(Allegato V)
                             ALLEGATO V 
A) Procedura per il rilascio dell'attestato "CE del tipo" e delle sue
integrazioni. 
   Tale procedura e' relativa all'accertamento ed alla certificazione
della conformita' ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza  di
cui all'allegato II di un campione rappresentativo  della  produzione
di un prodotto esplosivo. 
   1. La procedura e' avviata su domanda del fabbricante, di  un  suo
rappresentante ovvero del responsabile dell'introduzione del prodotto
nel territorio dell'Unione  europea  (richiedente)  ad  un  organismo
notificato di sua scelta abilitato alla esecuzione della medesima. 
   La domanda deve contenere: 
     a) il nome e l'indirizzo del  fabbricante  e,  se  diverso,  del
richiedente; 
     b) una dichiarazione scritta dalla quale risulti che  la  stessa
domanda non e' stata presentata ad altri organismi notificati; 
     c) la documentazione tecnica di cui al paragrafo 2. 
   Il richiedente mette a disposizione dell'organismo  notificato  un
campione rappresentativo della  produzione  considerata,  di  seguito
denominato "tipo". L'organismo notificato puo' chiedere e selezionare
altri  esemplari  dello  stesso  prodotto   esplosivo   qualora   sia
necessario per eseguire il programma di prove. 
   2. La documentazione  tecnica,  deve  consentire  di  valutare  la
conformita' del prodotto ai pertinenti requisiti  essenziali  di  cui
all'allegato II. Essa deve comprendere ogni informazione relativa  al
progetto, alla fabbricazione ed al funzionamento del prodotto e  deve
contenere: 
     a) una descrizione generale dell'esplosivo; 
     b) i disegni di progettazione e fabbricazione nonche' gli schemi
di componenti, sottounita', circuiti, ove rilevanti; 
     c) la descrizione e le spiegazioni necessarie alla  comprensione
di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto; 
     d) la descrizione  delle  soluzioni  adottate  per  soddifare  i
requisiti essenziali; 
     e) i risultati dei calcoli di progetto e degli esami; 
     f) i rapporti sulle prove effettuate. 
   3. L'organismo notificato: 
     a) esamina la documentazione tecnica, verifica che il  tipo  sia
stato fabbricato in conformita' con tale documentazione; 
     b) concorda con il richiedente il luogo e i  tempi  in  cui  gli
esami e le prove saranno effettuati; 
     c) effettua o fa effettuare gli esami e le prove  necessari  per
verificare che esso sia  conforme  ai  requisiti  essenziali  di  cui
all'allegato II, con le modalita' stabilite nel  regolamento  di  cui
all'art. 14 del decreto legislativo; 
     d) la conformita' a tali requisiti e' presunta  ove  l'organismo
notificato  accerti  il  rispetto  delle  prescrizioni   comunitarie,
recepite dall'ordinamento nazionale,  che  disciplinano  la  relativa
produzione. 
   4. Se il tipo e' conforme ai requisiti  essenziali  di  sicurezza,
l'organismo notificato rilascia al richiedente un'attestato di  esame
"CE del tipo". 
   L'attestato contiene il nome o la denominazione e l'indirizzo  del
fabbricante,  le  conclusoni  dell'esame  ed  i  dati  necessari  per
l'identificazione del tipo approvato. All'attestato  e'  allegato  un
elenco  della  documentazione  tecnica,  che  l'organismo  notificato
conserva in copia. 
   5.  Se  il  tipo  non  e'  conforme  ai  requisiti  essenziali  di
sicurezza, l'organismo notificato nega il rilascio  dell'attestato  e
rilascia al richiedente una  relazione  tecnica  dettagliata  che  ne
espone i motivi. 
   Il richiedente puo' presentare,  entro  un  mese  dal  ricevimento
della relazione, motivata richiesta di revisione,  eventualmente  con
la partecipazione di un proprio consulente tecnico, previo  pagamento
della somma corrispondente al costo della revisione richiesta.  Delle
operazioni  di  revisione  degli  esami  e'  data  comunicazione   al
richiedente almeno dieci giorni prima del loro inizio. 
