(Allegato V)
                             ALLEGATO V 
                   DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE 
               (Garanzia di qualita' della produzione) 
1. Il fabbricante verifica che sia applicato il sistema  di  qualita'
     approvato per la fabbricazione e svolge l'ispezione  finale  dei
     prodotti come specificato al punto 3; egli e'  inoltre  soggetto
     alla sorveglianza CE come specificato al punto 4. 
2. La dichiarazione di conformita' e' l'elemento procedurale  con  il
     quale il fabbricante, che soddisfa gli obblighi  specificati  al
     punto 1, garantisce e dichiara che i prodotti in questione  sono
     conformi al tipo descritto nell'attestato di certificazione CE e
     soddisfano le disposizioni applicabili della presente direttiva.
     Il fabbricante appone la marcatura CE secondo quanto specificato
     all'articolo  16  e  redige   una   dichiarazione   scritta   di
     conformita'. Tale  dichiarazione  riguarda  un  dato  numero  di
     esemplari identificati di prodotti fabbricati ed  e'  conservata
     dal fabbricante. 
3. Sistema di qualita' 
3.1. Il fabbricante presenta all'organismo designato una  domanda  di
     valutazione del sistema di qualita'. 
     La domanda contiene le seguenti informazioni: 
     - nome e indirizzo del fabbricante; 
     - tutte le informazioni necessarie relative ai prodotti o alla 
       categoria di prodotti oggetto della procedura; 
     - una dichiarazione scritta secondo cui non e' stata presentata 
       ad un altro organismo designato una  domanda  per  i  medesimi
       prodotti; 
     - la documentazione del sistema di qualita'; 
     - l'impegno ad attenersi agli obblighi previsti dal sistema di 
       qualita' approvato; 
     - l'impegno a mantenere un funzionamento adeguato ed efficace 
       del sistema di qualita' approvato; 
     - ove necessario, la documentazione tecnica per i tipi approvati 
       e una copia degli attestati di certificazione CE; 
     - l'impegno del fabbricante di istituire ed aggiornare 
       regolarmente  una  procedura  sistematica  atta   a   valutare
       l'esperienza acquisita nell'uso  dei  dispositivi  nella  fase
       successiva alla produzione  nonche'  a  prevedere  un  sistema
       appropriato cui ricorrere per applicare le  misure  correttive
       eventualmente  necessarie,  in  particolare  nel  caso   degli
       incidenti seguenti. Detto impegno comprende per il fabbricante
       l'obbligo di informare il Ministero della sanita'  non  appena
       egli ne venga a conoscenza, circa gli incidenti seguenti: 
       i) qualsiasi disfunzione o deterioramento delle 
             caratteristiche e/o delle prestazioni, nonche' qualsiasi 
           carenza dell'etichettatura o delle istruzioni per l'uso di 
            un dispositivo che possano causare o che hanno causato la 
             morte o un grave peggioramento dello stato di salute del 
           paziente o di un utilizzatore; 
       ii) tutti i motivi di ordine tecnico o sanitario connessi con 
            le caratteristiche o le prestazioni di un dispositivo per 
            i motivi elencati al punto i) che inducono il fabbricante 
                a ritirare sistematicamente dal mercato i dispositivi 
           appartenenti allo stesso tipo. 
3.2. L'applicazione  del  sistema  di  qualita'  deve  garantire   la
     conformita' dei prodotti al  tipo  descritto  nell'attestato  di
     certificazione CE. 
     Tutti  gli  elementi,  requisiti  e  disposizioni  adottati  dal
     fabbricante per il sistema di qualita' devono  figurare  in  una
     documentazione classificata in maniera sistematica  ed  ordinata
     sotto forma di strategie e procedure scritte. La  documentazione
     del  sistema  di  qualita'  deve  consentire  un'interpretazione
     uniforme delle strategie  e  procedure  seguite  in  materia  di
     qualita',  per  esempio  i  programmi,   piani   e   manuali   e
     registrazioni relative alla qualita'. 
     Essa comprende una descrizione adeguata degli elementi seguenti:
     a) gli obiettivi di qualita' del fabbricante; 
     b) l'organizzazione dell'azienda, e in particolare: 
        - le strutture organizzative, le responsabilita' dei 
            dirigenti e la loro autorita' organizzativa in materia di 
          fabbricazione dei prodotti; 
        - gli strumenti di controllo del funzionamento efficace del 
                     sistema di qualita', in particolare la capacita' 
          dell'azienda di ottenere la qualita' prevista dei prodotti, 
          compresa la sorveglianza dei prodotti non conformi; 
     c) le tecniche di controllo e di garanzia di qualita' a livello 
        della fabbricazione, in particolare: 
        - i procedimenti e le procedure utilizzate per la 
          sterilizzazione, gli acquisti ed i documenti relativi; 
        - le procedure di identificazione del prodotto, predisposte e 
            aggiornate sulla base di schemi, specifiche applicabili o 
                   altri documenti pertinenti, in tutte le fasi della 
          fabbricazione; 
        d) gli adeguati esami e prove che saranno svolti prima, 
                durante e dopo la fabbricazione, la frequenza di tali 
             esami e gli impianti di prova utilizzati; la calibratura 
               degli apparecchi di prova deve essere fatta in modo da 
           presentare una rintracciabilita' adeguata. 
