(Annesso 3-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                         Base ampelografica 
 
   1. I vini a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Colli Asolani  -  Prosecco»  o  «Asolo  -  Prosecco»  devono  essere
ottenuti dalle uve provenienti dai  vigneti  costituiti  dal  vitigno
Glera; possono inoltre concorrere in  ambito  aziendale  fino  ad  un
massimo del 15%,  da  sole  o  congiuntamente,  le  uve  dei  vitigni
Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera, Glera lunga. 
   2.  I  vini  destinati  alla  pratica  tradizionale   disciplinata
all'art. 5, comma 8, devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai
vigneti, ricadenti nell'ambito della zona di cui all'art. 3, comma  1
lettera b), iscritti all'apposito albo DOCG, costituiti  dai  vitigni
Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, presi da soli  o
congiuntamente.