(Annesso 3-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
   1. Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati
alla produzione dei vini a D.O.C.G.  «Colli  Asolani  -  Prosecco»  o
«Asolo - Prosecco» devono essere quelle  tradizionali  della  zona  o
comunque atte a conferire alle  uve  ed  ai  vini  derivati  le  loro
specifiche caratteristiche di qualita'. 
   Sono pertanto  da  considerare  idonei,  ai  fini  dell'iscrizione
nell'albo previsto dalla normativa vigente, unicamente i vigneti  ben
esposti,  ubicati  su  terreni  collinari   e/o   pedecollinari   con
esclusione  dei  vigneti  di  fondovalle  e  di  quelli   esposti   a
tramontana. 
   2. Sono  consentite  esclusivamente  le  forme  di  allevamento  a
spalliera semplice. 
   La regione puo' consentire diverse forme di  allevamento,  qualora
siano tali da migliorare la gestione dei  vigneti  senza  determinare
effetti negativi sulle caratteristiche delle uve. 
   Per i nuovi impianti o reimpianti realizzati  dopo  l'approvazione
del presente disciplinare il numero di ceppi ad ettaro, calcolato sul
sesto di impianto, non potra' essere inferiore a 3.000. 
   3. E' vietata ogni pratica di forzatura; e' ammessa  l'irrigazione
di soccorso. 
   4. Per i vini a Denominazione di origine controllata  e  garantita
di cui all'art. 1 la resa  massima  di  uva  per  ettaro  in  coltura
specializzata non deve essere superiore a tonnellate 12 ed il  titolo
alcolometrico volumico  naturale  minimo  delle  uve  destinate  alla
vinificazione deve essere di 9,50 % vol. 
   Fermo restando il limite  massimo  sopra  indicato,  la  resa  per
ettaro di vigneto  a  coltura  promiscua  deve  essere  calcolata  in
rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti. 
   Anche in annate favorevoli  i  quantitativi  di  uva  ottenuti  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  Denominazione  di  origine
controllata e  garantita  «Colli  Asolani  -  Prosecco»  o  «Asolo  -
Prosecco» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche'  la
produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi. Oltre  detto
limite tutta la partita perde il diritto alla denominazione d'origine
controllata e garantita. 
   La regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di Tutela e
previo  parere  espresso  dal  comitato  tecnico  consultivo  per  la
vitivinicoltura di cui alla legge  regionale  n.  55/1985  puo',  con
proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per
ettaro  rivendicabile  rispetto  a  quelli  sopra  fissati,   dandone
immediata  comunicazione  al  Ministero  delle  politiche   agricole,
alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la  tutela  delle
denominazioni di origine dei vini. I rimanenti quantitativi, fino  al
raggiungimento  dei  limiti  massimi  previsti  dal  presente  comma,
saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola.