornendo tutte le necessarie informazioni e, in particolare, consentendo l'accesso: a) alla documentazione relativa al sistema di qualita'; b) ad altra documentazione quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc. 6.3. L'organismo notificato svolge visite periodiche, secondo le modalita' previste nel regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo, al fine di accertare che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema di qualita' approvato. L'organismo notificato puo' svolgere tali visite anche senza preavviso e al di fuori della periodicita' stabilita. In tali occasioni puo' svolgere o far svolgere prove per verificare il buon funzionamento del sistema di qualita'. Esso rilascia al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, sull'esito delle stesse. 6.4. Qualora le prove e i controlli di cui al paragrafo 6.3 abbiano esito negativo, l'organismo notificato ritira l'approvazione del sistema di qualita' e l'autorizzazione di cui al paragrafo 5.6. In tal caso, salvi gli effetti previsti dall'art. 2, del decreto legislativo, l'organismo notificato trasmette immediatamente al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza una dettagliata relazione sulle prove e i controlli eseguiti. Su richiesta del fabbricante o del suo rappresentante l'organismo notificato esegue con priorita' una nuova valutazione del sistema di qualita' al fine di accertare che siano state adottate misure idonee a renderlo conforme ai requisiti di cui al paragrafo 5.2. Si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 5. 6.5. In tutti i casi nei quali risulti che possono essere stati prodotti e ceduti o immessi sul mercato esemplari della produzione considerata non rispondenti ai pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'allegato II, l'organismo notificato trasmette immediatamente al prefetto del luogo, per gli eventuali provvedimenti di competenza dell'autorita' di pubblica sicurezza, una dettagliata relazione sulla situazione di pericolo venutasi a creare. 6.6. L'organismo notificato presenta al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, con la periodicita' stabilita dal regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo, una relazione sulle verifiche eseguite in applicazione della presente procedura e comunica agli altri organismi notificati le approvazioni dei sistemi di qualita' della tecnologia produttiva rilasciate o ritirate. D) Procedura di garanzia di qualita' del prodotto. Tale procedura e' relativa alla certificazione della conformita' dei prodotti esplosivi fabbricati in serie al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" e quindi ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II, in base ad un sistema di controllo della qualita' del prodotto approvato ai sensi del successivo paragrafo 5. 1. La procedura e' avviata dal fabbricante o da un suo rappresentante residenti nel territorio dell'Unione europea (richiedente), che presceglie un organismo notificato abilitato alla sua esecuzione. 2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema di qualita' della tecnologia produttiva approvato, deve adempiere agli obblighi da esso derivanti e fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace, nonche' eseguire le ispezioni e le prove secondo quanto specificato al paragrafo 5. 3. Il fabbricante redige una dichiarazione di conformita' della produzione al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" e ai pertinenti requisiti di sicurezza e appone su ciascun prodotto esplosivo il marchio CE ed il contrassegno di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 6. 4. Il fabbricante o un suo rappresentante con residenza o sede nel territorio dell'Unione europea trasmettono tale dichiarazione all'organismo notificato prescelto e conservano copia della medesima e della relativa documentazione tecnica per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. Il fabbricante conserva altresi' per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto, ai fini degli eventuali controlli dell'autorita' di pubblica sicurezza: 1) la documentazione di cui al punto 5.1, lettera b); 2) la documentazione inerente agli adeguamenti di cui al punto 5.7; 3) i verbali e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 5.7 e 6.3; 5. Sistema di qualita' del prodotto. 5.1. Il richiedente presenta ad un organismo notificato di sua scelta, abilitato all'esecuzione della presente procedura, una domanda di valutazione del suo sistema di qualita' per i prodotti esplosivi. La domanda deve contenere: a) tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista; b) la documentazione relativa al sistema di qualita'; c) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di esame "CE del tipo". 5.2. Il sistema di qualita' deve garantire la conformita' dei prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" ed ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II. Ciascun prodotto esplosivo viene esaminato dal fabbricante e su di esso devono essere effettuate opportune prove per verificarne la conformita' a tali requisiti. Tutti i criteri, le indicazioni e le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentati e verificabili per iscritto. La documentazione relativa al sistema di qualita' deve permettere una interpretazione uniforme ed univoca di programmi, schemi manuali e rapporti riguardanti la qualita'. 