   6. Il soggetto che ha presentato la domanda di cui al paragrafo  1
deve informare l'organismo notificato che ha  rilasciato  l'attestato
di esame "CE del tipo" di qualsiasi modifica che si intende apportare
alla struttura, alla composizione, alle  modalita'  di  produzione  e
confezionamento  del  prodotto  esplosivo   oggetto   del   medesimo.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e accerta se esse
possono  influire  sulla  conformita'  ai  requisiti  assenziali   di
sicurezza o sulle modalita' di uso prescritte per  il  prodotto.  Ove
ritenga  necessaria  una  nuova  verifica,   l'organismo   notificato
comunica  la  sua  decisione  al  soggetto  che  ha   effettuato   la
comunicazione, esponendone,  le  ragioni.  La  nuova  verifica  viene
svolta nel rispetto delle prescrizioni dei precedenti  paragrafi.  La
ulteriore approvazione viene rilasciata sotto  forma  di  complemento
dell'attestato originale di esame "CE del tipo". 
   7. L'organismo notificato presenta  al  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento della pubblica sicurezza,  una  relazione  sui  prodotti
esplosivi oggetto della presente procedura di verifica. 
   L'organismo notificato  comunica  altresi'  agli  altri  organismi
notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati  di  esame
"CE del tipo" ed i complementi  rilasciati  e  ritirati,  e  tiene  a
disposizione degli stessi gli allegati  degli  attestati.  Gli  altri
organismi notificati possono ottenere copia di tali attestati  e  dei
loro complementi. 
B) Procedura per la verifica della conformita' al tipo. 
   Tale procedura e'  relativa  alla  certificazione  di  conformita'
degli esplosivi prodotti in serie al tipo oggetto  dell'attestato  di
esame "CE del tipo" e ai pertinenti requisiti esenziali di  sicurezza
di cui all'allegato II. 
   1.  La  procedura  e'  avviata  dal   fabbricante,   da   un   suo
rappresentante nel territorio dell'Unione europea o dal  responsabile
dell'introduzione del prodotto  esplosivo  nel  territorio  nazionale
(richiedente), che presceglie un organismo notificato abilitato  alla
sua esecuzione. 
   2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie  affinche'  il
processo di fabbricazione assicuri la conformita' di ciascun prodotto
al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" e ai pertinenti
requisiti di sicurezza. Il fabbricante redige  una  dichiarazione  di
conformita' e appone il marchio CE su ciascun prodotto esplosivo. 
   3.  Il  richiedente  trasmette  tale  dichiarazione  all'organismo
notificato prescelto e conserva copia della medesima e della relativa
documentazione tecnica per almeno  dieci  anni  dall'ultima  data  di
fabbricazione del prodotto. 
   4. L'organismo notificato effettua o fa effettuare, ad  intervalli
aleatori,  su  un  campione  rappresentativo  del   prodotto   finito
prelevato dallo stesso organismo notificato, le  prove  e  gli  esami
necessari a verificarne la conformita' al tipo oggetto dell'attestato
CE del tipo, secondo le modalita' stabilite dal  regolamento  di  cui
all'art. 14 del decreto legislativo. 
   5. Il responsabile dell'organismo  notificato  redige  un  verbale
delle operazioni eseguite, degli esami e delle prove effettuate,  dei
loro risultati e dell'esito finale della verifica. Copia del  verbale
e' rilasciata al richiedente. 
   6. In caso di esito positivo degli esami, il  fabbricante  appone,
sotto la responsabilita' dell'organismo  notificato,  nel  corso  del
processo di fabbricazione  del  prodotto  esplosivo,  il  simbolo  di
identificazione dell'organismo notificato che li ha eseguiti. 
   7. Ove il richiedente abbia dichiarato di prescegliere la presente
procedura  di  verifica  al  momento  della   domanda   di   rilascio
dell'attestato "CE del tipo", l'organismo notificato che  procede  al
rilascio  di  quest'ultimo  autorizza   l'apposizione   del   proprio
contrassegno  di  identificazione  su  ciascun   prodotto   fino   al
successivo controllo di altro organismo notificato. 
   8. Qualora  uno  o  piu'  esemplari  dei  prodotti  esaminati  non
risultino conformi, l'organismo notificato considera negativo l'esito
degli esami e ne da immediata comunicazione all'interessato. Ove  sia
possibile procedere immediatamente a nuove  prove  e  queste  abbiano
esito positivo,  il  responsabile  dell'organismo  notificato  ne  fa
menzione nel verbale di cui al paragrafo 5. 
   9. Nel caso in cui le prove  abbiano  esito  negativo  e  non  sia
possibile ripeterle immediatamente  con  esito  positivo,  salvi  gli
effetti previsti dall'art. 2, del  decreto  legislativo,  l'organismo
notificato  trasmette  immediatamente  al  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento della pubblica sicurezza una dettagliata relazione sulle
prove eseguite. Su richiesta del fabbricante o del suo rappresentante
l'organismo notificato esegue con priorita' nuove prove  al  fine  di
accertare che  siano  state  adottate  misure  idonee  a  rendere  la
produzione conforme all'esemplare oggetto dell'attestato di esame "CE
del tipo". 
   10. In tutti i casi nei quali risulti  che  possono  essere  stati
prodotti e ceduti o immessi sul mercato  esemplari  della  produzione
considerata non rispondenti ai pertinenti requisiti di  sicurezza  di
cui all'allegato II, l'organismo notificato trasmette  immediatamente
al prefetto del luogo, per gli eventuali provvedimenti di  competenza
dell'autorita' di pubblica sicurezza, una dettagliata relazione sulla
situazione di pericolo venutasi a creare. 
   11. L'organismo notificato presenta al  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento della pubblica sicurezza, con la periodicita'  stabilita
dal regolamento di cui  all'art.  14  del  decreto  legislativo,  una
relazione sui prodotti esplosivi oggetto della presente procedura  di
verifica. 
C) Procedura di garanzia di qualita' della tecnologia produttiva. 
   Tale procedura e' relativa alla certificazione  della  conformita'
degli esplosivi prodotti in serie al tipo oggetto  dell'attestato  di
esame "CE del tipo" e ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza
di cui all'allegato II, in base ad  un  sistema  di  controllo  della
qualita'  della  tecnologia  produttiva  approvato   ai   sensi   del
successivo paragrafo 5. 
   1.  La  procedura  e'  avviata  dal  fabbricante  o  da   un   suo
rappresentante   residente   nel   territorio   dell'Unione   europea
(richiedente); che presceglie un organismo notificato abilitato  alla
sua esecuzione. 
   2. Il fabbricante deve utilizzare un  sistema  di  qualita'  della
tecnologia produttiva approvato, deve adempiere agli obblighi da esso
derivanti e fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace,  deve
eseguire le ispezioni  e  le  prove  secondo  quanto  specificato  al
paragrafo 5. 
   3. Il fabbricante redige una dichiarazione  di  conformita'  della
produzione al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" e ai
pertinenti requisiti  di  sicurezza  e  appone  su  ciascun  prodotto
esplosivo  il  marchio  CE  ed  il  contrassegno  di  identificazione
dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di  cui  al
punto 6. 
   4.  Il  fabbricante  trasmette  tale  dichiarazione  all'organismo
notificato prescelto e conserva copia della medesima e della relativa
documentazione tecnica per almeno  dieci  anni  dall'ultima  data  di
fabbricazione del prodotto. 
   Il fabbricante conserva altresi' per almeno dieci anni dall'ultima
data di fabbricazione del prodotto ai fini degli eventuali  controlli
dell'autorita' di pubblica sicurezza: 
    1) la documentazione di cui al punto 5.1, lettera b); 
    2) la documentazione inerente agli adeguamenti di  cui  al  punto
5.7; 
    3) i verbali e le relazioni dell'organismo notificato di  cui  ai
punti 5.7 e 6.3; 
   5. Sistema di qualita' della tecnologia produttiva. 
    5.1. Il richiedente presenta ad un organismo  notificato  di  sua
scelta,  abilitato  all'esecuzione  della  presente  procedura,   una
domanda di valutazione del suo sistema di qualita'  della  tecnologia
della produzione di esplosivi. La domanda deve contenere: 
      a) tutte le informazioni  utili  sulla  categoria  di  prodotti
prevista; 
      b) la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
      c) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato  e  una
copia dell'attestato di esame "CE del tipo". 
    5.2. Il sistema di qualita' deve  garantire  la  conformita'  dei
prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" ed  ai
pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato  II.
Tutti i criteri,  le  indicazioni  e  le  disposizioni  adottate  dal
fabbricante  devono  essere  documentati  e  verificabili  attraverso
istruzioni e atti scritti. La documentazione relativa al  sistema  di
qualita' deve permettere una interpretazione uniforme ed  univoca  di
programmi, schemi manuali e rapporti riguardanti la qualita'. 
    5.3. La documentazione del sistema di qualita' deve includere, in
particolare, un'adeguata descrizione: 
     1) degli obiettivi di qualita', della  struttura  organizzativa,
delle responsabilita'  di  gestione  in  materia  di  qualita'  degli
esplosivi; 
     2) dei processi di fabbricazione, degli interventi sistematici e
delle tecniche di controllo a garanzia della qualita'; 
     3) degli esami e  delle  prove  che  vengono  effettuati  prima,
durante e dopo la fabbricazione con indicazione della  frequenza  con
cui si intende effettuarli; 
     4) della documentazione in materia di qualita', quali i rapporti
ispettivi e i dati sulle prove, sulle  tarature,  le  qualifiche  del
personale, ecc.; 
     5) dei mezzi di sorveglianza che consentono il  controllo  della
qualita' richiesta degli esplosivi e dell'efficacia di  funzionamento
del sistema di qualita'. 
    5.4. L'organismo notificato valuta il  sistema  di  qualita'  per
determinare se soddisfa i requisiti  di  cui  al  paragrafo  5.2.  La
conformita' a tali requisiti e' presunta ove  l'organismo  notificato
accerti la rispondenza del  sistema  di  qualita'  alle  prescrizioni
comunitarie, recepite dall'ordinamento nazionale, che disciplinano  i
sistemi di qualita' medesimi. 
   Tra le persone incaricate di effettuare la valutazione deve essere
presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto  della
valutazione. 
   La procedura di valutazione deve  comprendere  almeno  una  visita
presso gli impianti di produzione. 
    5.5. Il responsabile dell'organismo notificato redige un  verbale
delle operazioni e dei controlli eseguiti, degli esami e delle  prove
effettuate, dei loro risultati e dell'esito  finale  della  verifica.
Copia del verbale e' rilasciata al fabbricante. 
    5.6. Qualora la valutazione di cui al paragrafo 5.4 sia positiva,
l'organismo  notificato  approva  il  sistema   di   qualita'   della
tecnologia  produttiva  ed  appone  o  autorizza  il  fabbricante  ad
apporre,  nel  corso  del  processo  di  fabbricazione  del  prodotto
esplosivo, il simbolo di identificazione dell'organismo stesso. 
    5.7. Il  fabbricante  o  il  suo  rappresentante  nel  territorio
dell'Unione europea devono informare l'organismo  notificato  che  ha
approvato il sistema di qualita' di qualsiasi modifica  prevista  del
sistema stesso. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e
accerta se  il  sistema  modificato  e'  in  grado  di  soddisfare  i
requisiti di cui al paragrafo  5.2  o  se  e'  necessaria  una  nuova
verifica.  L'organismo  notificato  comunica  la  sua  decisione   al
fabbricante e, ove ritenga necessaria una nuova verifica,  ne  espone
le ragioni.  La  nuova  verifica  viene  svolta  nel  rispetto  delle
prescrizioni dei precedenti paragrafi. 
   6. Vigilanza e responsabilita' dell'organismo notificato. 
    6.1.  L'organismo  notificato  vigila  affinche'  il  fabbricante
adempia a tutti  gli  obblighi  derivanti  dal  sistema  di  qualita'
approvato. 
    6.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere
a fini ispettivi nei locali  di  fabbricazione,  ispezione,  prove  e
deposito,  fornendo  tutte   le   necessarie   informazioni   e,   in
particolare, consentendo l'accesso: 
      a) alla documentazione relativa al sistema di qualita'; 
      b) ad altra documentazione quali i rapporti ispettivi e i  dati
sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc. 
    6.3. L'organismo notificato svolge visite periodiche, secondo  le
modalita' previste nel regolamento di cui  all'art.  14  del  decreto
legislativo, al fine di accertare  che  il  fabbricante  mantenga  ed
utilizzi il sistema di  qualita'  approvato.  L'organismo  notificato
puo' svolgere tali visite anche senza preavviso e al di  fuori  della
periodicita' stabilita. 
   In  tali  occasioni  puo'  svolgere  o  far  svolgere  prove   per
verificare il  buon  funzionamento  del  sistema  di  qualita'.  Esso
rilascia al fabbricante una relazione sulla visita e, se  sono  state
svolte prove, sull'esito delle stesse. 
    6.4. Qualora le prove e i  controlli  di  cui  al  paragrafo  6.3
abbiano esito negativo, l'organismo notificato ritira  l'approvazione
del sistema di qualita' e l'autorizzazione di cui al  paragrafo  5.6.
In tal caso, salvi gli effetti  previsti  dall'art.  2,  del  decreto
legislativo,  l'organismo  notificato  trasmette  immediatamente   al
Ministero dell'interno - Dipartimento della  pubblica  sicurezza  una
dettagliata relazione sulle prove e i controlli eseguiti. 
   Su richiesta del fabbricante o del suo rappresentante  l'organismo
notificato esegue con priorita' una nuova valutazione del sistema  di
qualita' al fine di accertare che siano state adottate misure  idonee
a renderlo  conforme  ai  requisiti  di  cui  al  paragrafo  5.2.  Si
applicano le disposizioni di cui al paragrafo 5. 
    6.5. In tutti i casi nei quali risulti che possono  essere  stati
prodotti e ceduti o immessi sul mercato  esemplari  della  produzione
considerata non rispondenti ai pertinenti requisiti di  sicurezza  di
cui all'allegato II, l'organismo notificato trasmette  immediatamente
al prefetto del luogo, per gli eventuali provvedimenti di  competenza
dell'autorita' di pubblica sicurezza, una dettagliata relazione sulla
situazione di pericolo venutasi a creare. 
    6.6. L'organismo notificato presenta al Ministero dell'interno  -
Dipartimento della pubblica sicurezza, con la periodicita'  stabilita
dal regolamento di cui  all'art.  14  del  decreto  legislativo,  una
relazione sulle verifiche eseguite  in  applicazione  della  presente
procedura e comunica agli altri organismi notificati le  approvazioni
dei sistemi di qualita'  della  tecnologia  produttiva  rilasciate  o
ritirate. 
D) Procedura di garanzia di qualita' del prodotto. 
   Tale procedura e' relativa alla certificazione  della  conformita'
dei  prodotti  esplosivi  fabbricati  in  serie   al   tipo   oggetto
dell'attestato  di  esame  "CE  del  tipo"  e  quindi  ai  pertinenti
requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II, in base  ad
un sistema di controllo della  qualita'  del  prodotto  approvato  ai
sensi del successivo paragrafo 5. 
   1.  La  procedura  e'  avviata  dal  fabbricante  o  da   un   suo
rappresentante   residenti   nel   territorio   dell'Unione   europea
(richiedente), che presceglie un organismo notificato abilitato  alla
sua esecuzione. 
   2. Il fabbricante deve utilizzare un  sistema  di  qualita'  della
tecnologia produttiva approvato, deve adempiere agli obblighi da esso
derivanti e fare in modo  che  esso  rimanga  adeguato  ed  efficace,
nonche' eseguire le ispezioni e le prove secondo  quanto  specificato
al paragrafo 5. 
   3. Il fabbricante redige una dichiarazione  di  conformita'  della
produzione al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" e ai
pertinenti requisiti  di  sicurezza  e  appone  su  ciascun  prodotto
esplosivo  il  marchio  CE  ed  il  contrassegno  di  identificazione
dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di  cui  al
punto 6. 
   4. Il fabbricante o un suo rappresentante con residenza o sede nel
territorio  dell'Unione  europea   trasmettono   tale   dichiarazione
all'organismo notificato prescelto e conservano copia della  medesima
e  della  relativa  documentazione  tecnica  per  almeno  dieci  anni
dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. 
   Il fabbricante conserva altresi' per almeno dieci anni dall'ultima
data di fabbricazione del prodotto, ai fini degli eventuali controlli
dell'autorita' di pubblica sicurezza: 
    1) la documentazione di cui al punto 5.1, lettera b); 
    2) la documentazione inerente agli adeguamenti di  cui  al  punto
5.7; 
    3) i verbali e le relazioni dell'organismo notificato di  cui  ai
punti 5.7 e 6.3; 
   5. Sistema di qualita' del prodotto. 
    5.1. Il richiedente presenta ad un organismo  notificato  di  sua
scelta,  abilitato  all'esecuzione  della  presente  procedura,   una
domanda di valutazione del suo sistema di  qualita'  per  i  prodotti
esplosivi. La domanda deve contenere: 
      a) tutte le informazioni  utili  sulla  categoria  di  prodotti
prevista; 
      b) la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
      c) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato  e  una
copia dell'attestato di esame "CE del tipo". 
    5.2. Il sistema di qualita' deve  garantire  la  conformita'  dei
prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" ed  ai
pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II. 
   Ciascun prodotto esplosivo viene esaminato dal fabbricante e su di
esso devono essere effettuate  opportune  prove  per  verificarne  la
conformita' a tali requisiti. Tutti i criteri, le  indicazioni  e  le
disposizioni adottate dal fabbricante  devono  essere  documentati  e
verificabili per iscritto. La documentazione relativa al  sistema  di
qualita' deve permettere una interpretazione uniforme ed  univoca  di
programmi, schemi manuali e rapporti riguardanti la qualita'. 
    5.3. La documentazione del sistema di qualita' deve includere, in
particolare, un'adeguata descrizione: 
     1) degli obiettivi di qualita', della  struttura  organizzativa,
delle responsabilita'  di  gestione  in  materia  di  qualita'  degli
esplosivi; 
     2) degli esami e delle prove  che  vengono  effettuati  dopo  la
fabbricazione; 
     3) dei mezzi di sorveglianza che consentono il  controllo  della
qualita' richiesta degli esplosivi e dell'efficacia di  funzionamento
del sistema di qualita'; 
     4) della documentazione in materia di qualita', quali i rapporti
ispettivi e i dati sulle prove, sulle  tarature,  le  qualifiche  del
personale, ecc. 
    5.4. L'organismo notificato valuta il  sistema  di  qualita'  per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 5.2.  Presume
la conformita' a tali  requisiti  dei  sistemi  di  qualita'  di  cui
accerti  la  rispondenza  alle  prescrizioni  comunitarie,   recepite
dall'ordinamento nazionale, che disciplinano i  sistemi  di  qualita'
medesimi. 
   Tra le persone incaricate di effettuare la valutazione deve essere
presente almeno un esperto  nella  tecnologia  del  prodotto  oggetto
della valutazione. 
   La procedura di valutazione deve  comprendere  almeno  una  visita
presso gli impianti di produzione. 
    5.5. Il responsabile dell'organismo notificato redige un  verbale
delle operazioni e dei controlli eseguiti, degli esami e delle  prove
effettuate, dei loro risultati e dell'esito  finale  della  verifica.
Copia del verbale e' rilasciata al fabbricante. 
    5.6. Qualora la valutazione di cui al paragrafo 5.4 sia positiva,
l'organismo notificato approva il sistema di qualita' del prodotto ed
appone o autorizza il fabbricante ad apporre, nel corso del  processo
di   fabbricazione   del   prodotto   esplosivo,   il   simbolo    di
identificazione dell'organismo stesso. 
    5.7. Il  fabbricante  o  il  suo  rappresentante  nel  territorio
dell'Unione europea devono informare l'organismo  notificato  che  ha
approvato il sistema di qualita' di qualsiasi modifica  prevista  del
sistema stesso. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e
accerta se  il  sistema  modificato  e'  in  grado  di  soddisfare  i
requisiti essenziali di  sicurezza  o  se  e'  necessaria  una  nuova
verifica.  L'organismo  notificato  comunica  la  sua  decisione   al
richiedente, e, ove ritenga necessaria una nuova verifica, ne  espone
le ragioni.  La  nuova  verifica  viene  svolta  nel  rispetto  delle
prescrizioni dei precedenti paragrafi. 
   6. Vigilanza e responsabilita' dell'organismo notificato. 
    6.1.  L'organismo  notificato  vigila  affinche'  il  fabbricante
adempia a tutti  gli  obblighi  derivanti  dal  sistema  di  qualita'
approvato. 
    6.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere
a fini ispettivi nei locali  di  fabbricazione,  ispezione,  prove  e
deposito,  fornendo  tutte   le   necessarie   informazioni   e,   in
particolare, consentendo l'accesso: 
      a) alla documentazione relativa al sistema di qualita'; 
      b) alla documentazione tecnica; 
      c) ad altra documentazione quali i rapporti ispettivi e i  dati
sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, etc. 
    6.3. L'organismo notificato svolge visite periodiche, secondo  le
modalita' previste dal regolamento di cui  all'art.  14  del  decreto
legislativo, al fine di accertare  che  il  fabbricante  mantenga  ed
utilizzi il sistema di  qualita'  approvato.  L'organismo  notificato
puo' svolgere tali visite anche senza preavviso e al di  fuori  della
periodicita' stabilita. 
   In  tali  occasioni  puo'  svolgere  o  far  svolgere  prove   per
verificare il  buon  funzionamento  del  sistema  di  qualita'.  Esso
rilascia al fabbricante una relazione sulla visita e, se  sono  state
svolte prove, sull'esito delle stesse. 
    6.4. Qualora le prove e i  controlli  di  cui  al  paragrafo  6.3
abbiano esito negativo, l'organismo notificato ritira  l'approvazione
del sistema di qualita' e l'autorizzazione di cui al  paragrafo  5.6.
In tal caso, salvi gli  effetti  previsti  dell'art.  2  del  decreto
legislativo,  l'organismo  notificato  trasmette  immediatamente   al
Ministero dell'interno - Dipartimento della  pubblica  sicurezza  una
dettagliata relazione sulle prove e i controlli eseguiti. 
   Su richiesta del fabbricante o del suo rappresentante  l'organismo
notificato esegue con proprieta' una nuova valutazione del sistema di
qualita' al fine di accertare che siano state adottate misure  idonee
a renderlo  conforme  ai  requisiti  di  cui  al  paragrafo  5.2.  Si
applicano le disposizioni di cui paragrafo 5. 
    6.5. In tutti i casi nei quali risulti che possono  essere  stati
prodotti e ceduti o immessi sul mercato  esemplari  della  produzione
considerata non rispondenti ai pertinenti requisiti di  sicurezza  di
cui all'allegato II, l'organismo notificato trasmette  immediatamente
al prefetto del luogo, per gli eventuali provvedimenti di  competenza
dell'autorita' di pubblica sicurezza, una dettagliata relazione sulla
situazione di pericolo venutasi a creare. 
    6.6. L'organismo notificato presenta al Ministero dell'interno  -
Dipartimento della pubblica sicurezza, con la periodicita'  stabilita
dal regolamento di cui  all'art.  14  del  decreto  legislativo,  una
relazione sulle verifiche eseguite  in  applicazione  della  presente
procedura e comunica agli altri organismi notificati le  approvazioni
rilasciate o ritirate dei sistemi di qualita' del prodotto. 
E) Procedura per la verifica su prodotto. 
   Tale procedura e' relativa alla certificazione  della  conformita'
dei  prodotti  esplosivi  fabbricati  in  serie   al   tipo   oggetto
dell'attestato di esame "CE  del  tipo"  e  ai  pertinenti  requisiti
essenziali di sicurezza di cui all'allegato II, in base alla verifica
di cui al paragrafo 3 da parte di un organismo notificato. 
   1. La procedura e' avviata su domanda del fabbricante, di  un  suo
rappresentante ovvero del responsabile dell'introduzione del prodotto
nel territorio dell'Unione  europea  (richiedente)  ad  un  organismo
notificato di sua scelta abilitato alla esecuzione della medesima. 
   2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie  affinche'  il
processo di fabbricazione assicuri la conformita' di ciascun prodotto
al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo"  e  redige  una
dichiarazione di conformita';  appone  inoltre  su  ciascun  prodotto
esplosivo  il  marchio  CE  ed  il  contrassegno  di  identificazione
dell'organismo notificato responsabile della verifica secondo  quanto
stabilito dal paragrafo 3. 
   Il fabbricante, un suo rappresentante con  residenza  o  sede  nel
territorio dell'Unione europea ovvero, in mancanza,  il  responsabile
della introduzione del prodotto nello  stesso  territono,  conservano
copia  della  dichiarazione   di   conformita'   e   della   relativa
documentazione tecnica per almeno  dieci  anni  dall'ultima  data  di
fabbricazione del prodotto. 