3.3. L'organismo  designato  esegue  una  revisione  del  sistema  di
     qualita' per stabilire se esso risponde ai requisiti specificati
     al punto 3.2. Esso presume la conformita'  ai  requisiti  per  i
     sistemi  di  qualita'   che   attuano   le   norme   armonizzate
     corrispondenti. 
     Il gruppo incaricato  della  valutazione  comprende  almeno  una
     persona che possieda gia'  un'esperienza  di  valutazione  della
     tecnologia in questione. La procedura di  valutazione  comprende
     una visita presso la sede del fabbricante e, in casi debitamente
     giustificati, presso la sede dei fornitori del fabbricante,  per
     controllare i procedimenti di fabbricazione. 
     Dopo la visita finale la decisione e' comunicata al fabbricante.
     Essa contiene le conclusioni del  controllo  e  una  valutazione
     motivata. 
3.4. Il fabbricante comunica all'organismo designato che ha approvato
     il sistema di qualita' ogni eventuale  progetto  di  adeguamento
     importante del sistema di qualita'. 
     L'organismo designato valuta le modifiche proposte e verifica se
     il  sistema  di  qualita'  modificato  risponde   ai   requisiti
     specificati al punto 3.2. 
     Dopo ricevimento delle informazioni summenzionate  la  decisione
     viene comunicata al fabbricante. Essa  contiene  le  conclusioni
     del controllo ed una valutazione motivata. 
4. Sorveglianza 
4.1. La sorveglianza  deve  garantire  che  il  fabbricante  soddisfi
     correttamente gli obblighi derivanti  dal  sistema  di  qualita'
     approvato. 
4.2. Il fabbricante autorizza l'organismo designato a svolgere  tutte
     le ispezioni necessarie e gli  mette  a  disposizione  tutte  le
     informazioni utili, e in particolare: 
     - la documentazione del sistema di qualita'; 
     - i dati previsti nella parte del sistema di qualita' che 
       riguardano la  fabbricazione,  per  esempio  le  relazioni  di
       ispezioni,   prove,   tarature,   qualifica   del    personale
       interessato, ecc. 
4.3. L'organismo  designato   svolge   periodicamente   ispezioni   e
     valutazioni  per  accertarsi  che  il  fabbricante  applichi  il
     sistema di qualita' approvato  e  presenta  al  fabbricante  una
     relazione di valutazione. 
4.4. L'organismo designato puo' inoltre recarsi presso il fabbricante
     per visite impreviste. In occasione di tali visite,  l'organismo
     designato puo' se necessario  svolgere  o  fare  svolgere  delle
     prove per accertarsi  del  buon  funzionamento  del  sistema  di
     qualita'. Esso presenta al fabbricante una relazione  di  visita
     e, se vi e' stata prova, una relazione delle prove. 
5. Disposizioni amministrative 
5.1. Il fabbricante tiene a disposizione delle  autorita'  nazionali,
     per almeno cinque anni dall'ultima  data  di  fabbricazione  del
     prodotto, i documenti seguenti: 
     - la dichiarazione di conformita'; 
     - la documentazione specificata al punto 3.1, quarto trattino; 
     - gli adeguamenti previsti al punto 3.4; 
     - la documentazione prevista al punto 3.1, settimo trattino; 
     - le decisioni e le relazioni dell'organismo designato previste 
       ai punti 4.3 e 4.4; 
     - se del caso, l'attestato di certificazione di cui all'allegato 
       III. 
5.2. L'organismo designato mette a disposizione degli altri organismi
     designati su richiesta, le informazioni necessarie relative alle
     approvazioni di sistemi  di  qualita'  rilasciate,  rifiutate  o
     ritirate. 
6. Applicazione ai dispositivi appartenenti alla classe IIa 
     Secondo  quanto  stabilito  all'articolo  11,  paragrafo  2,  il
     presente allegato puo' applicarsi ai prodotti appartenenti  alla
     classe IIa, fatta salva la deroga seguente: 
6.1. In deroga ai punti 2, 3.1 e 3.2,  il  fabbricante  garantisce  e
     dichiara nella  dichiarazione  di  conformita'  che  i  prodotti
     appartenenti  alla  classe  IIa  sono  fabbricati   secondo   la
     documentazione tecnica prevista al punto 3 dell'allegato  VII  e
     rispondono ai requisiti applicabili della presente direttiva.