5.3. La documentazione del sistema di qualita' deve includere, in particolare, un'adeguata descrizione: 1) degli obiettivi di qualita', della struttura organizzativa, delle responsabilita' di gestione in materia di qualita' degli esplosivi; 2) degli esami e delle prove che vengono effettuati dopo la fabbricazione; 3) dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualita' richiesta degli esplosivi e dell'efficacia di funzionamento del sistema di qualita'; 4) della documentazione in materia di qualita', quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, sulle tarature, le qualifiche del personale, ecc. 5.4. L'organismo notificato valuta il sistema di qualita' per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 5.2. Presume la conformita' a tali requisiti dei sistemi di qualita' di cui accerti la rispondenza alle prescrizioni comunitarie, recepite dall'ordinamento nazionale, che disciplinano i sistemi di qualita' medesimi. Tra le persone incaricate di effettuare la valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia del prodotto oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere almeno una visita presso gli impianti di produzione. 5.5. Il responsabile dell'organismo notificato redige un verbale delle operazioni e dei controlli eseguiti, degli esami e delle prove effettuate, dei loro risultati e dell'esito finale della verifica. Copia del verbale e' rilasciata al fabbricante. 5.6. Qualora la valutazione di cui al paragrafo 5.4 sia positiva, l'organismo notificato approva il sistema di qualita' del prodotto ed appone o autorizza il fabbricante ad apporre, nel corso del processo di fabbricazione del prodotto esplosivo, il simbolo di identificazione dell'organismo stesso. 5.7. Il fabbricante o il suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea devono informare l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualita' di qualsiasi modifica prevista del sistema stesso. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e accerta se il sistema modificato e' in grado di soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza o se e' necessaria una nuova verifica. L'organismo notificato comunica la sua decisione al richiedente, e, ove ritenga necessaria una nuova verifica, ne espone le ragioni. La nuova verifica viene svolta nel rispetto delle prescrizioni dei precedenti paragrafi. 6. Vigilanza e responsabilita' dell'organismo notificato. 6.1. L'organismo notificato vigila affinche' il fabbricante adempia a tutti gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato. 6.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di fabbricazione, ispezione, prove e deposito, fornendo tutte le necessarie informazioni e, in particolare, consentendo l'accesso: a) alla documentazione relativa al sistema di qualita'; b) alla documentazione tecnica; c) ad altra documentazione quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, etc. 6.3. L'organismo notificato svolge visite periodiche, secondo le modalita' previste dal regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo, al fine di accertare che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema di qualita' approvato. L'organismo notificato puo' svolgere tali visite anche senza preavviso e al di fuori della periodicita' stabilita. In tali occasioni puo' svolgere o far svolgere prove per verificare il buon funzionamento del sistema di qualita'. Esso rilascia al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, sull'esito delle stesse. 6.4. Qualora le prove e i controlli di cui al paragrafo 6.3 abbiano esito negativo, l'organismo notificato ritira l'approvazione del sistema di qualita' e l'autorizzazione di cui al paragrafo 5.6. In tal caso, salvi gli effetti previsti dell'art. 2 del decreto legislativo, l'organismo notificato trasmette immediatamente al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza una dettagliata relazione sulle prove e i controlli eseguiti. Su richiesta del fabbricante o del suo rappresentante l'organismo notificato esegue con proprieta' una nuova valutazione del sistema di qualita' al fine di accertare che siano state adottate misure idonee a renderlo conforme ai requisiti di cui al paragrafo 5.2. Si applicano le disposizioni di cui paragrafo 5. 6.5. In tutti i casi nei quali risulti che possono essere stati prodotti e ceduti o immessi sul mercato esemplari della produzione considerata non rispondenti ai pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'allegato II, l'organismo notificato trasmette immediatamente al prefetto del luogo, per gli eventuali provvedimenti di competenza dell'autorita' di pubblica sicurezza, una dettagliata relazione sulla situazione di pericolo venutasi a creare. 