   3. Verifica mediante controllo e prova di ogni prodotto esplosivo. 
    3.1. L'organismo notificato  procede  agli  esami  e  alle  prove
occorrenti  per  verificare  singolarmente   per   ciascun   prodotto
esplosivo la conformita' al tipo oggetto dell'attestato di esame  "CE
del tipo" e ai pertinenti requisiti di cui all'allegato  II,  secondo
le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 14 del decreto
legislativo. 
    3.2. L'organismo notificato  autorizza  la  apposizione  del  suo
contrassegno  di  identificazione  su  ciascun  prodotto  del   quale
riscontri la conformita' a tali requisiti essenziali di  sicurezza  e
redige un'attestato di conformita' inerente alle prove effettuate. Il
richiedente conserva  copia  dell'attestato  di  conformita'  per  un
periodo  di  almeno  dieci  anni  a  decorrere  dall'ultima  data  di
fabbricazione dell'esplosivo. 
    3.3. L'organismo notificato presenta al Ministero dell'interno  -
Dipartimento della pubblica sicurezza, con la periodicita'  stabilita
dal regolamento di cui  all'art.  14  del  decreto  legislativo,  una
relazione sulle verifiche eseguite  in  applicazione  della  presente
procedura. 
F) Procedura per la verifica di un unico prodotto. 
   Tale procedura e' relativa alla certificazione  della  conformita'
dei prodotti esplosivi fabbricati in unico  esemplare  ai  pertinenti
requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II. 
   1.  La  procedura  e'  avviata  dal   fabbricante,   da   un   suo
rappresentante o  dal  responsabile  dell'introduzione  del  prodotto
esplosivo  nel  territorio  dell'Unione  europea  (richiedente),  che
presceglie un organismo notificato abilitato alla sua esecuzione. 
   2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie  affinche'  il
processo di fabbricazione assicuri la  conformita'  del  prodotto  ai
pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II e
redige una dichiarazione di conformita'. Il richiedente  conserva  la
dichiarazione di conformita' e la relativa documentazione tecnica per
almeno dieci anni dalla data di fabbricazione del prodotto. 
   3. Il richiedente mette  a  disposizione  dello  stesso  organismo
notificato la documentazione tecnica  necessaria  per  consentire  di
valutare  la  conformita'  dell'esemplare   ai   requisiti   di   cui
all'allegato  II,   nonche'   di   comprenderne   il   progetto,   la
fabbricazione ed il funzionamento. 
   Tale  documentazione  comprende,  se  necessario  ai  fini   della
valutazione: 
    una descrizione generale del prodotto; 
    i disegni di progettazione e fabbricazione, nonche' gli schemi di
componenti, sottounita', circuiti, ed ogni altra indicazione utile al
riguardo; 
    le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere  detti
disegni e schemi e il funzionamento dell'esplosivo o  il  sistema  di
protezione; 
    la  descrizione  delle  soluzioni  adottate  per   soddisfare   i
requisiti essenziali di cui all'allegato II; 
    i risultati dei calcoli di progetto e degli esami effettuati; 
    i rapporti sulle prove effettuate. 
   4.  L'organismo  notificato,  in  relazione  alle  caratteristiche
dell'esemplare  e  nel  rispetto  delle   modalita'   stabilite   dal
regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo effettua o  fa
effettuare le opportune prove,  per  verificarne  la  conformita'  ai
pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'allegato II. 
   5. Il responsabile dell'organismo  notificato  redige  un  verbale
delle operazioni, degli esami e delle prove eseguiti e,  ove  l'esito
sia positivo, rilascia un attestato di conformita' dell'esplosivo  ed
autorizza  il  richiedente  ad  apporre  sul  medesimo   il   proprio
contrassegno di identificazione. Copia del verbale e'  rilasciata  al
richiedente.  Il  richiedente  conserva   copia   dell'attestato   di
conformita'  per  un  periodo  di  almeno  dieci  anni  a   decorrere
dall'ultima data di fabbricazione dell'esplosivo. 
   Il responsabile dell'organismo notificato comunica la  conclusione
della  procedura  al  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  della
pubblica sicurezza. 
   6. Il fabbricante appone sull'esemplare prodotto il marchio CE  ed
il contrassegno di identificazione dell'organismo notificato  che  ha
eseguito con  esito  positivo  il  controllo  di  cui  alla  presente
procedura.