6.6. L'organismo notificato presenta al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, con la periodicita' stabilita dal regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo, una relazione sulle verifiche eseguite in applicazione della presente procedura e comunica agli altri organismi notificati le approvazioni rilasciate o ritirate dei sistemi di qualita' del prodotto. E) Procedura per la verifica su prodotto. Tale procedura e' relativa alla certificazione della conformita' dei prodotti esplosivi fabbricati in serie al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" e ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II, in base alla verifica di cui al paragrafo 3 da parte di un organismo notificato. 1. La procedura e' avviata su domanda del fabbricante, di un suo rappresentante ovvero del responsabile dell'introduzione del prodotto nel territorio dell'Unione europea (richiedente) ad un organismo notificato di sua scelta abilitato alla esecuzione della medesima. 2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione assicuri la conformita' di ciascun prodotto al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" e redige una dichiarazione di conformita'; appone inoltre su ciascun prodotto esplosivo il marchio CE ed il contrassegno di identificazione dell'organismo notificato responsabile della verifica secondo quanto stabilito dal paragrafo 3. Il fabbricante, un suo rappresentante con residenza o sede nel territorio dell'Unione europea ovvero, in mancanza, il responsabile della introduzione del prodotto nello stesso territono, conservano copia della dichiarazione di conformita' e della relativa documentazione tecnica per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. 3. Verifica mediante controllo e prova di ogni prodotto esplosivo. 3.1. L'organismo notificato procede agli esami e alle prove occorrenti per verificare singolarmente per ciascun prodotto esplosivo la conformita' al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" e ai pertinenti requisiti di cui all'allegato II, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo. 3.2. L'organismo notificato autorizza la apposizione del suo contrassegno di identificazione su ciascun prodotto del quale riscontri la conformita' a tali requisiti essenziali di sicurezza e redige un'attestato di conformita' inerente alle prove effettuate. Il richiedente conserva copia dell'attestato di conformita' per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione dell'esplosivo. 3.3. L'organismo notificato presenta al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, con la periodicita' stabilita dal regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo, una relazione sulle verifiche eseguite in applicazione della presente procedura. F) Procedura per la verifica di un unico prodotto. Tale procedura e' relativa alla certificazione della conformita' dei prodotti esplosivi fabbricati in unico esemplare ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II. 1. La procedura e' avviata dal fabbricante, da un suo rappresentante o dal responsabile dell'introduzione del prodotto esplosivo nel territorio dell'Unione europea (richiedente), che presceglie un organismo notificato abilitato alla sua esecuzione. 2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione assicuri la conformita' del prodotto ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II e redige una dichiarazione di conformita'. Il richiedente conserva la dichiarazione di conformita' e la relativa documentazione tecnica per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione del prodotto. 3. Il richiedente mette a disposizione dello stesso organismo notificato la documentazione tecnica necessaria per consentire di valutare la conformita' dell'esemplare ai requisiti di cui all'allegato II, nonche' di comprenderne il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento. Tale documentazione comprende, se necessario ai fini della valutazione: una descrizione generale del prodotto; i disegni di progettazione e fabbricazione, nonche' gli schemi di componenti, sottounita', circuiti, ed ogni altra indicazione utile al riguardo; le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere detti disegni e schemi e il funzionamento dell'esplosivo o il sistema di protezione; la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato II; i risultati dei calcoli di progetto e degli esami effettuati; i rapporti sulle prove effettuate. 4. L'organismo notificato, in relazione alle caratteristiche dell'esemplare e nel rispetto delle modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo effettua o fa effettuare le opportune prove, per verificarne la conformita' ai pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'allegato II. 5. Il responsabile dell'organismo notificato redige un verbale delle operazioni, degli esami e delle prove eseguiti e, ove l'esito sia positivo, rilascia un attestato di conformita' dell'esplosivo ed autorizza il richiedente ad apporre sul medesimo il proprio contrassegno di identificazione. Copia del verbale e' rilasciata al richiedente. Il richiedente conserva copia dell'attestato di conformita' per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione dell'esplosivo. Il responsabile dell'organismo notificato comunica la conclusione della procedura al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. 6. Il fabbricante appone sull'esemplare prodotto il marchio CE ed il contrassegno di identificazione dell'organismo notificato che ha eseguito con esito positivo il controllo di cui alla presente procedura.